Sentenza 28 aprile 2006
Massime • 2
In tema di reato di guida in stato di ebbrezza, il certificato medico relativo agli esami del prelievo ematico, effettuati secondo i normali protocolli medici dal pronto soccorso durante il ricovero in una struttura ospedaliera, è utilizzabile a fini probatori come documento, e quindi non necessita di alcun deposito a beneficio della difesa ex art. 366 cod. proc. pen. durante le indagini preliminari e di alcuna conferma in sede testimoniale nel corso del dibattimento.
Il ricorso "per saltum" del pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione emessa dal giudice di pace è da considerare, dopo l'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 che ha eliminato il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, come un ordinario ricorso per cassazione, ai fini delle determinazioni conseguenti all'annullamento con rinvio, per l'impossibilità di trasmissione degli atti "al giudice competente per l'appello", secondo la disposizione dell'art. 569, comma quarto, cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice del rinvio va individuato nel giudice del medesimo grado di quello della sentenza impugnata, e quindi nel giudice di pace territorialmente competente. (La Corte precisa altresì che il rinvio al giudice di primo grado non dà luogo ad una rimessione in termini per la proposizione di istanze, ad es. quella per l'oblazione facoltativa ex art. 162 bis cod. pen., rispetto alle quali si è già verificata la decadenza).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/2006, n. 24382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24382 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 28/04/2006
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 717
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 004969/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE DI PORDENONE;
nei confronti di:
1) NU OP N. IL 07/12/1960;
avverso SENTENZA del 27/10/2004 GIUDICE DI PACE di SAN VITO AL TAGLIAMENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA, la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOVARESE FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI V., che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore avv. Falcolini E., che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.G..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di San Vito al Tagliamento, emessa in data 27 ottobre 2004, con la quale AM DO veniva assolto dai reati di guida in stato di ebbrezza alcoolica e di alterazione psico-fisica dovuta ad assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, deducendo quali motivi la violazione degli artt. 354 e 366 c.p.p. e art. 223 disp. att. c.p.p. e D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186 poiché l'accertamento ematico in ospedale era consentito e non comportava alcun onere di deposito, e, comunque, costituisce atto irripetibile, il cui omesso deposito ed avviso al difensore costituisce mera irregolarità e non nullità ed, in ogni caso, non determina alcuna diminuzione del diritto e delle facoltà di difesa, giacché era stato depositato con l'emissione del decreto di citazione, sicché l'imputato si era potuto difendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi addotti sono fondati, sicché l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice di pace di San Vito al Tagliamento altro magistrato per nuovo esame, essendosi, ormai, radicata la competenza presso quel giudice in virtù del principio della "perpetuatio competentiae" (Cass. sez. 4^, 2 febbraio 2005 n. 3487, Limardo rv. 231211 fra tante). Tuttavia, il richiamato principio giustifica la permanenza della competenza in capo al giudice, che ha emesso il provvedimento, ove, nel frattempo, venga modificata la competenza, nel caso in cui sia annullata con rinvio una sentenza inappellabile, ma, nella fattispecie, è stato proposto dal P.M., all'epoca, un ricorso "per saltum" avverso una sentenza del giudice di pace di assoluzione per reati puniti con pena alternativa, in quel periodo, appellabile D.Lgs. n. 274, ex art. 36, sicché, prima ancora dell'attuazione di detto principio, si pone la necessità di una ricognizione della normativa vigente alla luce della L. n. 46 del 2006. La carenza di ogni gradualità della norma transitoria di cui alla L. cit., art. 10 in contrasto con la funzione tipica di tale tipologia di precetti, e il permanere invariato della stessa, nonostante la parziale ed esigua modificazione della disciplina fondamentale in seguito al rinvio effettuato dal Presidente della Repubblica, determinano l'immediata applicazione dei limiti all'appellabilità oggettiva con la conseguente inammissibilità sopravvenuta "ope legis" degli appelli pendenti, in qualsiasi fase si trovi il dibattimento, in contrasto con i principi della ragionevole durata dei processi, intesa non nel senso di limite all'incontrollata estensione delle garanzie difensive, ma come elemento valutativo ed interpretativo di altri principi costituzionali e come riferimento necessario per il legislatore chiamato ad effettuare scelte non obbligate nella ricerca di un equilibrio tra efficienza del sistema e garanzia dei diritti individuali, ove si determino violazioni di norme della Carta fondamentale (ex. gr. il principio di eguaglianza, esaminato sotto il profilo della ragionevolezza della scelta), e del principio "tempus regit actum", tipico delle norme processuali. Peraltro, un'approvazione legislativa affrettata ha creato molti imperfetti adeguamenti in ordine al giudizio di rinvio davanti all'organo di secondo grado ed ha dato luogo a svariate questioni di legittimità per la disomogenea considerazione del ruolo delle parti nel processo e per alcune lacune, determinanti disparità di trattamento (ex. gr. impossibilità di addurre una nuova prova da parte del P.M., che ha già appellato, rispetto, invece, all'ipotesi contemplata nel regime ordinario), e non ha consentito di adeguare tutto il complesso normativo alla innovazione introdotta. Pertanto, il legislatore non si è avveduto che, qualora il P.M. avesse proposto un ricorso "per saltum" dinanzi ad una sentenza di assoluzione del giudice di pace, l'annullamento con rinvio della decisione da parte della Corte di Cassazione "al giudice competente per l'appello", secondo il dettato dell'art. 569 c.p.p., u.c., non modificato dalla L. n. 46 del 2006. avrebbe comportato la possibilità dello stesso di giudicare in ordine ad una sentenza assolutoria, che, secondo la disciplina innovativa, sarebbe, invece, appellabile entro limiti molto ristretti, non configurabili nel ricorso "per saltum" proposto per violazione di legge, poiché con detto mezzo di impugnazione non è possibile addurre l'esistenza di una prova nuova sopravvenuta.
Perciò, in generale, deve ritenersi che non sia più possibile individuare un giudice "competente" per l'appello, nel caso in cui sia gravata una sentenza di proscioglimento o di assoluzione, attesi i limiti introdotti dalla L. n. 46 del 2006, tanto più che, ove fosse stato, invece, proposto detto gravame, invece del ricorso "per saltum", avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile con possibilità di ricorrere in cassazione entro il termine di quarantacinque giorni dalla notifica di detto provvedimento con disciplina similare sia in regime transitorio (L. cit., art. 10, comma 3) sia in quello ordinario (art. 593 c.p.p., comma 2, ultima parte come novellato dalla citata legge), sicché per evitare ulteriori "aporie" l'interpretazione fornita, che considera in maniera sistematica il complesso normativo insieme all'innovativa disciplina si impone perché costituzionalmente adeguata, con riferimento, in astratto, ad ogni ipotesi di proposizione di ricorsi "per saltum". Tuttavia, nella fattispecie in esame, potrebbe non interessare neppure detta tematica, relativa all'ambito di applicabilità del dettato dell'art. 569 c.p.p., comma 4, dopo l'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006, che, come è noto, ha escluso la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento da parte del P.M., qualora non sia addotta una prova nuova sopravvenuta.
Infatti, la legge in esame, all'art. 9 ha modificato il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 36 sopprimendo le parole "e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pene alternative". Orbene, detta abrogazione, secondo una voce dottrinale, avrebbe escluso l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento del giudice di pace, sicché, L. cit., ex art. 10, comma 1, la sentenza sarebbe ora immediatamente ricorribile, perché inappellabile, mentre, in base ad altro indirizzo, alla luce del richiamo contenuto al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2, all'operatività, nei limiti della compatibilità, delle norme del codice di procedura penale per quanto non previsto dal citato decreto legislativo, è egualmente ammesso l'appello con le notevoli limitazioni oggettive, inserite dal novellato art. 593 c.p.p., giacché costituisce una norma generale processuale.
Tale ultima esegesi appare costituzionalmente orientata, giacché elimina un'ulteriore diversità di regimi processuali, pur se tale difformità potrebbe essere giustificata in base alla semplificazione delle forme propria della giurisdizione del giudice di pace e con i connotati peculiari della sua competenza penale (diritto "mite", gjustizia "conciliativa", sanzioni particolari e procedure estintive).
Non sembra contrastare detta analisi ermeneutica l'omessa menzione del Tribunale, cui sono devolute in secondo grado le pronunce del giudice di pace, nella norma che concerne la disciplina del giudizio di rinvio dinanzi all'organo di secondo grado, giacché questa omissione lascia sospese le sorti di quei processi pendenti in sede rescissoria dinanzi al Tribunale in virtù di un annullamento della sentenza di condanna riformatrice di una decisione assolutoria del giudice di pace, in quanto detta aporia permane qualsiasi analisi esegetica si segua in ordine all'intervenuta abrogazione della locuzione su richiamata del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 36 effettuata dalla L. n. 46 del 2006, art.
9. Infatti, proprio l'affermato carattere di specialità della normativa processuale di quella giurisdizione, sul quale si fonda l'esegesi, relativa all'impossibilità di applicare nei procedimenti di competenza del giudice di pace il novellato art. 593 c.p.p., ancor più esalta l'appena rilevata aporia, mentre, in questa ipotesi, per entrambe le interpretazioni, si deve evidenziare la difficoltà di procedere ad un'interpretazione analogica di una norma eccezionale qual è quella della L. cit., art. 10, comma 3, sicché, in via generale, non appare pacifica l'applicazione di detta ultima disciplina. Inoltre, non è richiamabile, in virtù del riferimento, di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2 il principio di tassatività delle impugnazioni, tenuto presente da chi utilizza quello di specialità, in virtù del quale la disciplina stabilita per detti procedimenti non è integrabile con la normativa stabilita in via generale in tema di impugnazioni, in contrasto con indirizzo giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass. sez. 4^, 12 novembre 2003 n. 43367 rv. 226410, proprio relativa al ricorso "per saltum") e con il citato dettato normativo.
Tuttavia, qualsiasi opzione ermeneutica si ritenga di seguire, propendendo il collegio per quella che non fa sorgere alcun dubbio di costituzionalità sul punto cioè concernente l'applicazione ai procedimenti di competenza del giudice di pace dell'art. 593 c.p.p. novellato, la problematica relativa all'ammissibilità del ricorso "per saltum" rispetto a quanto non è più deducibile in appello deve ritenersi risolta, nella fattispecie, nel senso che la predetta impugnazione debba ora essere considerata come un normale ricorso per cassazione.
Ed invero, in considerazione dell'intervenuta abrogazione secca della locuzione su richiamata e dell'assenza di qualsiasi coordinamento con la disciplina dettata dal novellato art. 593 c.p.p. e con quella "transitoria" di cui alla L. n. 46 del 2006, art. 10 sia che si ritenga la "lex specialis" di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 36 prevalente su quella generale contemplata nel nuovo art. 593 c.p.p. con l'ulteriore conseguenza che il P.M., nel caso in cui sia stata emessa una pronuncia assolutoria da parte del giudice di pace, non può appellare neppure nei ristretti limiti della prova nuova decisiva nelle ipotesi di cui all'art. 603 c.p.p., comma 2, sia che si reputi, D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 2 applicabile quale disciplina generale quella di cui al novellato art. 593 c.p.p. in base ad un'analisi esegetica sistematica e costituzionalmente orientata, per le ragioni già esposte, si sarebbe, in ogni caso, in presenza di un normale ricorso per cassazione e non ex art. 569 c.p.p.. Pertanto, in base ai principi generali dettati in tema di annullamento con rinvio, non soggetti ad alcuna considerazione o adattamento da parte della lesse in esame, gli atti devono essere rinviati al giudice del medesimo grado di quello della sentenza oggetto del ricorso per cassazione (art. 623 c.p.p., lett. d), individuato, nella fattispecie, nel giudice di pace territorialmente competente.
Il legislatore, però, non si è accorto che, mediante questa disciplina, non coordinata con il sistema normativo delle impugnazioni in generale, avrebbe potuto dar luogo, nella fattispecie, ad una sostanziale rimessione in termini per usufruire di istituti (ex. gr. oblazione facoltativa ex art. 162 bis c.p.), precedentemente non richiesti, e da cui si era ormai decaduti senza che l'annullamento della decisione di primo grado sia pronunciato senza rinvio per una nullità rilevabile in appello ex art. 604 c.p.p. e, quindi, tale da determinare la mancata formazione del rapporto processuale.
Una simile conclusione, però, comporta una disparità di trattamento tra chi non ne può più godere, poiché non ha tempestivamente avanzato l'istanza, e chi, invece, nonostante sia rimasto inerte, li potrebbe richiedere in virtù di detto annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio, profilabile con riferimento al parametro dell'art. 3 Cost., sicché, in base ad un'interpretazione adeguatrice, deve ritenersi che il processo rinviato in detta ipotesi non ammetta quale conseguenza la possibilità di richiedere l'applicazione degli istituti previsti per una definizione favorevole agli interessi dell'imputato, da cui si è decaduti, quale, a titolo esemplificativo, l'oblazione condizionata ex art. 162 bis c.p., giacché egli non ne ha precedentemente usufruito ed, in maniera decisiva, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata segna il perimetro entro il quale deve svolgersi l'indagine e la valutazione del giudice, cui è attribuito il potere di rinnovare il giudizio sulle questioni indicate.
Risolta detta questione, che ha carattere preliminare, occorre rilevare che il prelievo ematico è stato effettuato secondo i normali protocolli medici dal pronto soccorso durante il ricovero in una struttura ospedaliera, a seguito dell'incidente subito, a causa dello stato di ebbrezza, ed è stato trasfuso in un certificato medico, sicché si è in presenza di documentazione medica, che non necessita di alcun deposito e di alcuna conferma in sede testimoniale, in quanto trattasi di un documento (cfr. Cass. sez. 4^ 2 ottobre 2003 n. 37442, Cartoni rv. 226257). Pertanto, non è richiamabile la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 1996, poiché si tratta di un accertamento diagnostico medico, da cui è stato tratto pure il tasso alcoolimetrico, indipendentemente dall'espressa previsione del prelievo coattivo stabilito per il reato di cui all'art. 187 C.d.S., la cui commissione deve essere accertata con gli adempimenti ivi previsti da effettuare in una struttura pubblica.
Ed invero, poiché sia consentito un accertamento sanitario occorre che lo stesso sia stabilito da un'espressa previsione di legge, comporti un vantaggio per la salute del singolo o non gli provochi un danno apprezzabile, risolvendosi solo in una lesione al diritto alla riservatezza, che deve cedere di fronte ad interessi più rilevanti quali esigenze di solidarietà sociale (cfr. Corte Cost. n. 194 del 1996 e n. 218 del 1994 fra tante). Pertanto, nella fattispecie, non solo si tratta di un accertamento sanitario, disposto dai medici, in seguito ad un ricovero per le lesioni patite in un incidente stradale, causato dallo stato di ebbrezza e di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di metadone, sicché il certificato costituisce un documento, acquisibile al dibattimento, ma anche si versa in un'ipotesi in cui il consenso al trattamento sanitario deve ritenersi pure intervenuto in seguito al ricovero.
La soluzione accolta dimostra già l'erronea applicazione della normativa indicata ed esimerebbe dal trattare la problematica concernente la disciplina processuale applicabile al predetto referto, in maniera errata parificato al c.d. alcooltest, ma, in ogni caso, pure sotto questo profilo, sussiste un'ulteriore violazione di legge.
Infatti, al riguardo esistono orientamenti contrastanti sull'obbligo di deposito del verbale ed alle conseguenze derivanti da detta omissione.
Ed appunto, secondo un indirizzo, che si distingue in vari percorsi motivazionali e differenti posizioni, ne discende la sostanziale irrilevanza dell'omissione in esame o per carenza dell'obbligo ovvero per inapplicabilità della disciplina oppure per mancanza di ogni nullità. Ed invero, in base ad una tesi (Cass. sez. 4^ 22 aprile 2004 n. 18610, Perugini rv. 228339), il verbale contenente gli esiti dell'alcooltest, cui l'impugnata sentenza in maniera errata parifica il referto medico ed i risultati delle analisi, non è soggetto al deposito previsto dall'art. 366 c.p.p., in quanto si tratta di un atto di polizia giudiziaria, urgente ed indefettibile, al quale il difensore, ai sensi dell'art. 356 stesso codice, può assistere senza che abbia diritto a preventivo avviso, sicché la polizia giudiziaria, quando procede ad un atto urgente ex art. 354 c.p.p., ha solo l'obbligo, in virtù dell'art. 114 disp. att. c.p.p., di avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ma non è tenuta ne' a prendere notizia dell'eventuale nomina, ne' a nominare un difensore di ufficio con la conseguente inapplicabilità della normativa sul deposito, di cui all'art. 366 c.p.p. relativo al deposito degli atti, ma solo di quella su riferita, ove non intervenga la nomina di un difensore di fiducia o sia stato nominato quello di ufficio.
Peraltro, l'omissione dell'avviso alla persona sottoposta ad indagini di potersi fare assistere da un difensore nel compimento di un atto, cui questi abbia facoltà di presenziare, costituisce una nullità a regime intermedio da eccepire immediatamente dopo l'atto, quando la parte vi assiste, poiché l'art. 182 c.p.p., comma 2 non pone affatto il detto termine in relazione alla necessaria effettuazione di un atto successivo, in quanto può essere utilizzato lo strumento delle memorie di cui all'art. 121 c.p.p., sicché, nella fattispecie, la stessa sarebbe sanata dal non essere stata dedotta immediatamente dopo il compimento dell'atto (cfr. sul punto Cass. sez. 1^ 13 ottobre 1992 n. 3124 rv. 191920 cui adde Cass. sez. 124 giugno 1997 n. 40171 rv. 207858).
Un'altra posizione del medesimo orientamento non distingue tra intervenuta nomina o meno di difensore e non si fonda sulla mancanza di un obbligo di deposito dell'alcooltest, bensì sulla carenza di un'ipotesi di nullità, ne' a regime intermedio ne' relativa per il principio di tassatività delle stesse.
Infatti, per questa tesi (Cass. sez. 4^ 12 novembre 2003 n. 43376, De Sannio rv. 226033) l'omesso avviso del deposito, previsto dall'art.366 c.p.p., riguarda i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere e costituisce mera irregolarità che, senza incidere sulla validità ed utilizzabilità dell'atto, rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive (esame dell'atto e richiesta di copia).
Tale omissione invero, non espressamente prevista tra le nullità assolute, non può essere neppure inclusa tra le nullità previste dall'art. 178 c.p.p., lett. c), riguardando queste ultime l'intervento e la presenza del difensore "al momento" del compimento dell'atto processuale, ne' è espressamente comminata dalla legge, sicché per il principio di tassatività delle nullità non è possibile neppure ritenerla relativa.
L'insussistenza di ogni ipotesi di nullità nel caso di omesso deposito oppure la delimitazione delle fattispecie in cui deve essere dato avviso al difensore sono confermate da altre pronunce (Cass. sez. 4^ ud. pubbl. 15 aprile 2004, Branchesi;
Cass. sez. 4^ 22 aprile 2004 n. 31333, P.M. in proc. Siciliano e Cass. sez. 4^ 6 febbraio 2004 n. 4816, P.M. in proc. Venturi), le quali seguono un percorso argomentativo similare sia sull'obbligo della P.G. di avvertire l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ma non di depositare atti, sia sull'assenza di ogni ulteriore adempimento in carenza o in presenza di detta nomina sia sull'insussistenza dell'obbligo del deposito e del prescritto avviso nel caso in cui manchi la nomina di un difensore di fiducia sia sulle conseguenze derivanti dall'omesso deposito ed avviso, ove venga effettuata detta nomina, limitate al decorso del termine in cui compiere attività difensionali e proporre impugnazioni, sia attraverso la distinzione tra "facoltà" e "diritto" di assistere, sicché l'obbligo di deposito, sanzionato da nullità, perché concerne l'intervento della difesa nel procedimento, non rileva in caso di semplice "facoltà".
Il percorso motivazionale di tutte queste decisioni, seguite da numerose altre, sì da potersi considerare orientamento ormai prevalente, è quello o di ridurre il campo delle ipotesi in cui si deve procedere al deposito dell'atto: attraverso la distinzione fra "diritto" e semplice "facoltà" di assistere del difensore (n. 4816 del 2004 cit.) ovvero tramite la differente disciplina dell'obbligo dell'avviso di deposito, ove sia presente e nominato il difensore, e la sua insussistenza, qualora non si verifichi detta ipotesi (n. 18610 del 2004 cit. e Cass. sez. 4^ Branchesi cit.) per mancanza del soggetto cui effettuare l'avviso (n. 31333 del 2004), oppure predica l'insussistenza di ogni nullità.
Peraltro, la difformità rilevante, che concerne detto indirizzo, sembra potersi circoscrivere ad alcune decisioni, nelle quali si ritiene configurabile una nullità a regime intermedio per l'omesso avviso di deposito del verbale concernente l'alcooltest in presenza di una nomina del difensore e di una sua assistenza o meno all'atto, in base ad un'esegesi ampia della locuzione "intervento del difensore", contenuta nell'art. 178 c.p.p., lett. c), comprensiva dell'intervento nel procedimento (n. 18610 del 2004 cit.), oppure, effettuata la distinzione tra "facoltà" e "diritto" di assistere con la conseguente insussistenza dell'obbligo di deposito nel caso del verbale relativo all'accertamento in esame, in quanto è prescritta solo la facoltà di assistenza del difensore, si reputa sussistente una nullità ove esista un "diritto" del difensore di assistere (n. 4816 del 2004 cit.).
Inoltre, secondo tutte le altre da ascrivere a questo orientamento, il ritardo nell'effettuazione del predetto avviso non sarebbe attinente all'assistenza ed alla rappresentanza dell'imputato al compimento dell'atto o al suo intervento in quell'atto, ma ad un momento successivo, sicché non sarebbe configurabile alcuna nullità per il principio di tassatività delle stesse. Ritiene il collegio che, oltre ai percorsi argomentativi già illustrati, bisogna considerare la presenza di un principio generale ricavatole dal sistema, secondo cui tutte le nullità derivanti da omessi avvisi di deposito per atti irripetibili nella fase delle indagini preliminari sono sanate dal successivo deposito di tutti gli atti con l'emissione del decreto di citazione a giudizio, sicché, pure sotto questo aspetto, la soluzione accolta dall'impugnata sentenza appare errata. Non ignora il collegio l'esistenza di un indirizzo difforme, in base al quale il c.d. alcooltest è un atto di polizia giudiziaria urgente ed indefettibile ai sensi dell'art. 354 c.p.p., comma 3, sicché, in virtù dell'art. 356 c.p.p., il difensore può assistere a tale accertamento senza, però, avere diritto ad alcun preventivo avviso, mentre, in base all'art. 114 disp. att. c.p.p. l'indagato deve essere avvertito della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia, ma detta nullità relativa è sanata se non dedotta immediatamente dopo il compimento dell'atto ed, in base all'art. 366 c.p.p., deve procedersi al deposito del relativo verbale entro tre giorni, comportando detta omissione una nullità relativa, sanata se non dedotta tempestivamente ex art. 182 c.p.p. ovvero se non ha determinato un'effettiva "deminutio" del diritto di difesa (Cass. sez. 5^ 25 maggio 1996 n. 5276 rv. 205122 cui adde Cass. sez. 4^ 5 novembre 2003 n. 42020 rv. 227294 e Cass. sez. 6^ 19 giugno 2003 n. 26717 rv. 227420). Tuttavia, detto indirizzo legge in maniera congiunta le due ipotesi contemplate dall'art. 366 c.p.p., comma 1, non tiene conto della "ratio legis" della disposizione e di un'esegesi logico-sistematica, non riguarda sempre fattispecie in cui il difensore non abbia assistito al compimento dell'atto e non sembra considerare il principio di tassatività delle nullità, che, peraltro, se fosse attinente all'intervento del difensore nel procedimento, dovrebbe essere qualificata a regime intermedio e non relativa, sicché non appare condivisibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al giudice di pace di San Vito al Tagliamento.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2006