Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2007, n. 6089
CASS
Sentenza 9 gennaio 2007

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Il Tribunale di sorveglianza competente a decidere sulle richieste di benefici penitenziari avanzate da collaboratori di giustizia che si trovino in stato di libertà è quello di Roma, in quanto la disciplina prevista dall'art. 16 nonies, comma ottavo, della legge n. 82 del 1991 prevale su quella dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., trattandosi di regola speciale non derogabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2007, n. 6089
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6089
    Data del deposito : 9 gennaio 2007

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