Sentenza 14 maggio 2013
Massime • 1
L'evidenza, cui va fatto riferimento per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., designa non solo ciò che riesce palese con immediatezza sensoriale, ma anche ciò che è del pari immediatamente intellegibile e piano per la sua chiarezza e notoria efficacia rappresentativa, a seguito di analisi e valutazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/2013, n. 23836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23836 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 14/05/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA GI - Consigliere - N. 916
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 28713/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER EN, nato il giorno 5 novembre 1930, e UC BI, nato il giorno 7 marzo 1949;
avverso la sentenza 3 maggio 2012 della Corte di appello di Salerno. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere GI Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché il difensore del ricorrente ER, avv. Tomassetti, che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
ER EN, personalmente, e UC BI, con il suo difensore, ricorrono avverso la sentenza 3 maggio 2012 della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la sentenza 27 febbraio 2006 del Tribunale di Salerno, il quale aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in relazione ai capi "A" (violazione degli artt. 110, 319 e 321 cod. pen.) e "D" della rubrica (violazione dell'art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, art. 640 cpv. e art. 61 c.p., n. 7) perché estinti per intervenuta prescrizione: il 29 dicembre 2004 la corruzione, e nel gennaio 2005 la truffa.
1.) le accuse.
Al capo A), agli imputati ER e UC, unitamente ad altri 10 originari coimputati erano contestati delitti di cui agli art. 110, 319 e 321 c.p., per avere ricevuto i primi 8, tra i quali gli attuali imputati, quali componenti della Commissione di collaudo della s.p.a. Castelruggiano, società ammessa a pubblico contributo della L. n. 219 del 1981, ex art. 32 e quindi pubblici ufficiali, ricevuto ciascuno da NO GI DO, direttore dei lavori della stessa impresa, e da AR LO, con il concorso di BO RL che partecipava alla ideazione e realizzazione dell'acquisto, nonché di pinocchi antonio, che si curava della disponibilità materiale finale, un oggetto prezioso costituito da "un orologio in oro marca CA o Rolex", di rilevante valore, oppure "un brillante", per aver compiere atti contrari ai loro doveri di ufficio. In particolare, essi esprimevano ripetutamente e illegittimamente, da ultimo alla data del 22 luglio 1987, parere favorevole alle richieste della società Castelruggiano di proroga del termine di ultimazione dei lavori, in contrasto con l'evidente mancata installazione di macchinati e con l'evidente mancata esecuzione di opere di completamento;
inoltre per avere anche falsamente certificato, in data 14 ottobre 1987, che l'iniziativa industriale era stata realizzata in misura superiore al 60% dell'ammontare complessivo dell'investimento, previsto come esborso da parte dell'impresa, per la somma totale di L. 10.000.338, con una serie di condotte descritte in rubrica alle lett. a), b), c) e d). Al capo D), ER e UC, unitamente agli originari coimputati, sono accusati del delitto di truffa aggravata, di cui all'art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, art. 640 cpv. c.p., art. 61 c.p., n. 7 per essersi, nelle rispettive qualità, in concorso tra loro, procurati l'ingiusto profitto consistito nella percezione indebita della somma di L.
3.549 milioni, erogata dall'ufficio speciale per l'attuazione degli interventi ex L. n. 219 del 1981, art. 32, quale rateo di contributo, accreditato alla società
Castelruggiano s.p.a. in data 24 novembre 1987 sul conto corrente presso la BNA di Salerno, corrispondente al 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammesse al pubblico contributo, inducendo in errore la struttura centrale, con l'artificio consistito nell'attestare il soddisfo della condizione richiesta per la concessione del rateo, ossia la realizzazione di un'aliquota superiore al 60% dell'investimento complessivo. All'uopo utilizzando in particolare una falsa certificazione del soddisfo della condizione richiesta, rilasciata dalla Commissione di Collaudo in data 14/10/87;
operando l'acquisto di beni e servizi, di concerto con i fornitori, che rilasciavano fatture con l'indicazione di corrispettivi superiori a quelli reali, o del tutto fittizi, come specificamente indicato in rubrica, nonché per avere, tutti in concorso tra loro, artificiosamente predisposto e realizzato un sistema di fatturazione di operazioni in tutto o in parte inesistenti e di pagamenti finalizzati a consentire l'appropriazione delle somme distratte secondo le modalità descritte al capo B) e ad impedire la ricostruzione delle reali movimentazioni delle somme provenienti dal pubblico contributo. In tal modo cagionando alla pubblica amministrazione un danno patrimoniale di rilevante gravità. Fatto verificatosi in Salerno il 24 novembre 1987.
1.1) lo svolgimento del processo in primo grado.
Nella sentenza di primo grado si è dato atto dei rinvii operati nel corso del dibattimento, della ammissione della costituzione di parte civile e delle questioni preliminari sollevate e risolte dal Tribunale con il rigetto di tutte le eccezioni di nullità avanzate, previa acquisizione degli atti dell'udienza preliminare ritenuti necessari.
Si è del pari dato atto delle prove ammesse, del consenso prestato da tutte le parti alla lettura e utilizzabilità di tutti gli atti già acquisiti dinanzi al collegio in diversa composizione;
dell'esame dei testi FI Donato;
veniva espletato esame congiunto di tutti i consulenti, esame che proseguiva nelle successive due udienze, mentre all'udienza del 20 ottobre 2005, aveva ancora luogo l'esame di svariati testi e l'esame, tra gli altri, dei due attuali imputati, ER e UC. Infine, riservata la decisione sulla richiesta del PM di declaratoria di estinzione dei reati contestati ai capi A) e D) della rubrica per intervenuta prescrizione, cui i difensori si erano associati, pur instando in via principale per una pronuncia assolutoria, il Tribunale era pervenuto alla pronuncia di cui all'art. 129 c.p.p., di declaratoria di improcedibilità per intervenuta estinzione dei reati di cui ai capi A) e D) della rubrica per prescrizione.
1.2) la motivazione della gravata sentenza.
Il processo nasce da una decisione di questa stessa sezione, in data 25 settembre 2009, con la quale l'adora "ricorso per cassazione", avverso la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del Tribunale di Salerno 27 febbraio 2006, è stato qualificato come appello e gli atti trasmessi alla Corte di appello di Salerno, la quale, in data 3 maggio 2012 ha ribadito la pronuncia di estinzione per prescrizione del reato di corruzione e del reato di truffa contestati a ER e UC.
Con la gravata sentenza la Corte salernitana, premessa una accurata rassegna della giurisprudenza di legittimità, ha rilevato che, nel caso in esame, si è ben lontani dal poter ritenere che emerga dagli atti processuali "positivamente", nel senso della "evidenza" richiesta, e senza necessità di ulteriore approfondimento, la insussistenza dei reati contestati in rubrica, ovvero l'estraneità degli imputati a quanto contestato, per cui nella fattispecie concreta in ossequio ai principi del favor rei e della economia processuale, possa applicarsi la regola di giudizio di cui all'art. 129 c.p.p.. Pertanto la corte distrettuale ha ritenuto che il Giudice di primo grado bene abbia provveduto all'immediata declaratoria di non punibilità, per prescrizione dei reati nei confronti degli attuali appellanti, ed ha considerato infondato, rigettandolo, il primo motivo di gravame, proposto dalle difese di entrambi gli imputati, con assorbimento di tutte le altre questioni proposte in punto di merito.
La sentenza impugnata ha infine ritenuto manifestamente infondata ogni questione di costituzionalità proposta in relazione all'art. 129 c.p.p. trattandosi di questioni già proposte e dichiarate manifestamente infondate dal Giudice delle Leggi (cfr ordinanze n. 300 e 362 del 1991; sent. N. 115/2001, della Corte delle leggi). 2.0) I motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.
Il ricorso del ER e quello del UC si muovono su di una unitaria e condivisa linea difensiva secondo cui, fermo l'insegnamento delle S.U. (sentenza 35490/2009 AM) in punto di rapporti tra art. 129 cpv. e prescrizione, i giudici di merito non avrebbero considerato l'assorbente rilievo del primo giudice, avanti cui si era svolta l'istruttoria dibattimentale, e per il quale si era in presenza di "elementi probatori insufficienti o contraddittori" (pag. 5 sentenza 1^ grado), ne' hanno valutato che la decisione del Supremo collegio lasciava aperta la via, nella fattispecie, ad alcune distinzioni e precisazioni, che non autorizzavano, come invece avvenuto, l'automatico "assorbimento degli altri motivi". 2.1) posizione del ER.
In particolare il ER, Presidente della commissione incaricata del collaudo, nel ricorso personalmente proposto, rileva che l'insegnamento della Corte di Cassazione, richiamato dal Giudice di appello, lasciava comunque aperta la via ad alcune distinzioni e precisazioni applicabili al caso in esame, considerato: in primo luogo, che è indiscutibile che la situazione processuale esistente nella fase preliminare di giudizio o all'inizio del dibattimento è diversa da quella esistente al termine dell'istruttoria dibattimentale;
in secondo luogo, che la regola del favor rei non può essere sacrificata quando nello stesso o in separato giudizio vengano in questione gli effetti civili della pronuncia, e, tanto meno, può essere sacrificata affermando, sotto la specie di rilevare la mancata evidenza delle condizioni che impongono il proscioglimento, fatti non contestati, irrilevanti o contrastanti con le risultanze istruttorie, incorrendosi allora in un vero e proprio abuso, in quanto con il pretesto di rispettare le esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo si danneggiano ingiustamente gli imputati lasciando credere che si tratti di fatti accertati.
Su tali premesse il ER, nel suo ricorso, articolato in quattro motivi, ripercorre i fatti e le decisioni che hanno connotato gli sviluppi della presente vicenda.
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotto vizio di motivazione, nonché inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma secondo, in relazione agli artt. 530 e 533 c.p.p.,
all'art. 111 Cost., commi 1,3 e 4 all'art. 11, comma 1, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, all'art. 6, comma 3, lett. a), b) e d), della Convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e all'art. 14, commi 2 e 3, lett. a), b), c) ed e) del Patto internazionale sui diritti civili e politici.
La Corte d'Appello, di fronte all'affermazione contenuta nella sentenza del Tribunale, di trovarsi "in presenza di elementi probatori insufficienti o contraddittori" (pag. 5 della sentenza), asserzione che avrebbe comportato il proscioglimento nel merito, ha invece confermato, irragionevolmente, la statuizione dei primi giudici.
Con un secondo motivo si lamenta mancanza di motivazione e violazione dell'art. 129 c.p.p. anche in relazione agli attt. 24, 27 e 111 Cost., all'art. 11 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, all'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e all'art. 14 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici. Con un terzo motivo si prospetta: palese inesistenza dell'episodio dei donativi (art. 319 c.p.), inosservanza di norme processuali (artt. 191, 192, 194, 195 e 197 c.p.p.; art. 111 Cost.) stabilite a pena di nullità, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Con un quarto motivo si evidenzia, in punto di collaudo parziale, evidente inesistenza di una falsa certificazione strumentale alla truffa in danno dello Stato;
violazione del principio di correlazione fra imputazione e pronuncia (art. 521 c.p.p., art. 522 c.p.p., comma 1, artt. 177, 179 e 180 c.p.p.); erronea applicazione della legge penale (artt. 480 e 640 c.p., in relazione all'art. 110; art. 2 c.p. e art. 49 c.p., comma 2), inosservanza di norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale (Ordinanza del Ministro delegato 20 febbraio 1984, artt. 2, 3 e 5 Direttive 21 maggio 1986, art. 1, comma 2 e art. 1, comma 3 delle Direttive 21 maggio 1986, disciplinare di concessione del contributo erariale) ed erronea applicazione di altre norme giuridiche (del R.D. n. 350 del 1995, art. 91, L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 326). Mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 2.2.) posizione dei UC componente della commissione incaricata del collaudo.
Il UC, imputato come il ER (Presidente) quale componente, nella sua funzione di avvocato, della commissione incaricata del collaudo di uno stabilimento industriale in Olivete Citra ad opera della S.p.A. Casteiruggiano, ammessa per questa iniziativa al contributo di cui alla L. n. 219 del 1983, sarebbe stato "travolto" dalla decisione del Tribunale, il quale, in data 27/2/2006, accoglieva pienamente quanto richiesto dall'accusa, anzicheè prosciogliere nel merito attesa l'assenza di alcun elemento concreto della sua colpevolezza. La Corte di appello poi avrebbe rigettato il gravame dei UC limitandosi ad esaminare il primo motivo di gravame relativo all'applicabilità dell'art. 129 c.p.p., comma 2, dichiarandolo infondato, considerando assorbiti gli altri motivi dai quali era evidente l'innocenza dell'imputato. In tale quadro la difesa del UC deduce e sviluppa, in sede di legittimità, le quattro doglianze che seguono:
1) inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo dell'art. 129 c.p.p., relativo alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, in relazione all'art. 530 c.p.p. e all'art. 533 c.p.p., comma 1, all'art. 111 Cost., commi 1, 3 e 4, e alle condizioni richieste per il proscioglimento nel merito;
2) questione di illegittimità costituzionale dell'art. 129 c.p.p. con riferimento all'art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., comma 2, artt. 27 e 111 Cost.. 3) violazione dei principi fondamentali della Costituzione e della legge penale, in particolare, violazione dell'art. 27 Cost., comma 1, presupposto inderogabile della responsabilità penale personale. IV) mancata assunzione di prove decisive la cui assunzione è stata reiteratamele richiesta dagli imputati, nonché mancanza, manifesta illogicità della motivazione risultando il vizio da altri atti acquisiti al giudizio nel corso del dibattimento.
Orbene, tanto premesso in ordine allo sviluppo processuale della vicenda ed al tenore delle impugnazioni del ER e del UC, ritiene questa Corte che entrambi i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, avuto riguardo ai criteri indicati dalle S.U. nella decisione AM (Cass. pen. sez. Unite 35490/2009) ed alla correttezza in fatto e in diritto delle valutazioni dei giudici di merito operate sul materiale processuale acquisito.
Dalla detta autorevole pronuncia del Supremo collegio si desume infatti:
1) che la questione concernente i rapporti tra il proscioglimento nel merito per insufficienza o contraddittorietà della prova e la causa di estinzione del reato rileva, allo stato, esclusivamente con riferimento alla fase del giudizio;
2) che si deve dissentire da quell'orientamento secondo cui, all'esito dell'Istruttoria dibattimentale, pur in presenza di una causa estintiva, dovrebbe essere comunque applicato l'art. 530 c.p.p., comma 2 in virtù del quale la prova insufficiente o contraddittoria è equiparata alle situazioni delineate nel comma 1 dello stesso articolo;
3) che il giudice, solo all'esito dell'istruttoria dibattimentale, quindi allorquando si accinge alla valutazione del compendio probatorio acquisito, può disporre di tutti gli elementi per addivenire anche alla esatta qualificazione giuridica del fatto;
4) che la regola probatoria di cui all'art. 530 c.p.p., comma 2 - cioè il dovere per il giudice di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità - appare dettata esclusivamente per il normale esito del processo che sfocia in una sentenza emessa dal giudice al compimento dell'attività dibattimentale, a seguito di una approfondita valutazione di tutto il compendio probatorio acquisito agli atti;
5) che tale regola non può trovare applicazione in presenza di una causa estintiva del reato: in una situazione del genere (a meno che il giudice non sia chiamato a dover approfondire ex professo il materiale probatorio acquisito) vale invece la regola di giudizio di cui all'art. 129 c.p.p. in base alla quale, intervenuta una causa estintiva del reato, può essere pronunciata sentenza di proscioglimento nel merito solo qualora emerga dagli atti processuali positivamente, senza necessità di ulteriore approfondimento, l'estraneità dell'imputato a quanto contestatogli. Infine, coerente con tale impostazione è anche la uniforme giurisprudenza di legittimità secondo cui deve escludersi che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre all'annullamento con rinvio, possa essere rilevato dal giudice di legittimità che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato.
In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione che gli impone l'obbligo della immediata declaratoria della causa di estinzione del reato: e ciò anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, così come precisato da Sez. Un. 28 novembre 2001 n. 1021/02, Cremonese, rv 220511.
Di tale criteri risulta aver tenuto conto la gravata sentenza la quale, nel rigoroso rispetto della "regola di evidenza", imposta dal legislatore nel capoverso dell'art. 129 cod. proc. pen., risulta aver puntualmente apprezzato, "ex professo", e di là delle espressioni usate dal primo giudice e ipervalorizzate dai ricorrenti, l'insussistenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito. È risaputo che il termine in questione ha il suo precedente semantico, storico e linguistico, nel vocabolo latino evidens, il quale ha come sinonimi gli aggettivi qualificativi "manifestus" (apparenza certa di ciò chi percepisce sensorialmente con gli occhi); "perspicuus"; "clarus" (alla vista e all'intelletto);
"apertus" (non celato, palese); "promptus" (nel senso di ciò che è posto davanti agli occhi); "planus" (chiaro ed intelligibile);
"presens" (certo e manifesto).
L'evidenza quindi, cui va fatto riferimento nell'applicazione della norma dell'art. 129 cod. proc. pen., è quella che trae la sua forza dall'ampia accezione e tenore del segno linguistico, il quale finisce con il designare, non solo ciò che riesce palese con immediatezza sensoriale, ma anche ciò che è del pari immediatamente intelligibile e piano per la sua chiarezza e notoria efficacia rappresentativa, a seguito di analisi e valutazione. Orbene nella specie, al di là delle doglianze degli accusati, dalla lettura delle due decisioni di merito risulta che alla deliberazione della contestata decisione il Tribunale è giunto dopo la disamina, approfondita e congiunta, delle conclusioni di tutti i consulenti, l'esame di svariati testimoni, nonché l'esame, tra gli altri, dei due imputati odierni ricorrenti.
In proposito il conclusivo giudizio funzionale alla non applicazione del capoverso dell'art. 129 cod. proc. pen., risulta essere stato ottenuto dai giudici di merito attraverso:
a) la "ricostruzione di tipo documentale contenuta nelle relazioni tecniche dei periti" ed in ragione della consulenza collegiale redatta dal Dr. palumbo, coordinatore inviato dal Ministero delle finanze, e dagli esperti enologi e contabili;
b) l'analisi dell'aspetto contabile e la ricostruzione dell'assetto societario della s.p.a. Castelruggiano effettuata dal dr. De Franciscis, in correlazione con la verifica della procedura di finanziamento della detta s.p.a., chiesto il 21 ottobre 1982, e del relativo disciplinare;
c) la valutazione dell'iter e delle vicende del finanziamento erogato e dei corrispondenti contributi, per la realizzazione dell'impianto i cui lavori iniziarono circa 7 mesi dopo il riconoscimento della prima parte di contributo (anziché entro 60 giorni dal finanziamento);
d) la disamina congiunta delle singole irregolarità, facenti capo alla Direzione dei lavori ed ai componenti la Commissione di collaudo, la quale provvide in concreto ai controlli ed alle conseguenti false ed illegittime valutazioni, attinenti a: macchinari in giacenza, imballati, e comunque non in grado di funzionare per assenza di impianto elettrico ed idrico;
serbatoi ed autoclavi non coibentate, nonostante la corrispondente contabilizzazione del costo, pari a L. 651 milioni;
inesistenti forniture di vino, comunque pagate;
immotivata scelta di fondazioni con palificazioni, con varianti non approvate;
illecite modalità di iscrizione in contabilità delle quantità di lavoro eseguite;
finale scorretta attestazione della regolarità delle opere e delle progressive loro realizzazioni;
sovraffaturazioni, etc.;
e) la considerazione, quanto alle "tangenti" e ai destinatari dei donativi, delle dichiarazioni conformi rese dai testi: Michelin, piscitello ragioniere della s.p.a. (sulla destinazione degli orologi CA e dei diamanti da distribuire ai membri della Commissione di collaudo), e MO (cui il NO chiese di contabilizzare i costi delle fatture relative all'acquisto di oro e degli orologi preziosi, tra cui il CA).
Da tale complesso di argomentazioni risulta che la Corte di appello, pur in presenza della causa estintiva, non è affatto venuta meno ai suoi obblighi di valutazione, nel rispetto delle norme che presiedono il giudizio in ipotesi di realtà delittuose connotate da reati per cui è maturato il tempo massimo di prescrizione e per i quali - come ampiamente e diffusamente motivato - non ricorrono per nulla perplessità od incertezze efficaci che rendano evidente, palese e manifesta l'insussistenza dei fatti, la loro contrarietà alle norme penali, oppure la loro non attribuibilità alla condotta consapevole degli autori.
Quanto infine alle nullità processuali dedotte, va rammentato che la contestuale ricorrenza nel giudizio di cassazione di una causa estintiva del reato e di una nullità processuale, anche se assoluta e insanabile, determina la prevalenza della prima, per effetto del principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129 cod. proc. pen., salvo che l'operatività della causa estintiva, e non è questo il caso, non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, prevalendo in tal caso la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (cass. pen. sez. 3, 1550/2011 Rv. 249428). I ricorsi vanno quindi dichiarati inammissibili, attesa l'ulteriore manifesta infondatezza delle altre dedotte violazioni di legge od eccezioni di illegittimità costituzionale, per le quali esiste precisa e adeguata risposta da parte della Corte di appello, non modificabile per effetto delle contrarie asserzioni difensive le quali, spesso, non si sono confrontate con la giustificazione in concreto proposta dai giudici di merito.
Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti, ciascuno, al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2013