Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2000, n. 5556
CASS
Sentenza 6 aprile 2000

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Ai fini del computo dei termini di durata massima, la misura cautelare degli arresti domiciliari è compatibile con la espiazione di una pena, poiché in entrambe le situazioni la persona risulta privata della libertà di locomozione, indipendentemente dal luogo di detenzione. Ne consegue che gli effetti della misura cautelare decorrono dal giorno di notificazione della relativa ordinanza e non da quello, eventualmente successivo, in cui si estingue la pena in corso di esecuzione. (Fattispecie relativa a delitto di evasione, contestato sul presupposto del persistere dello "status detentionis" dell'agente, in virtù dell'individuazione, ritenuta erronea dalla Corte, di un "dies a quo" postdatato della misura cautelare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2000, n. 5556
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5556
    Data del deposito : 6 aprile 2000

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