Sentenza 9 gennaio 2007
Massime • 1
Il Tribunale di sorveglianza competente a decidere sulle richieste di benefici penitenziari avanzate da collaboratori di giustizia che si trovino in stato di libertà è quello di Roma, in quanto la disciplina prevista dall'art. 16 nonies, comma ottavo, della legge n. 82 del 1991 prevale su quella dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., trattandosi di regola speciale non derogabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2007, n. 6089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6089 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 09/01/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 26
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 035304/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE SORV DI FIRENZE - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE DI SORV. DI ROMA;
ORDINANZA del 20/04/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. ESPOSITO Vitaliano, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 20.4.2006, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze rilevava conflitto negativo di competenza e disponeva che gli atti fossero trasmessi a questa Corte a norma dell'art. 30 c.p.p., deducendo che il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva negato la propria competenza a provvedere sulle richieste di affidamento in prova o di detenzione domiciliare presentate da NT VI perché trattasi di collaboratore di giustizia in condizione di libertà; che tale dichiarazione di incompetenza deve considerarsi illegittima, in quanto la disposizione di cui alla L. n. 82 del 1991, art. 16 nonis, commi 3 e 8, attribuisce al Tribunale di Sorveglianza
di Roma la competenza a pronunciare sulla concessione dei benefici previsti dalla legge penitenziaria nei confronti dei collaboratori sottoposti a speciale misura di protezione, anche se non detenuti. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Nella recente giurisprudenza di questa Corte si è affermato l'orientamento interpretativo per cui spetta al Tribunale di Sorveglianza di Roma provvedere sull'istanza di misure alternative alla detenzione presentata da soggetto sottoposto a programma di protezione che si trovi in stato di libertà, dovendo ritenersi che la disciplina della L. 15 marzo 1991, n. 82, art. 16 nonies, comma 8, novellato con L. n. 228 del 2003, prevalga su quella dell'art. 656 c.p.p., commi 5 e 6, quale regola speciale non derogabile neppure qualora il collaboratore di giustizia si trovi in stato di libertà a seguito di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art.656 c.p.p. (Cass., Sez. 1^, 1 marzo 2006, n. 819/06, confl., comp. in proc. Arace;
Sez. 1^, 20 dicembre 2005, Di Mauro, rv. 233571). In applicazione di tale principio, che deve essere qui ribadito, va riconosciuta la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2007