Sentenza 1 marzo 2006
Massime • 1
Il Tribunale di sorveglianza competente a decidere sulle richieste di benefici penitenziari avanzate da collaboratori di giustizia che abbiano fruito della sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., va individuato sulla base del criterio stabilito dall'art. 16 nonies, comma ottavo, della legge n. 82 del 1991, e cioè con riguardo al luogo in cui il condannato ha eletto domicilio all'atto della sottoscrizione del programma di protezione ( Roma, sede della Commissione Centrale), trattandosi di disposizione di natura speciale avente lo scopo di garantire un efficace coordinamento fra la magistratura di sorveglianza che decide sulle misure alternative e gli organi amministrativi che dispongono ed attuano le misure di protezione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2006, n. 14267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14267 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 01/03/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 819
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 047028/2005
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIB. SORV. ROMA - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIB. SORV. NAPOLI - CONFLITTO;
ORDINANZA del 28/11/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'AMBROSIO Vito, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli. OSSERVA
Con ordinanza in data 11.3.2005 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, investito dalla richiesta di misure alternative alla detenzione presentata da AR MA - soggetto sottoposto a programma speciale di protezione ai sensi della L. 15 marzo 1991, n. 82 - a seguito di notifica di ordine di carcerazione emesso dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, con contestuale sospensione dello stesso, a norma dell'art. 656 c.p.p., comma 5, ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di
Sorveglianza di Roma competente per i soggetti sottoposti a programma di protezione.
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza 28.11.2005, ha ritenuto a sua volta la propria incompetenza, osservando che anche nei confronti di collaboratori di giustizia protetti, qualora in libertà a seguito di sospensione dell'ordine di esecuzione, doveva trovare applicazione prevalente la disciplina di cui all'art. 656 c.p.p., comma 5 e 6, con conseguente competenza del Tribunale di
Sorveglianza di Napoli presso cui aveva sede l'ufficio del Pubblico Ministero che aveva emesso l'ordine di esecuzione ed ha quindi sollevato conflitto negativo di competenza rimettendo gli atti a questa Corte per la sua risoluzione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Il conflitto - che deriva da un recente contrasto interno alla prima sezione di questa Corte, che ha affermato con la sentenza n. 47881/2004 nel caso ON la competenza del Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il Pubblico Ministero che procede alla esecuzione e con la successiva sentenza n. 4411/2005 nel caso Di UR quella del Tribunale di Sorveglianza di Roma - va risolto attribuendo la competenza al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
La disposizione di cui alla L. 15 marzo 1991, n. 82, art. 16 nonies, comma 8, e successive modificazioni costituisce norma di carattere eccezionale che riguarda i soggetti sottoposti a programma di protezione e prevale su qualsiasi altra norma, anche di carattere speciale, che riguardi soggetti diversi, come quella di cui all'art. 656 c.p.p., comma 6.
La suddetta disposizione, che attribuisce la competenza per territorio in ordine alla concessione delle misure alternative per i soggetti sottoposti al programma di protezione al Tribunale di Sorveglianza di Roma, quale luogo (presso la Commissione Centrale che ha sede in Roma) in cui il condannato ha eletto domicilio all'atto della sottoscrizione del programma di protezione, non pone infatti alcuna eccezione e non distingue fra condannati in detenzione e condannati liberi, sicché appare in contrasto con il sistema delineato sostenere che la disposizione di cui all'art. 656 c.p.p., comma 6, che prevale su quella generale di cui all'art. 677 c.p.p.,
nei confronti di soggetto che sia destinatario del regime di sospensione della pena in attesa della eventuale concessione di una misura alternativa, debba prevalere anche su quella di cui all'art. 16 nonies della Legge sui collaboratori di giustizia che regola in modo specifico ed esclusivo la posizione dei soggetti sottoposti a programma speciale di protezione, o prescindere dal loro stato di soggetti liberi o detenuti.
Appare in ogni caso opportuno privilegiare lo scopo della normativa in favore dei collaboratori di giustizia che è quello di garantire un efficace coordinamento fra la magistratura di sorveglianza che decide sulla concessione delle misure alternative e quello degli organi amministrativi, aventi sede in Roma, che dispongono ed attuano le misure di protezione nei riguardi dei collaboratori di giustizia. E rispetto a tale scopo deve soccombere la esigenza di garantire la massima celerilà del procedimento ed il collegamento con il Pubblico Ministero procedente, cui è diretta la normativa di cui all'art. 656 c.p.p., comma 5, come modificato con L. 27 maggio 1998, n. 165.
Deve essere pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, cui deve essere disposta la trasmissione degli atti.
Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2006