Sentenza 6 aprile 2000
Massime • 1
Ai fini del computo dei termini di durata massima, la misura cautelare degli arresti domiciliari è compatibile con la espiazione di una pena, poiché in entrambe le situazioni la persona risulta privata della libertà di locomozione, indipendentemente dal luogo di detenzione. Ne consegue che gli effetti della misura cautelare decorrono dal giorno di notificazione della relativa ordinanza e non da quello, eventualmente successivo, in cui si estingue la pena in corso di esecuzione. (Fattispecie relativa a delitto di evasione, contestato sul presupposto del persistere dello "status detentionis" dell'agente, in virtù dell'individuazione, ritenuta erronea dalla Corte, di un "dies a quo" postdatato della misura cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2000, n. 5556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5556 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOTUNATO PISANTI - Presidente - del 06/04/2000
Dott. FRANCESCO ROMANO - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - N. 752
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - N. 51199/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CO NO n. il 9/7/1962 avverso la sentenza 19/10/1999 della Corte di Appello di Bari Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Francesco Romano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con spesa e sanzione di versamento di una somma alla cassa delle ammende
FATTO e DIRITTO
Con sentenza 19 ottobre 1999 la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza 5/8/1998 del Pretore della stessa città, sez. distaccata di Gravina, riduceva la pena inflitta a CO NO per il reato di cui all'art. 385 comma 3 c.p., concessagli la diminuente per il giudizio abbreviato, a mesi 5 e giorni 10 di reclusione.
Avverso detta sentenza il CO ha proposto ricorso per cassazione.
Deduce che, il reato di evasione contestatogli è insussistente:
infatti, arrestato il 30 gennaio 1998 per violazione dell'art. 385 c.p. procedimento definito con sentenza 2/2/98, non ancora irrevocabile, di condanna alla pena di mesi 6 di- reclusione del Pretore di Gravina), trovavasi in istato di custodia cautelare in carcere;
con provvedimento 8/6/1998 di fungibilità di pena del Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Bari, a seguito di sua istanza in data veniva decretata la fungibilità della pena di mesi 4 e giorni 10 di reclusione, inflittagli per altra violazione dell'art. 385 comma 3 c.p. dal Pretore di Gravina con sentenza 3/10/1997,divenuta irrevocabile il 31/3/1998 con al custodia cautelare cui egli era sottoposto sin dal 7/11/1997 per i reati di cui agli artt. 337, 582 c.p. e duplice episodio di violazione dell'art. 385 stesso codice;
conseguentemente la custodia cautelare, sofferta in relazione al reato di cui all'art. 385, per il quale, come si è detto, era stato arrestato il 30/1/98, aveva perduto efficacia il 29/7/98 e, quindi, il giorno precedente a quello dell'accertamento del reato del quale era chiamato a rispondere.
Rileva, pertanto, che erroneamente La corte territoriale aveva ritenuto che gli effetti della custodia cautelare decorressero dal momento di scadenza (16/3/1998) del computo della pena ex art. 657 c.p.p. e, conseguentemente, che il 30 luglio 1998 egli fosse ancora in istato di custodia cautelare per il procedimento, come sopra detto, non ancora definito con sentenza irrevocabile. Osserva il Collegio che il ricorso è fondato.
Il quesito cui deve rispondersi concerne il dies a quo della decorrenza del termine massimo della custodia cautelare imposta al ricorrente.
Nel caso in esame deve trovare applicazione l'art. 297, 5^ comma c.p.p.. Orbene, per la simultanea decorrenza di diversi titoli di restrizione della libertà, occorre muovere dal postulato della compatibilità tra gli stessi.
Il concetto di compatibilità si riferisce alla possibilità di coesistenza dei predetti titoli, la quale trae ragione dalla omogeneità delle due forme di compressione della libertà con conseguente riconducibilità delle stesse ad una sostanziale affinità sul piano qualitativo.
Non vi è, quindi, dubbio che, nel caso di specie, la misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari e la espiazione di una pena (esecuzione di un ordine di carcerazione), privando entrambe la persona della libertà di locomozione, indipendentemente dal luogo della sua restrizione, siano compatibili.
Da detta condizione di compatibilità, non deriva, però - occorre precisare - una coesistenza valida a tutti gli effetti, che condurrebbe alla arbitraria elisione di una delle due forme di restrizione della libertà, ma una coesistenza, per così dire "parcellare", la cui valenza è limitata al computo ed al decorso dei termini massimi di durata della custodia cautelare. Nella cornice di detti principi giuridici deve essere inquadrata la situazione del ricorrente ai fini della scansione cronologica dei provvedimenti di privazione della libertà personale adottati nei suoi confronti.
Infatti lo stesso - vedi provvedimento di cumulo 8/6/1998 - sottoposto alla misura della custodia cautelare dal 7/11/97 per procedimenti penali concernenti i reati (di cui agli artt. 337, 582 e 385 - duplice episodio - c.p.) innanzi detti, risulta arrestato in relazione all'ultimo di detti episodi (ultima violazione dell'art.385 c.p.) il 30 gennaio 1998 ed avviato agli arresti domiciliari il successivo 20 marzo.
In accoglimento dell'istanza, presentata il 26/5/98 dal ricorrente tramite il suo difensore, il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Bari decretava "la fungibilità tra la pena inflitta con la sentenza sub 1) - b) "3/10/97 Pretura Gravina" e la custodia cautelare che il CO sta soffrendo dal 1/11/1997 e tuttora per i procedimenti penali meglio sopra descritti (omissis)" e disponeva che "la pena di mesi 4 e giorni 10 di reclusione, inflitta (con la sentenza su richiamata) sia ritenuta espiata: con decorrenza 7/11/1997 e con scadenza l6/3/1998", e che dal giorno successivo a tale ultima scadenza (17/3/1998) il CO dovesse considerarsi, "in Stato di privazione della libertà, agli arresti domiciliari per il procedimento penale n. 1515/98 R.N.R. e 6/98 R.G. Pretura non ancora definito con sentenza irrevocabile meglio descritto sotto il n. sub 1) - lett. D), di questo provvedimento".
Da ciò discende che, per il simultaneo decorso dei termini della misura cautelare e della espiazione della pena con sentenza irrevocabile, il termine massimo della misura cautelare (mesi 6), decorrendo dal 30 gennaio 1998 (giorno dell'arresto), ha perso efficacia il 29 luglio 1998 con la conseguenza che, in virtù del principio dell'automaticità della cessazione della privazione della libertà, il ricorrente successivo giorno 30 luglio, giorno dell'accertamento del fatto di cui è processo, godeva dello status libertatis.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2000