Sentenza 19 settembre 2007
Massime • 1
La dilazione della scadenza della sorveglianza speciale di p.s., dovuta alla sopravvenienza di un titolo di custodia cautelare, costituisce un fatto automatico conseguente alla mera ricognizione dell'evento sopravvenuto, e pertanto è legittimamente disposta dal questore, non delineandosi in ciò alcuna lesione della sfera di attribuzioni della giurisdizione, né una situazione meno favorevole al prevenuto rispetto a quella espressamente prevista dall'art. 11, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) che affida all'autorità giudiziaria il potere di disporre la sospensione di efficacia della sorveglianza speciale di p.s. in caso di condanna per reato commesso durante la sua esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2007, n. 37997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37997 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 19/09/2007
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 1073
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 008912/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NN SC, N. IL 15/05/1958;
avverso SENTENZA del 12/12/2006 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO RA Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 12 dicembre 2006, la corte di appello di Catania confermava la sentenza con la quale il 2 luglio 2005 il tribunale di Caltagirone condannava NN RA alla pena di mesi sei di arresto per un serie di violazioni della L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1 e successive modificazioni. In particolare, secondo fa corte territoriale, con specifico riferimento alle violazioni commesse il 29 aprile e il 1 maggio 2004, andava sottolineato che l'imputato aveva subito vari periodi di custodia cautelare e di arresti domiciliari, per cui l'esecuzione della misura di prevenzione era rimasta sospesa e differita al termine del l'esecuzione della pena detentiva, mentre, per quanto concerne la violazione commessa il 24 marzo 2004, era stato riconosciuto dagli agenti Mangiapane e La Magna.
Ricorre per cassazione il NI tramite il proprio difensore di fiducia, il quale, con riferimento alle violazioni del 29 aprile e del 1 maggio 2004, faceva osservare che l'esecuzione della misura di prevenzione, avendo una finalità spiccatamente cautelare, doveva ritenersi assorbita nella pena detentiva (primo motivo). Aggiungeva che era dubbio che la persona riconosciuta il 24 marzo 2004 dagli agenti Mangiapane e La Magna, fosse proprio lui (secondo motivo). Alla vigilia dell'udienza pubblica, la difesa del NI ha depositato presso la cancelleria di questa Prima Sezione dei motivi aggiunti, nei quali evidenzia che, dopo le sentenze di condanna definitive per le quali aveva scontato le relative pene detentive, veniva notificato al suo assistito in data 1 luglio 2004 verbale di risottoposizione agli obblighi della sorveglianza speciale per il periodo residuo, ma il provvedimento di ripristino della misura di prevenzione non venne emanato dall'autorità giudiziaria, bensì dal Commissariato di PS di Caltagirone.
2. Il ricorso non è fondato e va quindi rigettato.
La detenzione della persona sottoposta a misura di prevenzione per un reato commesso in precedenza costituisce il caso più comune di sospensione dell'esecuzione della misura già applicata (v., per tutte, Cass., Sez. Un., 25 marzo 1993, Tumminelli). I dubbi sulla fungibilità tra detenzione e misura di prevenzione (e, quindi, sull'eventuale buona fede del proposto al riguardo) sono fugati dalla giurisprudenza prevalente che è ormai consolidata nel senso che il decorso della misura resta sospeso durante l'esecuzione della detenzione, sempre che non sia cessata, a seguito della detenzione subita, la pericolosità sociale e non intervenga la revoca ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7, comma 2 (Cass., Sez. 1, 27 maggio 1998, n. 10099, Gagitano;
Id., Sez. 1, 22 gennaio 1997, Annarelli, in Cass. pen. mass. ann., 1998, n. 379, p. 634). Peraltro, il diverso orientamento minoritario della giurisprudenza riguarda una situazione diversa da quella del caso di specie, e cioè quella che il tempo trascorso in detenzione va computato qualora la durata della misura della sorveglianza speciale con - l'obbligo del soggiorno scada prima della condanna (così Cass., Sez. 1, 27 novembre 1996, Ennemoser, in Cass. pen. mass. ann., 1997, n. 1607, p. 2841). Ne deriva che "in materia di misure di prevenzione, il tempo trascorso in vinculis per sopravvenuto titolo detentivo non può mai computarsi ai fini della durata della sorveglianza speciale" (cfr., tra le pronunce più recenti, Cass., Sez. 1, 10 dicembre 2003, Gueli), il che vai quanto dire che va esclusa la fungibilità della detenzione (in custodia cautelare) ed esecuzione di una misura di prevenzione personale.
Logiche le conseguenze di questa enunciazione di principio: il prolungamento della data di scadenza di una misura di prevenzione, fuori del caso in cui sopravvenga la commissione di un reato durante la sua esecuzione (ipotesi espressamente contemplata dall'art. 11) costituisce un fatto automatico e puramente ricognitivo della sopravvenuta custodia cautelare e quindi questo allungamento ben può essere operato dal questore, non delineandosi alcuna invasione della sfera di operatività riservata dall'art. 13 Cost. all'Autorità giudiziaria ne' una situazione meno favorevole rispetto a quella espressamente prevista dalla L. n. 1423 del 1956, art. 11, comma 2, che affida all'Autorità giudiziaria il potere di disporre la sospensione dell'efficacia della misura (Cass., Sez. 1, 23 settembre 2003, n. 37797, Matteu, Rv 225996). Correttamente, quindi, la corte di appello catanese ha ritenuto che, in relazione alle violazioni commesse dal ricorrente (datate 29 aprile e 1 maggio 2004) il periodo di detenzione subito dal NI (prima in stato di arresti domiciliari e poi in stato di custodia cautelare) non fosse valido ai fini dell'esecuzione della misura di prevenzione.
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2007