Sentenza 10 gennaio 2013
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, è illegittimo, per essere la motivazione meramente apparente, il decreto con cui il giudice di appello confermi la misura della sorveglianza speciale nei confronti del preposto, sulla scia di una sentenza di condanna di primo grado per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., senza tenere in conto alcuno la sentenza di assoluzione intervenuta in appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2013, n. 6588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6588 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 10/01/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 43
Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 12691/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HI PE nato il [...];
2) HI AT nato il [...]:
avverso il decreto 26/2011 della CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA- SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE del 21/12/2010-25/3/2011;
visti gli atti, il decreto ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Dott. ROBERTO ANIELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di CC SA ed accogliersi il ricorso di CC IU.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Reggio Calabria con decreto del 21 dicembre 2010/15 marzo 2011 rigettava l'appello proposto da CC SA e da CC IU avverso i decreti n. 57/06 del 23.6.2006 e n. 91/07, 87/06 Reg. Mis. Prev. del 18.5.2007 con i quali nei confronti del primo veniva aggravata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e nei confronti del secondo veniva disposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre con obbligo di soggiorno e versamento della cauzione di Euro 1000.
Quanto al CC SA, la Corte, in relazione al decreto n. 57 (aggravamento per un anno della misura) ribadiva il giudizio di pericolosità perché il proposto era imputato nel processo 1089/03 T. Palmi per reati di estorsione ed armi ai danni di tale Ierace, nel processo T. Reggio Calabria 1660/03 per estorsione ai danni della famiglia De AC, nel quale era stato condannato alla pena di anni otto e mesi dieci di reclusione, nel procedimento T. Reggio Calabria 3579/02 per il reato di associazione mafiosa ed armi;
la Corte faceva riferimento al contenuto dalle sentenze di primo grado emesse nei primi due processi citati.
In relazione al decreto numero 91/07 - 87/06 (ulteriore aggravamento per anni due), premesso il rigetto della eccezione in ordine alla mancata traduzione del ricorrente in udienza in quanto non aveva chiesto di essere sentito personalmente, la Corte, nel confermare il decreto, rilevava che l'aggravamento "non risiede soltanto" sul contenuto della sentenza di condanna citata per la estorsione De AC ma, soprattutto, su una lunga serie di violazioni della misura in quanto il ricorrente aveva continuato ad avere rapporti con soggetti pregiudicati.
Quanto al CC IU, la Corte ribadiva il giudizio di pericolosità in base alla ordinanza di custodia emessa il 2 aprile 1999 a carico del proposto per il reato di associazione mafiosa, nonché per avere riportato condanna in primo grado alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione per associazione mafiosa ed estorsione nell'ambito del procedimento denominato "Cruz". Avverso tale decreto propongono personalmente ricorso CC IU e CC SA.
CC IU deduce la violazione legge per essere stata del tutto omessa la motivazione sul contenuto della sentenza del 29/01/2009 n. 152 pronunciata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento 3579/02 (cd. "Cruz"), passata in giudicato, che assolveva l'istante in relazione al capo A) perché il fatto non sussiste ed in relazione al capo E) per non averlo commesso. Tale sentenza, acquisita negli atti della Corte di Appello, comportava, quindi, la totale elisione di un elemento fondante la misura di prevenzione.
CC SA con primo motivo deduce la violazione di legge per non essere stata consentita la sua partecipazione al procedimento camerale per il quale aveva chiesto rinvio poiché impegnato in altra udienza. Con secondo motivo deduce la violazione di legge per essere stata del tutto omessa la motivazione sul contenuto della già citata sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che lo assolveva per i fatti posti a fondamento della misura di prevenzione. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso questa Corte chiede dichiararsi la inammissibilità del ricorso di CC SA quanto al primo motivo perché non aveva fatto richiesta di presenziare alla udienza in cui si sarebbe verificata la nullità e, quanto al secondo motivo, perché non ha rilievo la sentenza di assoluzione atteso che non era stata la condanna in primo grado la ragione dell'aggravamento della misura che era, invece, conseguito alla pluralità di violazioni della misura di prevenzione già in esecuzione. Chiede invece l'accoglimento del ricorso di CC IU rilevando che la omessa motivazione in ordine alla intervenuta assoluzione costituisce violazione di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono fondati per la omessa valutazione della citata sentenza di assoluzione.
Premessa la infondatezza del motivo in rito proposto dal CC SA, non risultando che costui avesse chiesto di essere presente all'udienza camerale, si deve innanzitutto considerare che, essendo il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione limitato alle sole deduzioni di violazione di legge con esclusione della proponibilità del vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. E), va però rilevato che, laddove la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente, la stessa integra la violazione di legge per assenza di un elemento essenziale del decreto.
Ciò è quanto avviene nel caso di specie in cui la motivazione è di fatto solo apparente perché è stata valutata, quale elemento fondante la pericolosità, la sentenza di condanna in primo grado di entrambi i ricorrenti nell'ambito del processo "Cruz" nonostante si tratti di provvedimento non più attuale poiché è intervenuta sentenza di assoluzione in grado di appello.
In ragione della autonomia tra procedimento di prevenzione e processo penale certamente i giudici potevano giungere ad una diversa conclusione sul piano dell'accertamento della pericolosità pur a fronte della assoluzione nel caso indicato ma, senza una specifica motivazione, l'uso del tutto apodittico, come fa il decreto impugnato, della condanna in primo grado comporta che la motivazione fonda su di un elemento inesistente.
Ciò, come ritenuto anche nella requisitoria, avviene certamente per il CC IU, nei cui confronti più specificamente la Corte di Appello motiva nel senso che la prova della pericolosità risiede nel fatto in sè della condanna in primo grado nel processo in questione, ma avviene anche per la posizione di CC SA. Per quest'ultimo, infatti, è vero che, come afferma la Corte di Appello nel decreto impugnato, la sentenza di condanna in primo grado è uno solo degli elementi che giustifica l'aggravamento ma, poiché gli altri elementi consistono in violazioni della misura di prevenzione, è evidente che tale sentenza, non più attuale, è l'elemento fondante il giudizio di permanenza della pericolosità. Pertanto ricorre il vizio di carenza assoluta di motivazione ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen. anche per CC SA. Si impone quindi l'annullamento con rinvio dei decreti impugnati e la trasmissione alla Corte di Appello di Reggio Calabria perché proceda a nuovo esame valutando la citata sentenza di assoluzione, pur con autonomia di giudizio attesa la diversità di presupposti tra giudizio di cognizione e giudizio di prevenzione.
P.Q.M.
Annulla con rinvio il decreto impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2013