Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/2006, n. 24382
CASS
Sentenza 28 aprile 2006

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In tema di reato di guida in stato di ebbrezza, il certificato medico relativo agli esami del prelievo ematico, effettuati secondo i normali protocolli medici dal pronto soccorso durante il ricovero in una struttura ospedaliera, è utilizzabile a fini probatori come documento, e quindi non necessita di alcun deposito a beneficio della difesa ex art. 366 cod. proc. pen. durante le indagini preliminari e di alcuna conferma in sede testimoniale nel corso del dibattimento.

Il ricorso "per saltum" del pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione emessa dal giudice di pace è da considerare, dopo l'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 che ha eliminato il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, come un ordinario ricorso per cassazione, ai fini delle determinazioni conseguenti all'annullamento con rinvio, per l'impossibilità di trasmissione degli atti "al giudice competente per l'appello", secondo la disposizione dell'art. 569, comma quarto, cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice del rinvio va individuato nel giudice del medesimo grado di quello della sentenza impugnata, e quindi nel giudice di pace territorialmente competente. (La Corte precisa altresì che il rinvio al giudice di primo grado non dà luogo ad una rimessione in termini per la proposizione di istanze, ad es. quella per l'oblazione facoltativa ex art. 162 bis cod. pen., rispetto alle quali si è già verificata la decadenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/2006, n. 24382
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24382
    Data del deposito : 28 aprile 2006

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