Sentenza 14 giugno 2007
Massime • 1
Il Tribunale di sorveglianza competente a decidere su richieste di benefici penitenziari avanzate da "collaboratori di giustizia" che abbiano fruito della sospensione obbligatoria dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen. va individuato sulla base non del criterio di cui al comma sesto di tale articolo, ma di quello stabilito dalla disposizione speciale di cui all'art. 16 nonies, comma ottavo, D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con modif. in L. 15 marzo 1991 n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, in forza del quale deve aversi riguardo al luogo in cui il condannato ha eletto domicilio a norma dell'art. 12, comma terzo bis, del medesimo D.L.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2007, n. 28453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28453 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 14/06/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 2441
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 010178/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIB. SORVEGLIANZA NAPOLI - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE SORVEGLIANZA DI ROMA;
ORDINANZA del 22/02/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
sentite le conclusioni conformi del P.G. Dr. MARTUSCIELLO Vittorio;
Udito il difensore avv. FORESTA Sante, che ha chiesto determinarsi la competenza del TRIB. Di Sorveglianza di Roma.
OSSERVA
Con ordinanza in data 7 dicembre 2005 il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava la propria incompetenza in relazione alla istanza proposta da GI RO, titolare di speciale programma di protezione, volta ad ottenere la detenzione domiciliare, dato atto che secondo la più recente giurisprudenza nei confronti dei collaboratori di giustizia per i quali sia stato sospeso l'ordine di esecuzione trova applicazione la disciplina di cui all'art. 656 c.p.p., commi 5 e 6 e quindi la competenza deve essere determinata con riguardo al Tribunale di Sorveglianza dove ha sede il P.M. che ha emesso e sospeso l'ordine di esecuzione.
Disponeva quindi la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
Con ordinanza del 22 febbraio 2007 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli dava atto della mutata giurisprudenza della Corte di Cassazione e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte ai sensi degli artt. 28 e segg. c.p.p.. Con memoria depositata il 12 aprile 2007 il difensore del RU insisteva per la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma. La più recente giurisprudenza di questa Corte, alla quale si ritiene di aderire, ritiene che "Il Tribunale di sorveglianza competente a decidere su richieste di benefici penitenziari avanzate da collaboratori di giustizia i quali abbiano fruito della sospensione obbligatoria dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 656 c.p.p., va individuato sulla base non del criterio stabilito dal comma 6 di tale articolo ma di quello stabilito dalla speciale disposizione normativa costituita dal D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16 nonies, comma 8 conv. con modif., in L. 15 marzo 1991, n. 82,
e successive modificazioni e integrazioni, secondo cui deve aversi riguardo al luogo in cui il condannato ha eletto domicilio a norma del medesimo D.L., art. 12, comma 3 bis" (Cass. 18 gennaio 2006 confl., comp. in proc. Sierra RV 233110).
Il conflitto deve essere quindi risolto nel senso che deve essere affermata la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2007