Sentenza 21 ottobre 2004
Massime • 1
In materia di misure di prevenzione, il tempo trascorso "in vinculis" per sopravvenuto titolo detentivo non può mai computarsi ai fini della durata della sorveglianza speciale, la cui decorrenza resta sospesa e riprende a decorrere allo scadere della carcerazione, senza la necessità di una nuova notifica del decreto applicativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2004, n. 49226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49226 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 21/10/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1112
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 15397/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI IV, n. il 15 dicembre 1967;
contro la sentenza 14 gennaio 2004 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Livio Pepino;
sentito il Procuratore Generale Dr. Luigi Ciampoli che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
1. Con sentenza 14 gennaio 2004 la Corte di appello Bologna ha confermato la decisone 5 giugno 2003 con cui il Tribunale di Ravenna - sezione distaccata di Lugo ha condannato RI VA alla pena due mesi di arresto per il reato di cui all'art. 9 legge n. 1423/1956, commesso in Lugo il 22 luglio 2000.
Contro la sentenza ha proposto ricorso il RI, deducendo carenza e illogicità della motivazione essendo stata la propria responsabilità ritenuta senza tener conto del fatto che la violazione accertata (allontanamento dalla abitazione) era intervenuta il 22 luglio, mentre il decreto applicativo della misura (della durata di un anno) era stato notificato il 17 luglio 1998 e nessuna nuova comunicazione gli era stata data dopo la scarcerazione dalla misura carceraria eseguita successivamente alla prima notifica (e nel corso della durata ordinaria della sorveglianza speciale). Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il ricorso, ancorché proposto con riferimento a vizio di motivazione (e, sotto tale profilo, inammissibile alla luce dell'espressa previsione dell'art. 4, comma 11, legge n. 1423/1956), deduce, in realtà, anche un profilo di violazione di legge concernente l'asserita necessità - di cui non si è tenuto conto nel caso di specie - che, in caso di sospensione della sorveglianza speciale per l'intervento di misura cautelare, si provveda, all'atto della scarcerazione, a nuova notifica del decreto applicativo con indicazione del termine di scadenza della misura. Il motivo è, peraltro, infondato. È, infatti, giurisprudenza consolidata - a fronte della quale nessun nuovo profilo argomentativo è prospettato dal ricorrente - che il tempo trascorso in vinculis per sopravvenuto titolo detentivo non può mai computarsi ai fini della durata della sorveglianza speciale e che, in caso di intervenuta carcerazione nel corso della misura, la decorrenza della sorveglianza speciale resta sospesa e riprende a decorrere allo scadere della carcerazione sempre che non sia cessata, a seguito della detenzione subita, la pericolosità e non intervenga, su richiesta dell'interessato, la revoca ai sensi dell'art. 7, comma secondo, legge n. 1423/1956 (cfr. Cass., sez. 1^, 22 gennaio - 22 aprile 1997, Annarelli, riv. n. 207392).
Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2004