Sentenza 2 ottobre 2001
Massime • 1
Nel caso in cui l'avviso al difensore della data di fissazione dell'udienza davanti al tribunale del riesame (art. 309 comma 8 cod. proc. pen.) abbia preceduto quello del deposito dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare previsto dall'art. 293 comma 3 cod. proc. pen., il termine per la proposizione della richiesta di riesame, da parte del difensore, decorre dalla notifica del primo avviso, trattandosi di atto che determina l'effettiva conoscenza del provvedimento cautelare, del tutto coincidente con l'avviso di deposito di cui al citato art. 293 comma 3 e produttivo dei medesimi effetti, tra cui il diritto di esaminare gli atti depositati in cancelleria e di estrarne copia (nel caso di specie, l'avviso al difensore di fissazione dell'udienza ex art. 309 comma 8 cod. proc. pen. aveva preceduto quello di deposito dell'ordinanza, in quanto l'imputato aveva personalmente proposto richiesta di riesame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2001, n. 40473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40473 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 02/10/2001
1. Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ILARIO MARTELLA - Consigliere - N. 8892/2001
3. Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DOMENICO CARCANO - Consigliere - N. 8892/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SH HM, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza resa il 25 gennaio 2001, dal tribunale di Milano in funzione di giudice del riesame.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano, udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Delehaye, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 25 gennaio 2001 il tribunale di Milano dichiarava inammissibile la richiesta di riesame presentata da TI LA avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa del giudice per le indagini preliminari in data 15 dicembre 2000 sul duplice rilievo:
- che lo stesso tribunale. con provvedimento del 3 gennaio 2001, aveva dichiarato inammissibile per rinuncia una precedente richiesta di riesame presentata contro la stessa ordinanza custodiale;
- che la nuova richiesta di riesame doveva considerarsi comunque tardiva, perché presentata dopo la scadenza del termine di dieci giorni, calcolato a partire dal giorno in cui il difensore aveva ricevuto l'avviso dell'udienza camerale fissata per la discussione della prima richiesta di riesame.
Avverso detta ordinanza l'indagato ricorre per cassazione e sostiene:
- che la richiesta di riesame era tempestiva, perché il dies a quo doveva essere individuato alla stregua della disposizione di cui al terzo comma, e non ottavo comma, dell'art. 309 c.p.p.;
- che la richiesta di riesame, essendo stata presentata prima della scadenza del termine, aveva avuto l'effetto di revocare la rinuncia alla prima richiesta di riesame.
2. Il ricorso è infondato.
TI LA proponeva richiesta di riesame al Tribunale di Milano avverso l'ordinanza cautelare del 15 dicembre 2000 e, poi, all'udienza camerale del 3 gennaio 2001, lo stesso TI ed il suo difensore rinunciavano al gravame. Il difensore, una volta ricevuto il 5 gennaio 2000 l'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare, presentava il 15 gennaio 2001 richiesta di riesame avverso la medesima ordinanza cautelare. La situazione descritta non avrebbe potuto che comportare, come correttamente deciso dal tribunale di Milano l'inammissibilità della seconda richiesta di riesame presentata dal difensore.
Non è da revocare in dubbio che la rinuncia all'impugnazione produca l'effetto di estinzione del gravame una volta pervenuto all'autorità competente e che l'eventuale revoca della rinuncia sia giuridicamente irrilevante. Tuttavia, la rinuncia al diritto di impugnazione è valida solo dopo che sia concretamente esercitato tale diritto (Sez. 6^, 8 aprile 1992, dep. 22 luglio 1992, n. 8154, Corvino rv. 191406; Id., 8 marzo 1995, dep. 19 aprile 1995, n. 4194, Sami Ben, rv. 200795) e, pertanto, la sua giuridica irrilevanza, rende ammissibile l'impugnazione successivamente proposta, purché presentata tempestivamente (Sez. 6^, 9 ottobre 1992, dep. 4 dicembre 1992, n. 11576, Beji rv 192897). La rinuncia del difensore all'udienza del 3 gennaio 2001 era, dunque, giuridicamente irrilevante, in quanto egli non aveva ancora concretamente esercitato il proprio autonomo diritto ad impugnare, che avrebbe, però, potuto esercitare entro i dieci giorni a decorrere dalla notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare, come stabilito dall'art. 309, comma 3, c.p.p.. Sennonché prima della notifica dell'avviso di deposito, previsto dall'art. 293, comma 3, c.p.p., il difensore di EH ha ricevuto l'avviso della data fissata per l'udienza camerale di riesame che, a norma dell'art. 309, comma 8, c.p.p., comporta il deposito degli atti in cancelleria ed il diritto per il difensore di esaminarli e di estrarre copia.
Ed allora assume rilievo stabilire se in tal caso il dies a quo del termine per proporre il riesame coincida con quello della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale e diventi giuridicamente irrilevante il successivo avviso di deposito ex art.293, comma 3, c.p.p..
Come noto, questa Corte ha ritenuto che il termine per proporre riesame non possa decorrere da conoscenze dell'ordinanza "equipollenti" all'avviso di deposito ex art. 293 c.p.p., quale ad esempio la partecipazione all'interrogatorio di garanzia (Sez. 1^, 30 maggio 1994, dep. 18 giugno 1994, n. 2556, Gaetani, rv 198322). Per altro verso, però, si è affermato che alla necessità dell'assoluta osservanza dell'art. 309, comma 3, può derogarsi nel solo caso in cui il difensore abbia ricevuto aliunde preventiva, sicura conoscenza dell'ordinanza cautelare, che può essere comprovata dall'espletamento di attività difensive, quali la richiesta di revoca o di sostituzione della misura, che necessariamente presuppongono la piena cognizione, da parte del difensore, dell'atto da sottoporre a riesame (Sez. 1^, 7 giugno 1993, dep. 23 settembre 1993, n. 2704, Samperi, rv. 195280; Sez. 6^ 13 aprile 1994, dep. 11 giugno 1994,n. 1551,Manunoliti, rv. 198311). La vicenda processuale de qua presenta dei profili ulteriori e ancor più specifici rispetto a quelli sui quali pone l'accento la giurisprudenza che esclude "atti o fatti equipollenti" all'avviso ex art. 293, comma 3, c.p.p., pur ammettendo ad esso deroghe in ipotesi del tutto particolari.
Infatti, l'avviso della data di fissazione dell'udienza camerale si caratterizza non come "atto o fatto" equipollente al primo, bensì quale atto del tutto coincidente ad esso perché determina l'effettiva conoscenza del provvedimento cautelare. I due avvisi in questione, hanno i medesimi contenuti: il diritto di esaminare gli atti e di estrarne copia. Dunque, l'uno o l'altro assicura l'effettiva conoscenza dell'ordinanza cautelare a differenza della partecipazione all'interrogatorio di garanzia che, come noto, non deve essere necessariamente preceduto dall'avviso di deposito in cancelleria previsto dall'art. 293, comma 3, c.p.p.(Sez. 1^, 14 luglio 1994, dep. 14 settembre 1994, n. 3583, Calò, rv 199304). Nel catalogo delle deroghe all'art.309, comma 3, c.p.p., sinora individuate dalla giurisprudenza, non può che essere aggiunto l'avviso previsto dal successivo ottavo comma dello stesso articolo, qualora - nel caso di tempestiva richiesta di riesame proposta dall'imputato - preceda quello ex art. 294, comma 3 c.p.p.. Correttamente, pertanto, il tribunale ha ritenuto la nuova richiesta di riesame tardiva, perché presentata dopo la scadenza del termine di dieci giorni, calcolato a partire dal giorno in cui il difensore aveva ricevuto l'avviso dell'udienza camerale fissata per la discussione della prima richiesta di riesame.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2001