Sentenza 20 dicembre 2005
Massime • 1
La competenza a provvedere in ordine a tutte le richieste dei soggetti che si trovano sottoposti a programma speciale di protezione, ai sensi della L. 15 marzo 1991, n. 92 e successive modificazioni, spetta al tribunale di sorveglianza indicato nel comma ottavo dell'art. 16 nonies della legge suddetta, anche nel caso in cui l'interessato si trovi in regime di sospensione della pena a norma dell'art. 656, comma quinto cod. proc. pen., trattandosi di regola eccezionale avente carattere inderogabile,
Commentario • 1
- 1. La competenza funzionale del Tribunale di Sorveglianza di Roma nel rapporto con l’art. 677 c.p.p.: deroghe e aspetti criticiOnofrio De Tullio · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. La competenza funzionale del T.S. Roma e la collaborazione con la giustizia: l'art. 16-nonies, comma 8, del d.l. 8/1991 – 1.1. La riaffermazione della deroga: Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 4930/2020 – 1.2. E' competente il Tribunale di Sorveglianza di Roma per qualsiasi decisione in fase esecutiva? – 1.3. Il criterio operativo della domiciliazione ex lege in Roma e il rapporto con il principio della “perpetuatio iurisdictionis” – 2. La competenza funzionale ex art. 41-bis, comma 2-quinquies: i provvedimenti in materia di “carcere duro” 1. La competenza funzionale del T.S. Roma e la collaborazione con la giustizia: l'art. 16-nonies, comma 8, del d.l. 8/1991 1.1. La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2005, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 20/12/2005
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 4411
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 032086/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CATANIA;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA;
ORDINANZA del 20/07/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. FAVALLI Mario, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma. Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 28/02/2005 il Tribunale di Sorveglianza di Roma declinava la propria competenza a provvedere in ordine alla istanza di detenzione domiciliare presentata da DI RO IO, sottoposto a regime speciale di protezione D.L. n. 8 del 1991 e succ. mod., ex art. 16 nonies in relazione alla pena infettagli con sentenza 30/11/2002 della Corte di Assise di Appello di Catania, ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di quella città, ritenuto competente per territorio.
Rilevava il predetto giudice che, essendo stata la pena di cui sopra sospesa in base al disposto di cui all'art. 656 c.p.p., comma 5, e non trovandosi quindi il condannato in stato di detenzione, la norma contenuta nel citato art. 656 c.p.p., comma 6, come modificato dalla L. 27 maggio 1998 n. 165, art. 1, - e che prevede che la competenza territoriale vada attribuita, in considerazione della specialità del foro derivante dall'immediato collegamento tra giudice dell'esecuzione e tribunale di sorveglianza, al tribunale del luogo in cui ha sede il P.M., investito della esecuzione (nella specie il Procuratore della Repubblica di Catania) - doveva prevalere su quella di cui al citato art. 16 nonies, comma 8, che attribuisce invece la competenza al tribunale del luogo in cui ha sede la commissione centrale per l'applicazione delle speciali misure di protezione, presso cui il condannato, sottoposto al relativo programma, ha l'obbligo di eleggere domicilio, secondo quanto statuito dalla Sezione Prima di questa Corte Suprema con la sentenza n. 47881 del 29/10/2004. Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, cui gli atti erano stati trasmessi, con ordinanza del 20/07/2005, ha sollevato conflitto negativo di competenza, osservando che considerazioni di ermeneutica interpretativa della normativa in vigore, legate anche alla necessità di assicurare una particolare tutela ai soggetti sottoposti alle speciali misure di sicurezza, inducevano invece a ritenere che in ogni caso - e quindi anche nel caso di sospensione della esecuzione della pena art. 656 c.p.p., ex comma 5, - doveva avere la prevalenza la disposizione derogatoria, contenuta nel D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, art. 16 nonies, comma 8, così come novellato dalla L. n. 228 del 2003, secondo cui il criterio di individuazione della competenza territoriale in materia di concessione di misure alternative alla pena è da collegare al luogo del domicilio del condannato sottoposto a programma di protezione, e quindi al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Ciò posto, si osserva che il conflitto, ammissibile in rito perché due giudici hanno contemporaneamente rifiutato di prendere cognizione della medesima istanza, va risolto attribuendo la competenza al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Invero la competenza a provvedere in ordine a tutte le richieste dei soggetti che si trovino sottoposti a programma speciale di protezione ai sensi della L. 15 marzo 1991 n. 82 e succ. mod. spetta in ogni caso al Tribunale (o al Magistrato) di Sorveglianza indicato nell'art. 16 nonies della legge suindicata, comma 8, a prescindere dalla situazione in cui si trovino. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, tale regola, di carattere inderogabile (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 7015 del 28/01/2003, Gioia;
Sez. 1^, sent. n. 35629 del 09/10/2002, Bouzid;
Sez. 1^, sent. n. 30740 dell'11/07/2002, Giova;
Sez. 1^, sent. n. 6799 del 13/12/1996, Ceci ecc.) non fa eccezione neanche nel caso in cui l'interessato si trovi, come nella fattispecie in esame, in regime di sospensione della pena a norma dell'art. 656 c.p.p., comma 5. Questo Collegio non condivide il diverso principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 47881 del 29/10/2004, Schiavone, in quanto la soluzione propugnata non appare chiaramente rispondente ne' a criteri di armonia del sistema, ne' a riferimenti normativi di carattere testuale.
Sotto il primo profilo, appare basilare il principio, secondo cui la disposizione di cui al citato art. 16 nonies, comma 8, è norma di carattere eccezionale, che riguarda specificamente i soggetti sottoposti a programma di protezione e che prevale su qualsiasi altra norma, anche speciale, che riguardi soggetti diversi, come quella di cui all'art. 656 c.p.p., comma 6. Sotto il secondo aspetto, la suddetta disposizione, che attribuisce la competenza per territorio in ordine alla concessione delle misure alternative al Tribunale di Sorveglianza di Roma, non pone alcuna eccezione e non distingue affatto tra condannati in stato di detenzione e condannati liberi, sicché appare in contrasto con il sistema delineato dalla legge sostenere che la disposizione di cui al citato art. 656 c.p.p., comma 6, che indubbiamente prevale su quella generale di cui all'art. 677 c.p.p. nei riguardi di chi sia destinatario del regime di sospensione della pena in attesa della eventuale concessione di misura alternativa, debba prevalere anche su quella di cui all'art. 16 nonies della legge sui collaboratori di giustizia, che regola in maniera specifica ed esclusiva la posizione dei soggetti sottoposti a speciale programma di protezione, a prescindere dal loro stato giuridico.
Nè può affermarsi, come si legge nella sentenza sopra citata, che non si condivide, che la soluzione corretta sia quella dell'applicazione della norma contenuta nell'art. 656 c.p.p., comma 6, anche nei confronti dei collaboratori soggetti a speciale programma di protezione perché in tal caso deve prevalere il criterio del collegamento funzionale tra il tribunale di sorveglianza e gli organi della esecuzione (pubblico ministero e giudice dell'esecuzione). Ciò per la semplice ragione che il legislatore, per pregnanti e particolari ragioni di salvaguardia della sicurezza dei collaboratori di giustizia, ha inteso sottrarre a qualsiasi altro tribunale di sorveglianza, che non sia quello di Roma, la competenza a decidere sulle domande di concessione di liberazione condizionale, di misure alternative o di qualsiasi altro beneficio penitenziario, che siano state presentate dai soggetti di cui sopra. Volere distinguere, come fa la sentenza che si critica, tra soggetti detenuti e soggetti in stato di libertà a seguito della sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656 c.p.p., comma 5, sostenendo che, per i primi, è competente il Tribunale di Sorveglianza di Roma e, per i secondi, il tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede il pubblico ministero che ha disposto la sospensione, significa introdurre una inopportuna complicazione (o, se si vuole, una eccezione alla eccezione) che non giova certamente alla chiarezza e alla linearità del sistema.
A ciò si aggiunga che, come correttamente affermato dal Tribunale di Sorveglianza di Catania nella sua pregevole ordinanza, che si condivide, a prescindere da altre considerazioni, appare in ogni caso opportuno privilegiare l'esigenza di garantire un efficace coordinamento funzionale tra l'operato della magistratura di sorveglianza, che decide sulla concessione delle misure alternative, e quello degli organi amministrativi, aventi sede a Roma, che dispongono e attuano le misure di protezione nei riguardi dei collaboratori di giustizia.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in conformità alle conclusioni formulate dal Procuratore Generale presso questa Corte, va dichiarata la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, cui gli atti vanno trasmessi.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2006