Sentenza 7 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/04/2003, n. 5447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5447 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2003 |
Testo completo
CC 78504 ESENTS A REGISTRAZIONE Act. Is quinquies LW R.G. 17800/2001 Udienza del 23.9.2002 Imposta sui redditi;
agesalazioni ❀ Manможе жив АБ ! Гвінея 2 /9 sisma 1984. /5 8 5 REPUBBLICA ITALIANA - 0 . LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 5 05447 /03 6 CRON. 11370 Composta dai seguenti Magistrati: Dott. Enrico Papa Presidento Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Nino Fico Dott. Francesco Ruggiero Consigliere Dott. Paolo Giuliani Consigliere ha pronunciato la seguente CANTON QAL SENTENZA N. 78504 sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge -ricorrente-
contro
GE AR -intimato avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, sezione 4, n. 277/4/2000 dell' 8.5/8.5.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.9.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Schirò, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e in subordine per il suo rigetto;
• 2707 1 Rilevato in fatto e in diritto - che l'Amministrazione finanziaria ricorre con un unico motivo avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Ufficio contro la pronunzia di primo grado che aveva accolto il ricorso contro il ruolo del contribuente sulla non cumulabilità nel reddito imponibile delle imposte sospese a causa degli eventi sismici del 1984; - che Amministrazione ricorrente 1 denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; dell'art. 13 quinquies del D.L. n. 159 del 1984 conv. in legge n. 363 del 1984; dell'art. 3, comma 2 bis del D.L.. 30 dicembre 1985 n. 791; dell'art. 13, primo comma legge 27.12.1997, n. 449, dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1986 n. 46; dell'art. 2 D.P.R. 597/1973; del decreto legge 29 maggio 1989 n. 202 convertito in legge n. 263/1989 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.)- censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che, ai fini del recupero delle somme dovute in pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 1985, la cui riscossione era stata sospesa in applicazione dell'art. 3, comma 2 bis del d.l. 30.12.1985 n. 791, convertito con modificazioni nella legge 28.2.1986 n. 46, l'imponibile andava determinato al netto delle somme in questione;
- che la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede, -che il ricorso dell'Amministrazione finanziaria risulta notificato il 26.6.2001, e cioè, pur tenendo conto del periodo di 46 giorni di sospensione feriale dei termini, oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza (8.5.2000) previsto dall'art. 327 c.p.c. indipendentemente dalla notificazione della medesima;
-che il ricorso é pertanto inammissibile, -che non vi è da provvedere sulle spese non avendo olto l'intimato alcuna attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso. Roma, 23.9.2002 Il Cons. estensote It Presidente be of lega Амрають IL CANCELLIERE C1 Caroli 2