Sentenza 5 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/02/2001, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
E N 6 7 O I 0 1 Z 860 / C.C A 4 R / 1 T S I G REPUBBLICA ITALIANA E b R NOMETEL PO LO LIAN01 58470 1 L A E B OGGETTO D D A I A T I S IRPEG/ILOR 1 CORPE SUPLEM DICASSAZIONE R 3 1 Rettifica E T A SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA M composta dai Magistrati: R.G. N. 8001/98 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Cron. 3346 Consigliere Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Simonetta SOTGIU Ud. 18.10.2000 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE N. 59860 sul ricorso iscritto al n. 8001 R.G. 1998, proposto da P.D.R. S.p.a., con sede in Udine, in persona del legale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresentante 'pro tempore', rappresentata e difesa dagli avv.ti Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE Alberto PATRONE e Giovanni MEINERI, domiciliatario in Roma dal Sig. per diritti L. 8 FEB. 2001 alla via Salaria 162; IL CANCELLIERE
- ricorrente -
1
contro
CANCELLERIA MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; C6966 07
- controricorrente -
7 2 7 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria 1 Regionale del Friuli Venezia Giulia in data 4 aprile 1997, depositata col n. 41/12/97 il 9 maggio 1997. Uditi, nella pubblica udienza del 18 ottobre 2000: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Patrone per la ricorrente e l'avv. Barbieri per il controricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Dario Cafiero, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il 6 dicembre 1991 l'Ufficio II.DD. di Udine notificò alla S.p.a. P.D.R. due avvisi d'accertamento (nn. 64/91 e 65/91) relativi ad i.r.pe.g. ed i.lo.r. per il 1987 ed il 1988, operando alcune riprese a tassazione ed irrogando le corrispondenti sanzioni;
l'impugnativa della contribuente fu parzialmente accolta dalla Commissione Tributaria di primo grado di Udine, con decisione n. 124 del 12 aprile 1995; e la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, pronunziando sui gravami contrapposti delle parti, con sentenza del 4 aprile 1997 depositata col n. 41/12/97 il 9 maggio seguente, li ha accolti, per quanto di rispettiva ragione, in particolare confermando le riprese a tassazione dei punti B) e D) della rettifica per il 1987, attinenti, rispettivamente, all'acquisto di un credito (per nominali lire 483.101.390, a fronte del prezzo esposto in lire 170.000.000) ed alla incompleta documentazione di una posta passiva (in lire 28.658.000). 2 Per la cassazione ricorre, con atto notificato il 29 aprile 1998, la Società P.D.R., articolando due mezzi. Resiste l'Amministrazione finanziaria, con controricorso notificato l'8 giugno 1998. Motivi della decisione Con riguardo alle due riprese sopra indicate, la ricorrente Società espone, rispettivamente, le censure che seguono. 1) Falsa applicazione degli artt. 1260, 1267, 1550, 2727 c.c., 111 c.p.c. e 57 d.P.R. 597/1973, e vizio di motivazione, in ordine alla cessione 'pro soluto' di crediti del valore nominale di lire 483.102.390, a fronte del prezzo corrisposto dalla Società acquirente in lire 170.000.000. Si duole la ricorrente che il giudice 'a quo' abbia “ritenuto inesistente (simulazione assoluta) la cessione (. .) per mancanza di idonea documentazione", con “macroscopico travisamento, risultando, in contrario a quanto ritenuto, l'esistenza della proposta scritta (. .) e la relativa accettazione scritta (. . .)". In ordine al primo profilo denunziato, contesta che gli elementi indiziari considerati dall'ufficio rivestissero efficacia presuntiva della simulazione stessa, in quanto: a) la validità del contratto non richiede la notifica 'ex' art. 1264 al debitore ceduto, che resta estraneo al rapporto (art. 1260); b) la prosecuzione dell'azione esecutiva da parte del cedente è conseguenza logica del principio generale fissato nell'art. 111 c.p.c.; c) la differenza fra valore nominale e prezzo di cessione (del 50% circa) costituisce un dato verosimile in 3 rapporto al passaggio sul cessionario del rischio circa la bontà del credito - e, del resto, la maggior parte del credito ceduto (per il corrispettivo di 150 milioni di lire) non ha sortito buon esito, per l'intervenuto fallimento del creditore ceduto Sotto il secondo -. aspetto, lamenta l'illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione, che, a fronte della prova scritta della cessione, si limita ad affermare l'insussistenza di idonea documentazione, senza indicare quale sarebbe stata quella richiesta per la prova della 'realtà effettiva' del contratto. 2) Violazione dell'art. 1372 comma 2 c.c. e vizio di motivazione per travisamento delle risultanze processuali, con riguardo alla ripresa di lire 28.658.000. Puntualizza infatti che, avendo acquistato (da tali Milano e Vallotto) un fabbricato in costruzione comprendente tre case a schiera, per l'importo di lire 114.000.000, una volta constatato che parte del terreno ed una costruzione erano state vendute in precedenza a terzi, la stessa P.D.R. aveva proceduto alla rivendita del resto (alla Soc. Ortis) per lire 85.000.000, emettendo, nei confronti dei venditori originari, fattura per la differenza;
e proprio questo documento è stato ritenuto inidoneo, sull'erronea affermazione che la fattura andava emessa nei confronti degli acquirenti della porzione efficacemente acquistata, del tutto estranei alla vicenda pregressa. L'Amministrazione oppone la correttezza del giudizio presuntivo in ordine alla simulazione, aggiungendo che il libero apprezzamento 'ex' art. 2729 c.c. si sottrae al sindacato di 4 legittimità senza formulare osservazioni sul secondo mezzo - avversario -. Il ricorso si rivela inammissibile. Premesso che la parte espositiva dell'atto è limitata alla descrizione delle sequenze processuali, senza alcuna indicazione sulla materia della controversia, si osserva come, pur volendosi in qualche modo desumere l'autosufficienza del ricorso dalla parte motiva, non sia comunque possibile superare il rilievo d'inammissibilità, formulato in via principale dal P.M. Il primo mezzo, invero, sotto entrambi i profili denunziati, condizionato dalla considerazione della documentazione della cessione, che, risultante dagli atti, sarebbe stata negata dal giudice 'a quo' con 'macroscopico travisamento'. Si verserebbe, così, in una ipotesi di errore revocatorio - sussumibile nello schema dell'art. 395 n. 4 c.p.c., e costituente materia estranea al giudizio di legittimità -, dal quale non sarebbe dato prescindere, sotto entrambi i profili denunciati. Difatti, solo sulla base di esso potrebbero acquistare valore i rilievi sull'impiego delle presunzioni per l'affermazione della simulazione, risolvendosi altrimenti la critica in una vera e propria censura di merito, inammissibile 'ex se'. Ad analoghe conclusioni si perviene in ordine all'assunto difetto di motivazione, che, proprio nella diversa prospettiva di fatto, avrebbe comportato l'affermato obbligo di indicare forme e modi richiesti per provare l'effettività della cessione. Non diversamente deve opinarsi in ordine al secondo mezzo di cassazione, esso pure inteso a far valere un travisamento vero e proprio delle risultanze processuali, oltre tutto, in un contesto che mostra come le specifiche circostanze di fatto, indicate dalla ricorrente, non traspaiano in alcun modo dalla sentenza impugnata (nella quale l'incompletezza della documentazione si fa in realtà dipendere dal mancato supporto, alla fattura, di un 'rogito notarile': ivi, p. 5). Da tutto ciò consegue la complessiva inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 2.100.000, di cui 2.000.000 per onorari, oltre quelle a debito. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2000. Il Presidente II Cons. estensore Vincenzo Carbone- Enrico tuco N O IL CANCELLIERE C1 I Z AR AN A S S A C DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 5 FEB. 2001 E N 6 8 IL CANCELLIERE C1 O 9 I 1 Oggi Z / AR AN Amald A 4 / R 5 6 T 2 . S A . I N I R . - G R P E . B A R D . T L L A U L E D D A B I . E B R A T A T I T R E A L B