Cass. pen., sez. II, sentenza 26/09/2007, n. 39785
CASS
Sentenza 26 settembre 2007

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Il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare con riferimento al singolo indagato (od imputato), risultando all'uopo inconferenti sia il mero decorso del tempo dall'inizio dell'applicazione della misura, che il "bilanciamento" con la valutazione ("in melius") delle esigenze cautelari operata in relazione a coindagati (o coimputati).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/09/2007, n. 39785
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39785
    Data del deposito : 26 settembre 2007

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