Sentenza 16 marzo 2010
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il Tribunale monocratico disponga la restituzione degli atti al P.M. sul presupposto che non vi sia stato arresto in flagranza per il reato di cui all'art. 14, comma quinto-ter, D. Lgs. n. 286 del 1998, impedendo al P.M. di dar corso ad un adempimento obbligatorio quale è l'instaurazione del giudizio direttissimo atipico previsto dall'art. 14, comma quinto-quinquies, del su citato D.Lgs.. (Fattispecie in cui vi era stato un arresto in flagranza per il reato di cui all'art. 73 del d. P.R. n., 309/1990 e solo il giorno successivo era stata accertata la violazione del reato di cui all'art. 14, comma quinto-ter, D.Lgs. n. 286 del 1998).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2010, n. 11486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11486 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/03/2010
Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 244
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 41032/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA, nei confronti di:
1) RI CH DI ON N. IL 02/06/1958 C/;
avverso l'ordinanza n. 1560/2009 TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, del 22/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO Umberto;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria ha citato ER IC DI ON a comparire davanti al locale Tribunale monocratico per essere giudicata con rito direttissimo per violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter. Con ordinanza in data 22/10/09 il Tribunale ha disposto la restituzione degli atti al P.M. sul rilievo che non si versava in una ipotesi in cui è consentito il giudizio direttissimo, non risultando che vi fosse stato arresto in flagranza (il 7/8/09 vi era stato arresto in flagranza per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e solo il giorno successivo era stato accertata la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter). Avverso tale provvedimento il locale Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, denunciandolo di abnormità per essere stata operata una indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari.
La censura è fondata, in quanto per il reato di cui si tratta il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-quinquies prevede che si proceda con rito direttissimo anche se non vi è flagranza. Non può nel caso di specie trovare applicazione il principio recentemente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 26/3/09, Toni e altro - secondo cui non può considerarsi abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari erroneamente, ma comunque esercitando un potere riconosciutogli dall'ordinamento, la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponga di conseguenza la trasmissione degli atti al P.M. - poiché in tale pronuncia si è avuto cura di precisare che, pur dovendosi ridimensionare in tal senso il ricorso alla categoria della abnormità funzionale, questa va però ravvisata, con conseguente possibilità per il pubblico ministero di ricorrere per cassazione, nei casi in cui il provvedimento del giudice imporrebbe allo stesso pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo che minerebbe la regolarità del processo, ipotesi cui per identità di ratto appare senz'altro assimilabile l'imposizione al pubblico ministero di non dare corso a un adempimento che la legge prevede come obbligatorio quale è l'instaurazione del rito direttissimo atipico D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5-quinquies. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio e gli atti devono ritornare al Tribunale di Reggio Calabria per la celebrazione del giudizio direttissimo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010