Sentenza 10 giugno 2013
Massime • 1
La competenza a decidere sulla concessione della detenzione domiciliare prevista dall'art. 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, nei confronti di un collaboratore di giustizia sottoposto a speciale misure di protezione, spetta al magistrato di sorveglianza del luogo in cui il condannato ha mantenuto il domicilio legale (nel caso di specie, presso il Servizio Centrale di Protezione, con sede in Roma).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2013, n. 39529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39529 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 10/06/2013
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 2140
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 6588/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
UFFICIO SORVEGLIANZA di ALESSANDRIA con ordinanza n. 609/2013 del 05/02/2013, nei confronti di:
UFFICIO SORVEGLIANZA di ROMA;
nel procedimento nei confronti di:
D'AL RO, nato il [...];
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. GAETA Piero, che ha chiesto affermarsi la competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma. RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 31 gennaio 2013 il Magistrato di sorveglianza di Roma ha declinato la propria competenza territoriale, in favore del Magistrato di sorveglianza di Alessandria, in ordine alla istanza presentata da D'IO RO, collaboratore di giustizia, detenuto allo stato presso la Casa di reclusione "San Michele" di Alessandria, volta a ottenere la concessione della detenzione presso il domicilio ai sensi della L. n. 199 del 2010, ritenendo tale richiesta estranea alla previsione di cui alla L. n.82 del 1991, art. 16-nonies.
2. Il Magistrato di sorveglianza di Alessandria, con ordinanza del 5 febbraio 2013, ha declinato a sua volta la propria competenza per essere competente il Magistrato di sorveglianza di Roma e, denunciando il conflitto di competenza, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.
Il Magistrato argomentava la decisione rilevando che:
- la competenza del Magistrato di sorveglianza di Roma trovava il suo fondamento nella previsione del D.L. n. 8 del 1991, art. 16-nonies, comma 8, convertito nella L. n. 82 del 1991, essendo l'istante collaboratore di giustizia sottoposto a speciali misure di protezione;
- era irrilevante la circostanza che in detta norma non era richiamato espressamente l'istituto della chiesta detenzione presso il domicilio, poiché l'esigenza di garantire un coordinamento funzionale tra la magistratura di sorveglianza, che decide sulla concessione di misure alternative, e gli organi amministrativi, che dispongono e attuano le misure di protezione nei confronti dei collaboratori, era indubbiamente riferibile anche alla speciale misura alternativa prevista dalla L. n. 199 del 2010, manifestamente simile alla detenzione domiciliare generica;
- doveva pertanto procedersi a una interpretazione estensiva o analogica del richiamato art. 16-nonies, in esso comprendendosi anche la misura in questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il conflitto sussiste perché due giudici hanno formalmente ricusato di prendere cognizione dello stesso procedimento, determinandosi una situazione di stasi processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
Tale conflitto deve essere risolto affermando che la competenza appartiene al Magistrato di sorveglianza di Roma, che per primo l'ha declinata.
2. Deve osservarsi in diritto che la concessione, nei confronti di persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3-bis, degli istituti della liberazione condizionale, della detenzione domiciliare o dei permessi premio presuppone, ai sensi del D.L. n. 8 del 1991, art. 16- nonies, così come modificato dalla L. n. 45 del 2001, condotte di collaborazione suscettibili di apprezzamento e valutazione ai fini della graduazione della pena mediante la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali.
Il trattamento favorevole assicurato al collaboratore trova giustificazione nel fatto obiettivo della collaborazione, che il legislatore ha inteso incentivare, e prescinde, invece, dall'attualità di un profilo squisitamente amministrativo come quello costituito dall'adozione di eventuali speciali misure di protezione, che, secondo quanto si evince dall'art. 9 della medesima legge, sono provvedimenti di carattere eccezionale, applicabili in presenza della inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dall'autorità di pubblica sicurezza o, per le persone detenute o internate, dal Ministro della giustizia, volti a tutelare l'incolumità delle persone che versino in grave e attuale pericolo per effetto di taluna delle condotte di collaborazione, individuate in base ai parametri fissati dal comma 3 del citato art. 9.
Ne consegue che, ai fini della concessione degli istituti previsti dalla legge di ordinamento penitenziario, assumono rilievo esclusivo condotte di collaborazione processualmente apprezzabili e suscettibili di valutazione da parte del giudice ai fini del trattamento sanzionatorio e non misure di tipo amministrativo, finalizzate a garantire l'incolumità del soggetto collaborante (Sez. 1, n. 25045 del 13 gennaio 2012, dep. 22/06/2012, Caporlingua, n.m.).
2.1. La sottoposizione a speciali misure di protezione assume, invece, rilievo ai fini della individuazione del tribunale competente, disponendo l'indicato art. 16-nonies che la competenza a decidere in tema di "liberazione condizionale, di assegnazione al lavoro all'esterno, di concessione dei permessi premio e di ammissione a taluna delle misure alternative alla detenzione previste dal titolo 1, capo 6, della L. 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni", nei confronti di persona sottoposta a speciali misure di protezione, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona medesima ha eletto il domicilio a norma dell'art. 12, comma 3-bis, dello stesso decreto. La identificazione di detto luogo con quello in cui ha sede la Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, indicata nell'art. 10, comma 2, dello stesso decreto rende esplicita la ratio della prevista eccezionale sottrazione a qualsiasi altro tribunale di sorveglianza, che non sia quello di Roma, della competenza a decidere sulla concessione degli indicati benefici penitenziari richiesti dai collaboratori di giustizia, e più ampi di quelli concedibili al collaboratore non ammesso a speciali misure di protezione, fondata sulla "esigenza di garantire un efficace coordinamento funzionale tra l'operato della magistratura di sorveglianza, che decide sulla concessione delle misure alternative, e quello degli organi amministrativi, aventi sede a Roma, che dispongono e attuano le misure di protezione nei riguardi dei collaboratori di giustizia" (Sez. 1, n. 1888 del 20/12/2005, dep. 18/01/2006, Confl. comp. in proc. Di Mauro, Rv. 233571; Sez. 1, n. 14267 del 01/03/2006, dep. 21/04/2006, Confl. comp. in proc. Arace, Rv. 234090; Sez. 1, n. 3307 del 19/09/2006, dep. 04/10/2006, Confl. comp. in proc. Pavia, Rv. 235193; Sez. 1, n. 6089 del 09/01/2007, dep. 14/02/2007, Confl. comp. in proc. Gentile, Rv. 236006; Sez. 1, n. 28453 del 14/06/2007, dep. 17/07/2007, Confl. comp. in proc. Ruggiero, Rv. 237355).
2.2. Deve, inoltre, rilevarsi in diritto che, come già affermato da questa Corte, la L. n. 199 del 2010 ha introdotto una speciale modalità di esecuzione della pena, volta ad attuare il principio del finalismo rieducativo, sancito dall'art. 27 Cost. e finalizzata a rendere possibile l'esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi esterni al carcere, in presenza della "situazione di emergenza nella quale si trovano le strutture penitenziarie italiane". L'istituto, che prevede l'esecuzione della pena detentiva presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura e che si caratterizza per la sua efficacia temporanea, limitata temporalmente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, "alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013", si applica soltanto ai condannati a pena detentiva non superiore a dodici mesi, elevati a diciotto mesi dal D.L. n. 211 del 2011, art. 3, convertito nella L. n. 9 del 2012, anche se costituente parte residua di maggior pena (Sez. 1, n. 25039 del 11/01/2012, dep. 22/06/2012, Pmt in proc. Sanzo, Rv. 253333; Sez. 1, n. 25046 del 13/01/2012, dep. 22/06/2012, Zarra, Rv. 253335).
L'art. 1, comma 4, della detta legge, in particolare, dispone che, se il condannato è già detenuto, non è consentita la sospensione dell'esecuzione della pena, nei casi di cui all'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. b), e la richiesta per l'applicazione della misura è
fatta dal pubblico ministero o dalle altre parti, secondo le modalità indicate, al magistrato di sorveglianza, cui la direzione dell'istituto penitenziario, anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore, trasmette una relazione sulla condotta tenuta dal medesimo durante la detenzione, corredata da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio.
3. Alla stregua delle svolte considerazioni in diritto, va conclusivamente affermato che alla regola eccezionale di carattere inderogabile dell'attribuzione in via esclusiva alla competenza al Tribunale di Sorveglianza (e del Magistrato di sorveglianza secondo le rispettive attribuzioni) di Roma, ai fini istruttori e valutativi, delle richieste dei soggetti che si trovino sottoposti a programma speciale di protezione, ai sensi della L. n. 82 del 1991 e succ. mod., soggiace anche la misura prevista dalla L. n. 199 del 2010 e succ. mod., quando riguarda i medesimi soggetti, avuto riguardo alle sue caratteristiche di peculiare beneficio penitenziario e ai presupposti per la sua concedibilità, che ne rendono giustificata la soggezione alla medesima indicata regola, idonea a garantire il già detto coordinamento funzionale tra gli interventi della magistratura di sorveglianza e degli organi amministrativi deputati alle misure di protezione nei riguardi dei collaboratori di giustizia.
4. Deve essere, pertanto, dichiarata la competenza - in merito alla richiesta di D'IO RO - del Magistrato di sorveglianza di Roma, cui gli atti vanno trasmessi.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2013