Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/1999, n. 128
CASS
Sentenza 12 marzo 1999

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Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso le decisioni della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli è ammesso, a norma dell'art. 111 Cost., per incompetenza, eccesso di potere (giurisdizionale) e violazione di legge, restandone escluse le doglianze relative a valutazioni tecniche o ai presupposti di fatto su cui esse si fondano, o comunque a vizi di motivazione, in particolare riguardo a pretesi mutamenti del mercato immobiliare in un determinato arco di tempo, che inciderebbero sulla valutazione del bene.

Premesso che l'indennità di occupazione vale a compensare il proprietario per la perdita temporanea del godimento del bene, l'oggetto del pregiudizio resta escluso, e l'indennità non è dovuta, qualora in concreto non vi sia stata perdita del godimento, conseguendone, sul piano probatorio, che in presenza di verbale di occupazione, deve presumersi l'immissione in possesso dell'occupante, sicché, ove quest'ultimo intenda contestare che tale effetto si sia in concreto prodotto, ricade su di lui l'onere di provare che non c'è stato il materiale spossessamento del proprietario, trattandosi di fatto modificativo o estintivo della pretesa indennitaria azionata nei suoi confronti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/1999, n. 128
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 128
    Data del deposito : 12 marzo 1999

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