Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2001, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
11 17 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO TALI NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE vendita mobiliore Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano GAROFALO Presidente R.G.N. 13550/98 Cron.2352 Consigliere Dott. Franco PONTORIERI Rep. 373 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere- Dott. Rafaele CORONA Consigliere Ud. 21/06/00 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente Z SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RO IRENE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OFFICIO COPIE DELLE BELLE ARTI 7, presso lo studio dell'avvocato Richiesta copia studio dal Sig.IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 AMBROSIO GIUSEPPE, che la difende unitamente 112.6 GEN 2001 all'avvocato TARABINI EUGENIO, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE ricorrente LIRE 3000 CANCELLERIA contro rapp.te p.t.FEVAL S.r.l. in persona del legale elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 32, 20949 presso lo studio dell'avvocato FOSCHIANI ALESSANDRO, che lo difende, giusta delega in atti;
2000 - controricorrente la sentenza n. 141/98 del Tribunale di 1225 avverso -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SONDRIO, depositata il 17/04/98; Richiesta copia studio FUSCHIANIdal Sig. udita la relazione della causa svolta nella pubblica per diritti 3022 7/MAG. 2001 udienza del 21/06/00 dal Consigliere Dott. Enrico IL CANCELLIER SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato Giuseppe AMBROSIO difensore della €0,52 L.1000 CANCELLED ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Alessandro FOSCHIANI, difensore del AY519577 ممر AY519578. resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
AY519582 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. r -2- Svolgimento del processo A seguito del ricorso monitorio della Feval s.r.l. il pretore di Tirano con decreto dell'11 marzo 1993 ingiunse ad IR NI di pagare alla ricorrente la somma di £.
3.807.440 quale prezzo di materiale elettrico acquistato tramite Rena- to OG per l'allestimento di una “bouvette" in una “festa” tenutasi nel teatro ten- da di Aprica. Al decreto si oppose l'NI negando ogni rapporto negoziale con la società poiché il materiale elettrico era stato acquistato da citato EN OG, or- ganizzatore di quella "festa", con l' abusiva “spendita" del suo nome. Espletata l'istruttoria, il pretore di Tirano, con sentenza del 1 marzo 1994 in accoglimento dell'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo. M Adito con l'appello della società, resistita dall'NI, il tribunale di Sondrio con sentenza del 17 aprile 1998, in riforma della decisione impugnata, ha rigettato l'opposizione ed ha condannato l'opponente al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. In particolare ha osservato il giudice dell'appello che l'NI nulla aveva eccepito al momento della ricezione della “fattura” relativa alla vendita in contestazione né a seguito dei numerosi solleciti di pagamento e la stessa aveva, in sede di interrogatorio formale, affermato di aver trasmesso la fattura al OG per- ché provvedesse al pagamento: con ciò ammettendo di essere a conoscenza della stipulazione fatta a suo nome da costui e di averla voluta ratificare in virtù di pre- cedenti "accordi interni"con il OG. 3 Inoltre, detta appellata aveva, nel corso dell'interrogatorio formale, am- messo di aver fatto utilizzare al OG, sprovvisto di licenza per la vendita di be- vande, quella propria ed aveva così dato volontariamente causa ad una situazio- ne di apparenza, che non poteva essere ragionevolmente percepita, del potere rap- presentativo del OG nei confronti dei terzi, in particolare del EL DO legale rappresentante della società venditrice: come poteva rilevarsi dalla riproduzione, nella fattura da questa emessa, degli “estremi" del codice fiscale e della partita iva indicati nella licenza dell'NI pubblicamente esposta dal OG. In queste obiettive risultanze incombeva a costei l'onere, insoddisfatto, di provare che il terzo ignorava la situazione reale ovvero che l'affidamento in quella apparente era conseguente a negligenza o imprudenza del terzo medesimo. Doveva poi rilevarsi che la richiesta di giustificazione dei poteri rappresen- tativi costituisce una mera facoltà e non un onere del terzo contraente, la cui omis- sione non può tradursi in una sua colpa ai sensi dell'art. 1398 c.c. Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo due motivi di doglianza, ricorre l'NI; resiste con controricorso la Feval s.r.l. Motivi della decisione Con il primo motivo, in relazione ai nn.3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., la ricorren- te denunzia il vizio di omessa motivazione su punti decisivi della controversia e la conseguente violazione, e comunque falsa applicazione, del principio dell'apparenza del diritto. Il tribunale osserva l'NI - ha ritenuto che ella, per aver conse- gnato la propria licenza di commercio al OG, che pertanto l'aveva esposta nella 4 “bouvette" da questo gestita, avesse posto in essere un comportamento idoneo ad ingenerare il ragionevole convincimento che il OG stesso trattasse in suo nome e per suo conto;
in particolare, non ha considerato il tribunale la dichiarazione resa in sede di interrogatorio formale dal EL DO, legale rappresentante della società intimata, che aveva testualmente affermato” venne da me il OG che ordinò quella roba e disse di mandare la fattura all'NI che era quella che comprava la ro- ba;
io accettai l'ordine così come propostomi e fatturai all'NI". Neppure quel giudice ha rilevato la non pertinenza del materiale elettrico ordinato dal OG per l'allestimento della “tenda", nella quale si era poi svolta la "festa" organizzata dal medesimo, rispetto alla licenza per la vendita di bevande intestata ad essa AM, esercente un' osteria in Aprica. Inconferenti erano poi i rilievi dell'aver essa NI consentito al OG di avvalersi della sua licenza di esercizio e della rispondenza della partita iva e del codice fiscale menzionati con quella e nella fattura emessa dalla società, poiché non valevano ad attribuirle la qualifica di organizzatrice della festa nè, come tale, di acquirente del materiale elettrico.. Conseguente è la violazione e comunque la falsa applicazione del principio dell'apparenza del diritto ritenuto operante dal tribunale poichè detto giudice non si è avveduto che l'odierna ricorrente non aveva ingenerato alcuna falsa rappresen- tazione della realtà e che la società a mezzo del suo legale rappresentante non ave- va confidato in un'abusiva spendita del proprio nome. 5 Senza considerare poi che costui avrebbe dovuto dimostrare di aver confi- dato senza sua colpa in una situazione di apparenza posta in essere dall'odierna ri- corrente. Con il secondo motivo, in relazione ai nn 3 e 5 dell'art.360 c.p.c., l'NI denunzia il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 1399 c.c.. Il tribunale osserva la ricorrente - ha ritenuto che, avendo essa trasmesso la fattura al OG, avesse con ciò mostrato di aver avuto conoscenza della stipula- zione con la società intimata fatta a suo nome dal OG medesimo sebbene sforni- to di potere rappresentativo e ratificato il contratto. Non ha considerato il giudice dell'appello che il comportamento valorizza- to era solamente sintomatico di un "disappunto" conseguente ad un equivoco che si sarebbe ben presto chiarito, né che la ratifica consiste nella manifestazione fatta M al terzo di voler far propri gli effetti della stipulazione fra quest'ultimo ed altro soggetto privo di poteri rappresentativi: onde l'insufficienza della sola conoscenza della stipulazione medesima. Le doglianze esposte nei due motivi del ricorso non possono indurre alla cassazione della sentenza impugnata. In questa l'assunzione, da parte della odierna ricorrente, degli effetti della stipulazione fra il OG, che di costei aveva “speso il nome" senza averne il potere, e la società venditrice, in persona del EL DO, è affidata a due distinte argomen- tazioni, ciascuna idonea a sorreggere la pronunzia. La prima concerne la successiva ratifica da parte dell'NI di quella stipulazione poiché la medesima non aveva immediatamente “protestato” la propria estraneità riconoscendo essere stata quella conclusa dal OG in conformità di "accordi interni". La seconda argomentazione si evidenzia nell'accertato comportamento vo- lontario dell'NI medesima idoneo ad ingenerare nel “terzo" contraente, nel legale rappresentante della società, il ragionevole convincimento dell'essere il To- gni munito del potere rappresentativo e nella conseguente applicazione del princi- pio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole del terzo. Dei due motivi si rivela immediatamente infondato il primo, concernente la seconda argomentazione esposta dal giudice dell'appello. Il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento del terzo traggono la loro giustificazione dalla legittima, quindi incolpevole, aspettativa del terzo a fronte di una situazione di apparenza ragionevolmente attendibile, anche se diffor- me dalla realtà, non altrimenti accertabile se non a mezzo della sua manifestazione д esteriore. Di questo principio il giudice del merito ha fatto corretta applicazione ren- dendo adeguata ragione delle fonti del proprio convincimento correlato alle rispo- ste fornite dall'NI in sede di interrogatorio formale ed al rilievo obiettivo della coincidenza delle indicazioni concernenti il codice fiscale e della partita iva di costei nella licenza di esercizio esposta e nella fattura emessa dalla società. Il tribunale, all'esito della disamina di queste risultanze probatorie, ha ac- certato che la spendita del nome dell'NI fatta dal OG nella stipulazione della compravendita di materiale elettrico con il EL DO, legale rappresentante della società venditrice, nonché la pubblica esposizione da parte del primo della li- 7 cenza di esercizio intestata all'NI e che questa, a tal fine, gli aveva conse- gnato, avevano ragionevolmente, quindi incolpevolmente, indotto il EL DO a ritenere che il OG fosse effettivamente munito del potere procuratorio in virtù del conferimento dell'NI e che correttamente ne avesse "speso il nome". Coerentemente quel giudice ha ritenuto che l'odierna riocorrente, avendo volontariamente posto in essere un comportamento idoneo ad ingenerare nel terzo quella legittima aspettativa di utile conclusione del contratto a mezzo del OG, del negozio dovesse assumerne gli effetti obbligatori. Le residue censure esposte nel motivo di doglianza, con l'apparente de- nunzia di vizi di legittimità, sono inamissibilmente dirette ad un apprezzamento del- le risultanze istruttorie diverso da quello operato dal giudice nel merito nell'esercizio del potere istituzionale attribuitogli dall'art. 116 c.p.c. del quale, per M quel che in questa sede rileva, ha reso adeguata ragione, tale da consentire di riper- correre dell'iter" logico seguito;
il che infatti non è consentito neppure con il tra- mite della denunzia del vizio di motivazione (n° 5 dell'art. 360 c.p.c.) che nei suoi limiti obiettivi e nelle sue finalità è solamente diretto a provocare la verifica della correttezza della sentenza o del provvedimento impugnati sotto il profilo del modo in cui il giudice del merito abbia dato conto delle fonti e delle ragioni del proprio convincimento. Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato. Quanto al regolamento delle spese di questo giudizio, la corte ravvisa giu- sti motivi della loro compensazione integrale.
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio di legittimi- tà. Roma, il 21 giugno 2000. Il Presidente (dr Gaetano Garofalo) Gu ren Gentl Il Consigliere estensore (dr Enrico Spagna Musso) IL CANCELLIERE C -Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA RomaFiona 26.GEN 20017 IL CANCELLIET La lari 60000 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 7 MAR 2001. Registrate in dato #1202 0.000 trocento 9.