Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2013, n. 8119
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Sentenza 30 gennaio 2013

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Il termine per la proposizione della richiesta di riesame dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva decorre, per il difensore dell'indagato, dal giorno in cui gli è stato notificato l'avviso del relativo deposito a norma dell'art. 309, comma terzo, cod. proc. pen. e non da quello eventualmente precedente nel quale abbia avuto conoscenza del provvedimento medesimo. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta tempestiva l'istanza di riesame proposta dal difensore entro dieci giorni dal prescritto avviso di deposito, pur se oltre dieci giorni dopo la precedente notificazione dell'ordinanza coercitiva impugnata; la S.C. ha anche precisato che in questo caso il giudice di legittimità non può esaminare il merito delle doglianze, ma deve limitarsi a trasmettere gli atti al Tribunale competente per nuovo riesame).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2013, n. 8119
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8119
    Data del deposito : 30 gennaio 2013

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