Sentenza 26 settembre 2007
Massime • 1
Il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare con riferimento al singolo indagato (od imputato), risultando all'uopo inconferenti sia il mero decorso del tempo dall'inizio dell'applicazione della misura, che il "bilanciamento" con la valutazione ("in melius") delle esigenze cautelari operata in relazione a coindagati (o coimputati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/09/2007, n. 39785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39785 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 26/09/2007
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1207
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 023675/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA OM, N. IL 28/11/1982;
avverso ORDINANZA del 11/05/2007 TRIB. LIBERTÀ di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMARIA;
sentite le richieste del Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Gialanella che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. EGIDI Silvia che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1.1. Con ordinanza in data 11-5-2007, il Tribunale di Perugia rigettava l'appello proposto nell'interesse di PA MA avverso l'ordinanza del GUP presso lo stesso Tribunale di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura carceraria. In motivazione il Tribunale - precisato che in sede di udienza preliminare il P.M aveva richiesto nei confronti del PA e dei coimputati AL NO e TA ES in relazione ai reati di rapina e omicidio pluriaggravati la condanna ad anni trenta di reclusione - osservava che le circostanze di fatto evidenziate dalla difesa, e cioè la sostanziale incensuratezza, la giovane età e la presenza di figli in tenera età, risultavano prive di rilievo a fronte dell'elevato grado di pericolosità dell'imputato, quale emergente dalle stesse modalità dei fatti ascritti. Evidenziava, in particolare, che la scelta della misura cautelare va effettuata in relazione alle esigenze ravvisate per ciascuno degli indagati- imputati, sicché risultava irrilevante la circostanza che il PA avesse avuto un trattamento uguale a quello del TA, malgrado la diversa situazione tra i due;
mentre il fatto che l'altro imputato AL avesse beneficiato della sostituzione della misura custodiale con gli arresti domiciliari non comportava alcun l'effetto estensivo in bonam partem, peraltro neppure invocato dall'impugnante. Con specifico riguardo alla dedotta disparità di trattamento del PA rispetto all'AL, nonostante il ruolo collaborativo assunto da entrambi, il Tribunale osservava che l'applicazione della misura domiciliare risaliva al 15-2-2006, data antecedente a quella dell'udienza preliminare in cui era stata formulata la richiesta di condanna a trenta anni di reclusione ed era stata concessa sulla base del parere del P.M. che riconosceva, oltre la collaborazione, il "ruolo assunto dall'AL in occasione del colpo"; in ogni caso le dichiarazioni del PA, seppure di natura collaborativa, risultavano precedute da quelle dell'AL, come evidenziato dal P.M., con la conseguenza che il contributo investigativo dei due imputati non era assimilabile, quanto a rilevanza e utilità. Il Tribunale confermava, dunque, il trattamento custodiale, evidenziando il pericolo di recidiva e di fuga e, quindi, ritenendo che il PA non potesse aderire in modo spontaneo e continuo agli obblighi di qualsiasi altra misura diversa da quella carceraria.
1.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il PA, per mezzo del difensore, deducendo:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 273 c.p.p. e segg. per inosservanza e/o erronea applicazione delle leggi penali o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 273 c.p.p. e segg. per inosservanza e/o erronea applicazione delle leggi penali o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine all'erronea valutazione di misure alternative alla custodia cautelare in carcere applicata.
A parere del ricorrente i Giudici di appello, nel valutare le esigenze cautelari, non avrebbero tenuto conto che le circostanze del fatto e l'elevato grado di pericolosità evidenziate erano comuni e sussistenti all'altro coimputato AL;
avrebbero, quindi, fatto improprio riferimento all'effetto estensivo di cui all'art. 587 c.p., giacché - secondo un indirizzo di legittimità - la sopravvenuta concessione degli arresti domiciliari all'AL avrebbe dovuto essere valutata quale "fatto nuovo" idoneo a giustificare la revoca della misura carceraria nei confronti del coimputato;
inoltre, il Tribunale avrebbe motivato in maniera insufficiente e contraddittoria sulla dedotta disparità di trattamento rispetto alla posizione dell'AL, omettendo di considerare che per i due imputati venne richiesta la stessa pena e che le dichiarazioni collaborative del PA erano solo di un giorno successive a quelle dell'AL;
infine non sarebbe giustificata la diversa valutazione in ordine al rispetto della misura meno afflittiva.
2.1. Muovendo dall'argomento centrale del ricorso, con cui si deduce l'inesatto apprezzamento del "fatto nuovo", costituito dalla concessione della misura meno afflittiva per il coimputato AL, concorrente nei medesimi reati, si rammenta che, ai fini della revoca di cui all'art. 299 c.p.p., occorrono fatti o elementi "nuovi", rispetto a quelli precedentemente acquisiti e, quindi, anteriormente neppure implicitamente vagliati, i quali se fossero stati apprezzati da soli o unitamente agli altri elementi acquisiti agli atti del procedimento, avrebbero indotto il giudice a pervenire a una diversa decisione cautelare. In particolare - con specifico riguardo al profilo delle esigenze cautelari, che qui occorre esaminare - il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura con altra meno grave, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare e ritenuta significativa agli effetti dell'art. 274 c.p.p. con riferimento al singolo indagato (o imputato), all'uopo risultando inconferente il mero decorso del tempo dall'applicazione della misura.
In tale contesto l'orientamento di legittimità (cui si richiama il ricorrente), secondo cui in tema di valutazione dell'istanza di sostituzione della misura cautelare, l'analogo provvedimento emesso nei confronti di un coimputato può costituire un fatto nuovo sopravvenuto del quale tener conto (Cass. pen., Sez. 5, 23/04/2002, n. 21344; Cass. pen., Sez. 1, 11/03/1997, n. 1988; Cass. pen., Sez. 4, 22/08/1996, n. 2033) non sottintende alcun automatismo dell'effetto che, solo impropriamente, può definirsi estensivo, avendo, anzi, questa Suprema Corte rimarcato che l'identità di posizione processuale, che induce la "estensione" della valutazione favorevole al coindagato, va analiticamente, sia pure sinteticamente, argomentata e giustificata dal giudice (sez. 5, 09/10/1995 n. 2204 del 09/10/1995). Appare allora evidente che il caso in cui la "novità" si risolva in una rivalutazione del quadro indiziario (cfr. Cass. n. 21344 /2002, sopra cit.) è diverso dal caso, che qui ci occupa, in cui la sopravvenienza della decisione più favorevole viene assunta come elemento rilevante agli effetti della rivalutazione delle esigenze cautelari, giacché queste - come correttamente evidenziato dai Giudici dell'appello - vanno valutate con riferimento a ciascun indagato (o imputato); correlativamente la scelta della misura più adeguata va effettuata secondo i criteri fissati dall'art. 275 c.p.p. in rapporto alle esigenze rilevate per ognuno degli indagati (o imputati).
Di tali principi il Tribunale di Perugia ha fatto corretta applicazione, allorché, da un lato, ha escluso il preteso "bilanciamento" con la valutazione delle esigenze rilevate a carico degli altri indagati AL e TA e la scelta operata nei loro confronti e, dall'altro, ha negato qualsiasi effetto estensivo degli arresti domiciliari applicati al primo nei confronti del PA. In tale prospettiva il Tribunale ha descritto un quadro più che allarmante della pericolosità dell'odierno ricorrente, rimarcando la non occasionalità e l'estrema gravità del fatto e svalutando, come meglio riportato nella parte espositiva sub 1.1., gli argomenti difensivi volti a negare la prognosi di recidiva e di fuga e, correlativamente, l'adeguatezza della misura.
Nel contempo il Tribunale, con specifico riguardo all'asserita disparità di trattamento rispetto all'AL, ha evidenziato, che le diverse soluzioni si collocavano in un diverso contesto processuale. Sotto tale profilo questo Collegio non ravvisa alcuna contraddizione nell'affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, che gli arresti domiciliari vennero concessi all'AL prima della richiesta di condanna ad anni trenta di reclusione formulata dal P.M. all'udienza preliminare del 16-3-2007 (e precisamente in data in data 15-2-2006, sulla base del parere favorevole espresso dal P.M., in considerazione della collaborazione oltre che del "ruolo assunto dall'AL in occasione del colpo") e la circostanza, evidenziata dal ricorrente, che, alla richiamata udienza del 16-3-2007, l'accusa abbia formulato una richiesta identica (ad anni trenta di reclusione) per tutti e tre gli imputati: ciò può far intendere, al più, che, all'udienza preliminare, il P.M. abbia rivalutato il "ruolo assunto dall'AL in occasione del colpo", equiparandolo a quello degli altri imputati, e non già condurre a svalutare il rilevato alto grado di pericolosità del PA.
Neppure ha efficacia scardinante dell'impianto motivazionale la considerazione che la collaborazione del PA sia di un giorno solo successiva a quella dell'AL; il rilievo non esclude, infatti, la valenza dell'elemento temporale, costituente, peraltro, solo un argomento secondario nella motivazione del Tribunale.
2.2. Con specifico riguardo al profilo dell'adeguatezza della misura, si osserva che la decisione impugnata risulta perfettamente in linea con la costruzione normativa della custodia carceraria come extrema ratio e, nel contempo, adeguatamente motivata in modo qui certamente non sindacabile. Va sul punto ricordato che l'art. 275 c.p.p., nell'indicare i criteri in forza dei quali il giudice di merito deve scegliere la misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari, gli attribuisce, nell'ambito di detti criteri, poteri discrezionali assai estesi nella scelta di quella ritenuta adeguata a soddisfare le esigenze cautelari e proporzionata al fatto concreto, con la conseguenza che la relativa determinazione è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da idonea motivazione, immune da vizi logico-giuridici.
Nel caso di specie il Tribunale ha messo in luce l'inaffidabilità del soggetto, emergente dagli stessi rilievi svolti in punto di pericolo di recidiva, e segnatamente "il comportamento criminoso, posto in essere con tanta determinazione e con l'assenza di qualsiasi scrupolo", evidenziando che l'elevata prognosi negativa e il pericolo di fuga non consentivano di ritenere adeguata per l'odierno ricorrente altra misura meno afflittiva di quella carceraria applicata. Si tratta di valutazioni discrezionali, riservate al Giudice di merito, congruamente motivate, che resistono alle censure, ai limiti del merito, del ricorrente.
In definitiva il ricorso è infondato e va rigettato con i consequenziali provvedimenti in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 26 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2007