Sentenza 9 novembre 2007
Massime • 1
Qualora, a seguito della sopravvenienza di un titolo detentivo, vi sia stata sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza non accompagnata dall'obbligo di soggiorno, la decorrenza della misura stessa ricomincia a decorrere dal giorno in cui è scontata la pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2007, n. 44998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44998 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 09/11/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 3593
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 018927/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE NN, N. IL 17/12/1956;
avverso ORDINANZA del 27/04/2007 TRIBUNALE di ASCOLI PICENO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere DR. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Izzo che ha chiesto l'annullamento del ricorso del procedimento impugnato.
OSSERVA
con ordinanza in data 24/7/07 il Tribunale di Ascoli Piceno ha respinto l'istanza con la quale NI NI aveva chiesto che fosse dichiarata cessata l'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di tre anni, poi ridotti a due, cui era stato sottoposto con Decreto 4 ottobre 2001 del Tribunale medesimo. Ha rilevato il Tribunale che l'esecuzione della misura era stata sospesa per periodi di carcerazione del NI, l'ultimo dei quali aveva avuto termine il 2/8/06, ma che la nuova notifica del provvedimento impositivo e la contestuale consegna della c.d. carta precettiva erano avvenute solo il 5/4/07 e quindi, essendo stato imposto anche l'obbligo di soggiorno, l'esecuzione sarebbe cessata solo il 30/12/07.
Contro tale pronuncia il difensore dell'interessato ha ricorso per cassazione con il quale, premesso che al suo assistito contrariamente a quanto si legge nel provvedimento impugnato non era stato affatto imposto l'obbligo di soggiorno, sostiene che l'esecuzione della misura si doveva considerare ripresa dal 2/8/06.
La censura è fondata e l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio.
Il Tribunale ha preso le mosse dal presupposto che con il decreto del 4/10/01 fosse stato imposto al NI anche l'obbligo di soggiorno, ma in realtà nel provvedimento non vi è tale statuizione.
Nel caso di specie dunque, come questa Sezione ha già avuto occasione di affermare (cfr. la sentenza 15/10/04, Loccisano, rv. 230.561), doveva trovare senz'altro applicazione la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 11, comma 2, secondo cui, quando vi sia stata sospensione della sorveglianza speciale per sopravvenuto titolo detentivo, il termine di esecuzione della misura ricomincia a decorrere dal giorno in cui è scontata la pena.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Ascoli Piceno.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2007