Sentenza 29 maggio 2017
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7, comma primo, della l. 22 aprile 2005, n. 69, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma é sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. emesso dall'Autorità Giudiziaria polacca in relazione ad una condanna per il reato di omicidio colposo stradale aggravato, in cui in cui la S.C. ha ritenuto equiparabili i reati contemplati dalla legge italiana di guida in stato di ebbrezza, lesioni personali colpose e omicidio stradale punito dall'art. 589 bis cod. pen., introdotto successivamente alla richiesta di consegna, ma in cui il fatto era già previsto come reato dall'art. 589, comma secondo, cod. pen., vigente al momento della commissione dei fatti).
Commentari • 6
- 1. Mandato d’arresto europeo e doppia punibilità: non rileva la differente modalità di accertamento del tasso alcolemico (Cass. pen. n. 17723/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 maggio 2025
1. Premessa La sentenza della Corte di cassazione, Sez. VI, 8 maggio 2025, n. 17723, offre una nuova occasione per riflettere su alcune delle più delicate questioni applicative in tema di mandato d'arresto europeo (MAE), in particolare con riguardo al principio della doppia punibilità, ai criteri per valutare il radicamento territoriale del cittadino straniero e alla tutela dei diritti fondamentali in caso di estradizione verso Paesi dell'Unione. La vicenda trae origine da una richiesta di consegna proveniente dall'autorità giudiziaria rumena, avente ad oggetto l'esecuzione di una condanna per guida senza patente e rifiuto di sottoporsi al prelievo ematico per la verifica del tasso …
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In un procedimento per mandato di aresto europeo al giudice nazionale spetta il dovere d'accertare, in un caso, la sussistenza del requisito della doppia incriminabilità di un fatto, che, pur ricondotto nel campo dell'astrattezza, va sempre riferito ad un'ipotesi ascrivibile alla "realtà effettuale" e non a quella "virtuale", e, dall'altro, in via alternativa, se davvero sussista una ipotesi di c.d. consegna obbligatoria di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 8. Tale compito è devoluto alla Corte di appello anche nei casi in cui la questione non sia specificamente dedotta, non solo perchè la Corte di merito, in tema di mandato di arresto Europeo, non esercita funzioni di giudice della …
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Il principio di proporzionalità, sancito dall'art. 5, par. 4, del Trattato sull'Unione europea, dagli artt. 6 e 7 della CDFUE e dagli artt. 5 e 8 della CEDU, costituisce principio fondante del diritto dell'Unione europea e impone che lo scopo sotteso a ciascuna azione debba essere perseguito nella modalità che comprima nella minor misura possibile i diritti fondamentali dell'interessato. Il principio di proporzionalità dovrebbe, inoltre, intendersi richiamato dall'art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo e sarebbe affermato anche dal considerando n. 26 dalla direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale. Un mandato di …
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In tema di mandato di arresto Europeo, il diverso termine di sessanta giorni, prorogabile di ulteriori trenta, entro il quale, a norma della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 2, doveva essere emessa la decisione sulla consegna da parte della corte di appello, aveva natura perentoria solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale, non determinando la sua inosservanza alcuna conseguenza sulla validità della decisione in merito alla consegna (sez. VI, 31/03/2022). Cassazione penale sez. VI, 31/03/2022, (ud. 31/03/2022, dep. 01/04/2022), n.12221 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trento ha disposto la consegna all'Autorità Giudiziaria di Germania di S.F., …
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Per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, anche dopo la novella del 2021 non è richiesto che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma è comunque necessario, oltre che sufficiente, che la concreta fattispecie sia punibile come reato da entrambi gli ordinamenti, non rilevando, invece, l'eventuale diversità del titolo, degli elementi richiesti per la configurazione del reato, oltre che del trattamento sanzionatorio Corte di Cassazione sez. VI Penale, sentenza 26 – 28 maggio 2021, n. 21336 Presidente Fidelbo – Relatore Rosati Ritenuto in fatto 1. Attraverso i propri …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2017, n. 27483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27483 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2017 |
Testo completo
27483-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. Sez. n. 1105 Giovanni Conti -Presidente- Giorgio Fidelbo CC 29/5/2017 Anna Criscuolo RGN 18557/2017 Emilia Anna Giordano - Relatore- Ersilia Calvanese ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OW TA ET, n. a Kozienice l'11/8/1974 avverso la sentenza del 20/4/2017 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per il ricorrente il difensore, avv. Mario Stagliano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha rifiutato la consegna di TA ET OW alle Autorità polacche, richiesta con mandato di arresto europeo del 1 aprile 2009 per la esecuzione della sentenza della Corte Distrettuale di Zwolen emessa il 24 maggio 2006. Con detta sentenza 1 la ricorrente era stata condannata alla pena di anni sei di reclusione per il reato di omicidio colposo stradale aggravato, commesso il 25 maggio 2005, fatto integrante i reati di cui agli artt. 177, comma 1 e 178, comma 1 del cod. pen. polacco. La Corte di merito, con il consenso della OW, ha disposto che la pena indicata, trattandosi di cittadina di Paese membro dell'Unione Europea legittimamente ed effettivamente residente in territorio italiano, venisse espiata in Italia, in conformità al suo diritto interno e previa detrazione del periodo di custodia cautelare per complessivi giorni 2. 1.2 Nella sentenza impugnata si dà atto che la OW, con condotta di guida pericolosa perché si trovava in stato di ebbrezza, non aveva l'abilitazione alla guida e procedeva a velocità elevata, aveva cagionato il decesso di una passante e lesioni, con malattia di durata superiore a giorni sette, ad altri due pedoni ed al conducente di altro veicolo;
che, nella sentenza da eseguire, la pena determinata in anni tre di reclusione per il reato più grave era stata aumentata, a seguito di cumulo, di ulteriori anni tre, pari ad un terzo del totale delle pene non eseguite. La Corte romana ha, infine, rilevato che la pena doveva essere scontata in Italia, senza necessità di formale riconoscimento della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 731 cod. proc. pen., discendendo la sua esecutività diretta dalla legge di conformazione alla decisione quadro 2002/584 GAI del 13 giugno 2002, a mente della sentenza di questa Corte del 26 maggio 2008, n. 22015. 2. Avverso la su indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia della OW, deducendo:
2.1 violazione e falsa applicazione della legge penale vigente all'epoca dei fatti nel territorio dello Stato italiano poiché il reato per il quale è intervenuta condanna è stato considerato equivalente al reato di omicidio stradale di cui all'art. 589- bis cod. pen. successivo alla commissione del fatto per il quale è intervenuta condanna ovvero assimilato all'abrogato art. 589, comma 2, cod. pen.. In conseguenza la Corte ha ritenuto che non occorressero adattamenti di pena o limitazioni alla pena inflitta dall'autorità giudiziaria polacca, risultando della stessa specie di quella prevista per gli stessi fatti e inferiore al limite massimo da questa indicato. La giurisprudenza italiana ha, invece, precisato che il reato di omicidio colposo, con contestuale violazione delle norme sulla circolazione stradale, non costituisce reato complesso ma mero concorso tra delitto e contravvenzione con conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'art. 84 cod. pen.. Né poteva comportare aumento di pena, il concorso tra il delitto di omicidio colposo e quello di lesioni colpose, che è procedibile solo a querela dell'avente diritto sicchè, in mancanza della condizione di procedibilità, della quale non vi è traccia negli atti 2 trasmessi, non era contestabile l'aggravante prevista nel capoverso dell'art. 589 cod. pen.. Ne consegue la necessità di riqualificazione della pena poiché quella inflitta dal Tribunale Polacco supera il limite massimo previsto dalla normativa vigente nel territorio dello Stato italiano (cioè anni cinque di reclusione);
2.2 la pena non avrebbe potuto essere riquantificata poiché sulla pena base più grave inflitta dall'autorità giudiziaria polacca (anni tre di reclusione) non potevano essere apportati aumenti di pena né per il reato di lesioni né per la violazione amministrativa dell'eccesso di velocità ma solo quella prevista in relazione al reato di guida in stato in ebbrezza (art. 186 Cod. Strada), aumento che non poteva essere superiore al massimo di pena prevista all'epoca del fatto, cioè mesi tre di arresto ed euro 3.200,00 di multa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
2. La Corte romana ha ritenuto che non occorrono adattamenti o limitazioni alla pena inflitta dall'Autorità giudiziaria polacca con la sentenza di condanna alla quale si è data esecuzione risultando della stessa specie di quella prevista per gli stessi fatti dalla legge italiana e inferiore al limite di massimo da questa indicato, dopo avere dato atto che i fatti per i quali la ricorrente ha riportato la condanna da eseguire, configurano nell'ordinamento italiano i reati di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 7 d. Lv. 285/1992); lesioni personali colpose ex art. 590 cod. pen. e omicidio stradale punito dall'art. 589 bis cod. pen., introdotto successivamente alla richiesta di consegna (emessa il 1 aprile 2009) e, comunque, fatto già previsto come reato dall'art. 589, comma 2, cod. pen. vigente al momento della commissione dei fatti.
3. Le conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale non meritano alcuna censura e costituiscono la corretta applicazione alla fattispecie concreta delle regulae iuris elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte sulla condizione di doppia punibilità di cui all'art. 7 della legge n. 69 del 2005. Questa Corte, in vero, ha ripetutamente affermato che per la sussistenza del requisito della doppia punibilità di cui all'art. 7 della legge n. 69 del 2005 è necessario che l'ordinamento italiano contempli come reato, al momento della decisione sulla domanda dello Stato di emissione, il fatto per il quale la consegna è richiesta, mentre non è necessaria la rilevanza penale del medesimo alla data della sua commissione (Sez. 6, n. 42042 del 04/10/2016, Ferraretto, Rv. 268072). E, яд 各 sempre in tema, ha precisato che non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma è sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (Sez. 6, n. 19406 del 17/05/2012, Ferrari, Rv. 252723). Tali conclusioni non mutano anche ove dovessero applicarsi alla fattispecie in esame le disposizione di cui alla lette e) dell'art. 10 d. lgs. n. 161 del 2010, di attuazione delle decisione quadro 2008/909/GAI relative all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea, disposizione che espressamente richiama la punibilità del fatto indipendentemente dagli elementi costitutivi e dalla qualificazione giuridica che ne sono dati dalla legge nazionale. Per altro aspetto, esaminando il requisito della doppia incriminazione, questa Corte ha già avuto modo di precisare che non rileva la perseguibilità a querela, secondo l'ordinamento italiano, dovendosi avere riguardo unicamente alla qualificazione del fatto come reato in entrambi gli ordinamenti, né assume rilievo la punibilità in concreto del reato nello Stato di emissione, trattandosi di una valutazione riservata all'autorità giudiziaria richiedente, all'esito del processo (Sez. 6, n. 45525 del 20/12/2010, Donnarumma, Rv. 248969).
4. Consegue da tali principi che la Corte territoriale ha correttamente richiamato ai fini della sussistenza dei requisiti previsti per dare esecuzione alla - sentenza emessa dall'autorità giudiziaria polacca nei confronti della ricorrente - le fattispecie di reato previste dalla legislazione italiana al momento della consegna, cioè i reati di guida in stato di ebbrezza, lesioni colpose e omicidio stradale ed ha conseguentemente ritenuto che la durata e la natura della pena applicata alla ricorrente con la sentenza da eseguire emessa dall'autorità giudiziaria polacca è compatibile con la legislazione italiana escludendo la necessità di procedere all'adattamento della pena (a norma dell'art. 11, comma 1, lett. f), e comma 5 d. lgs. 161 del 2010 ovvero art. 735 cod. proc. pen.). La pena prevista dal reato di omicidio stradale vigente alla data della decisione sulla richiesta di consegna, nella fattispecie base, è, in vero, quella della reclusione da due a sette anni, con aumenti significativi di pena in caso di guida in stato di ubriachezza rapportata al grado alcolimetrico risultante dagli accertamenti specifici ed alla guida a velocità elevata. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 589 bis cod. pen., fermo il limite di pena di anni diciotto, la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave delle violazioni commesse la pena è 4 क्ष aumentata fino al triplo, con conseguente impossibilità di ravvisare una diversità di specie di pena ovvero una conclamata violazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'ordinamento nazionale.
5. Premesso che dalla sentenza emessa a carico della ricorrente dall'autorità giudiziaria polacca non si evince che la condanna sia intervenuta anche per fattispecie che non costituiscono reato ai fini dell'ordinamento penale italiano, ritiene il Collegio che neppure viene in rilievo l'applicabilità dell'art. 84 cod. pen., con conseguente pretesa autonomia sanzionatoria della condotta di guida in stato di ebbrezza, illustrata al punto 2.2 del ricorso, poiché al fine di soddisfare il requisito della doppia punibilità, è irrilevante l'eventuale eterogeneità delle previsioni inerenti alle circostanze aggravanti nelle rispettive legislazioni nazionali, poiché, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7, comma primo, L. 22 aprile 2005 n. 69, non rileva l'eventuale diversità del trattamento sanzionatorio, salva l'ipotesi di una sua macroscopica esorbitanza rispetto a quello previsto nell'ordinamento interno, tale da far venir meno la stessa pregiudiziale identità o assimilazione dei fatti di reato in comparazione (Sez. 6, n. 41133 del 30/09/2014, Vacarciuc, Rv. 260436).
6.Da quanto testé illustrato consegue la inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 1.500,00. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5 della legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 29 maggio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Emilia Anna Giordano Giovanni Conti g unk DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 1 GIU 2017 IL IL FUNZIONARIOGAZARIO CORTE SU 5 Dott.ssa Silvana DI PUCCHIO