Sentenza 24 marzo 1995
Massime • 1
Ai sensi degli art. 279 cod. proc. pen. e 91 disp. att. cod. proc. pen., appartiene al giudice dell'udienza preliminare la competenza all'adozione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari nel periodo compreso tra la pronuncia del decreto che dispone il giudizio e la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento. (Nell'affermare detto principio la Corte ha osservato che, dopo la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero, il giudice dell'udienza preliminare è investito della cognizione dei procedimenti incidentali "de libertate" in quanto "giudice che procede", e che tale competenza permane, oltre la chiusura dell'udienza preliminare, fino a quando non sia venuta meno, da parte sua, la disponibilità giuridica e materiale degli atti a seguito della formazione e spedizione del fascicolo per il dibattimento a norma degli artt. 431 e 432 cod. proc. pen.). (Nello stesso senso v. S.U:, c.c. 24 marzo 1995, n. 6, confl. comp. in proc. Ranieri).
Commentario • 1
- 1. La sentenza di proscioglimento, pronunciata dopo la costituzione delle parti, è appellabile?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 febbraio 2022
La sentenza di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge. Indice: Il fatto Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Lecco assolveva un imputato dal reato di furto in abitazione aggravato per “per insufficienza della prova circa la commissione del fatto”. In particolare, dagli atti emergeva che all'udienza fissata nel decreto di citazione diretta a giudizio, dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, il difensore dell'imputato aveva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/03/1995, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 24 marzo 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 6
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente
1.Dott. TA LO COCO Componente
2. " AN AL " REGISTRO GENERALE
3. " LA LI " N. 34958/94
4. " AU OM IO "
5. " ES MO "
6. " GI TT "
7. " AN SILVESTRI (Rel.) "
8. " AL ON
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da;
CH TA n. a Lentini l'11/10/1956;
avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'Assise di Catanzaro in data 17/9/1994. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. AN SILVESTRI;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che si risolva il conflitto di competenza attribuendo la competenza stessa al G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro.
OSSERVA
1 - In data 25 agosto 1994 veniva presentata al G.U.P. presso il Tribunale di Catanzaro richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata nel confronti di AR TA, imputato dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e di associazione finalizzata alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Con ordinanza del 31 agosto 1994, il G.U.P. dichiarava la propria incompetenza e disponeva trasmettersi gli atti alla Corte di Assise di Catanzaro, osservando che in data 5 maggio 1994 era stato emesso nel confronti del AR il decreto che dispone il giudizio per cui, a norma degli artt.279 c.p.p. e 91 disp. att., la competenza funzionale a decidere in merito alla richiesta de libertate doveva considerarsi trasferita al giudice del dibattimento, ancorché non fosse ancora avvenuta la trasmissione del relativo fascicolo al sensi dell'art.432 c.p.p.. Il 17.9.1994, la Corte di Assise di Catanzaro si dichiarava incompetente a provvedere sulla richiesta, precisando che, non essendo pervenuti gli atti presso la propria cancelleria, non poteva ritenersi ancora aperta la fase degli atti preliminari al dibattimento, ditalché, in forza dell'espressa previsione dell'art.91 disp. att., non era investita del potere di cognizione in ordine alle misure cautelari personali, spettando tale potere al G.U.P presso il cui ufficio si trovavano gli atti per l'espletamento degli incombenti previsti dagli artt.431 e 432 c.p.p.. Pertanto, rilevando un conflitto di competenza la Corte di Assise rimetteva gli atti a questa Corte a norma dell'art.30, comma I c.p.p.. 2 - La Prima Sezione Penale, designata per la risoluzione del conflitto, disponeva la rimessione alle Sezioni Unite a norma dell'art.618 c.p.p., riscontrando l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza sulla questione relativa all'individuazione del giudice competente ad emettere i provvedimenti in materia di libertà personale nella particolare fase processuale compresa tra la pronuncia del decreto che dispone il giudizio e la ricezione degli atti da parte della cancelleria del giudice del dibattimento. Nell'ordinanza di rimessione, veniva segnalato che, secondo un primo indirizzo della giurisprudenza di legittimità, spetta al G.U.P. e non al giudice del dibattimento provvedere sulle misure cautelari personali, posto che la disponibilità materiale e giuridica del procedimento appartiene al primo giudice anche dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, fino a quando, con l'arrivo degli atti nella cancelleria del giudice che dovrà celebrare il dibattimento, non risulti avviata la fase degli atti preliminari regolata dal titolo 1 del libro VII del vigente codice di rito (Cass., Sez. I, 10 gennaio 1994, ric. Guidotto;
Cass., Sez. 1, 10 marzo 1993, ric. Tringale, rv. 193714; Cass., Sez. 11, 13 febbraio 1992, ric. Renna, rv.189316). L'orientamento contrapposto fa, invece, coincidere la cessazione della competenza del G.U.P. in subiecta materia con la pronuncia del decreto che dispone il giudizio, argomentando che, cori la chiusura dell'udienza preliminare, si verifica automaticamente il passaggio dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio e che una prorogatio di competenza nella materia delle misure cautelari personali, non previsti dalla legge processuale, noti può essere fatta dipendere da eventuali ritardi negli adempimenti burocratici relativi alla formazione e nella trasmissione del fascicolo (Cass., Sez. 1, 24 novembre 1994, ric. Manfreda;
Cass., Sez. feriale, 18 agosto 1994, ric. Tantalo;
Cass., Sez. 1, 8 marzo 1993, ric. Raciti, rv.193712).
3 - Le Sezioni Unite condividono il primo indirizzo, ritenendo che a sostegno di esso militi una molteplicità di argomenti interpretativi di ordine letterale, logico e sistematico univocamente convergenti a favore della competenza del G.U.P., il cui potere di pronunciare in materia di 1ibertà personale non si esaurisce con l'emissione del decreto di cui all'art.429 c.p.p. ma si protrae fino al momento dell'apertura della fase degli atti preliminari al dibattimento. La competenza in ordine alle misure cautelari forma specifico oggetto di due distinte disposizioni, l'art.279 c.p.p. e l'art.91 disp. att.. La prima stabilisce che sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive provvede il giudice che procede e che prima dell'esercizio dell'azione personale provvede il giudice per le indagini preliminari. La seconda disposizione precisa che nel corso degli atti preliminari al dibattimento i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal pretore, dal tribunale, dalla corte di Assise, dalla corte di Appello o dalla corte di assise di appello, aggiungendo che, dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'art.590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza e che, durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. La norma ex art.91 disp. tit. ha urta portata chiaramente complementare e integrativa rispetto a quella di cui all'art.279 del codice, nel senso che la prima specifica la nozione di "giudice che procede", che figura nella seconda, in riferimento allo sviluppo del rapporto processuale e alla articolazione di esso nelle varie fasi e nel vari gradi, stabilendo che il giudice investito del giudizio ha cognizione in tenia di misure cautelari anche durante il compimento degli atti che precedono il dibattimento e di quelli successivi alla deliberazione della sentenza, sino a quando gli atti stessi non siano trasmessi al giudice dell'impugnazione.
La disciplina dettata dal citato art. 91 offre un primo argomento di univoca precisione ermeneutica per la soluzione del conflitto sollevato dinanzi a questa Corte, in quanto permette di affermare che la competenza del giudice del dibattimento sulle misure cautelari sorge soltanto con l'avvio degli atti preliminari al dibattimento, onde la pronuncia su dette misure potrebbe appartenere a quel giudice soltanto ipotizzando che tale fase abbia inizio, ipso iure, con l'emissione del decreto che, a chiusura dell'udienza preliminare, dispone il giudizio.
Quest'ultima tesi, pur avendo trovato eco in talune decisioni di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 1, 24 novembre 1994, ric. Manfreda, cit.; Cass., Sez. feriale, 18 agosto 1994, ric. Tantalo), non merita consenso.
Dall'art.465, comma 1, c.p.p. si desume che l'apertura della fase preparatoria al giudizio è segnata dalla ricezione da parte della cancelleria del giudice del dibattimento dei decreto emesso dal G.U.P., unicamente al fascicolo formato al sensi dell'art.431 c.p.p., tant'è che soltanto da tale momento è previsto l'esercizio del potere del presidente del collegio giudicante di anticipare o di differire l'udienza e di adottare ogni altro provvedimento ordinarono preordinato alla trattazione del processo in sede dibattimentale. La conclusione trova largo credito nella dottrina, in cui è stato precisato che il passaggio del fascicolo dall'ufficio del C.U.P. a quello del giudice del dibattimento costituisce lo "spartiacque fra le due fasi del processo di primo grado", ossia tra quella delle indagini preliminari e quella del giudizio. Deve riconoscersi dunque, che lo sviluppo delle singole scansioni della vicenda processuale è correlato al passaggio degli atti da un giudice all'altro e che l'art.91 disp. att. rappresenta esplicazione di tale principio nella particolare materia delle misure cautelari, in quanto l'attribuzione della competenza funzionale in ordine al relativi procedimenti incidentali è fatta dipendere dalla disponibilità giuridica del procedimento, i cui limiti cronologici coincidono, da un canto, con l'acquisizione della disponibilità materiale del fascicolo attraverso la ricezione degli atti e, dall'altro, con la spedizione degli stessi al giudice dell'impugnazione.
4 - Le precedenti riflessioni permettono di fissare un primo punto essenziale al fini della risoluzione del conflitto di competenza, dal momento che l'attribuzione al G.U.P. della cognizione delle istanze relative alle misure cautelari, nel periodo compreso tra la conclusione dell'udienza preliminare e la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, trova una sicura giustificazione logica nell'esclusione della competenza di quest'ultimo giudice, il cui intervento per le considerazioni testé svolte non può travalicare il limite segnato dalla fise degli atti preliminari per il cui inizio non è sufficiente la chiusura dell'udienza preliminare, ma occorre altresì la formazione e la spedizione del fascicolo a norma degli artt.431 e 432 c.p.p.. Deve trarsene il corollario, di lineare consequenzialità, che, nella fase precedente, la competenza a provvedere sulle misure cautelari non può che spettare al C.I.P. prima e al C.U.P. poi, non essendo ipotizzabili momenti processuali nel quali non possa risultare operante la tutela giurisdizionale della libertà personale sancita dall'art.13 della Carta Costituzionale. Al riguardo deve osservarsi che, anche se la normativa dettata dall'art.279 c.p.p. prevede espressamente la competenza del G.I.P. soltanto per il periodo anteriore all'esercizio dell'azione penale, sin dalle prime applicazioni giurisprudenziali del nuovo codice non si è mai posto il dubbio che durante l'udienza preliminare sulle misure cautelari provvede il G.U.P. e non tanto perché tale udienza inerisce all'esercizio dell'azione penale (cfr. Cass., Sez. I, 28 maggio 1990, ric. De Ruvo) quanto per la precisa ragione che, dopo la presentazione della richiesta del p.m. di rinvio a giudizio, non esiste più un "giudice ad actum" ma un "giudice che procede", che, al sensi e per effetti dell'art.279 c.p.p., è anche investito della cognizione dei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il controllo della sussistenza delle condizioni che legittimano la limitazione della libertà personale. Tali notazioni rivelano l'inconsistenza dell'argomento su cui poggia la tesi favorevole al riconoscimento della competenza del giudice del dibattimento, secondo cui la locuzione "giudice che procede", contenuta nell'art.279 del codice, sarebbe riferita soltanto al giudizio e non anche alla fase delle indagini preliminare: in contrario va rilevato che nella giurisprudenza di legittimità è stato costantemente ritenuto che durante l'udienza preliminare le decisioni in materia cautelare spettano al G.U.P. (Cass., Sez. V, 19 maggio 1993, ric. Morgantini;
Cass., Sez. III, 20 dicembre 1990, ric. Faranda;
Cass., Sez. I, 28 maggio 1990, ric., De Ruvo), con ciò restando confermato che tale competenza trova base normativa non nella seconda parte dell'art.279, riguardante il periodo antecedente all'esercizio dell'azione penale, ma nella disposizione di cui alla prima parte dello stesso art. 279, in cui figura il riferimento al "giudice che procede".
La conclusione implica, come necessario sviluppo logico e sistematico, l'attribuzione al G.U.P. della competenza a pronunciare sugli incidenti relativi alle misure cautelari anche nel periodo compreso tra la chiusura dell'udienza preliminare, conclusasi con l'emissione del decreto che dispone il giudizio, e la spedizione del fascicolo al giudice del dibattimento.
Si è già posto in evidenza che l'art.91 disp. att., pur concernendo soltanto le fasi processuali inerenti al giudizio, costituisce espressione di un principio generale che conforma la competenza di ciascun giudice alla disponibilità giuridica e materiale degli atti, facendola venir meno solo con la trasmissione ad altro giudice. Nella sua portata, il principio è suscettibile di applicazione anche alla fase anteriore al giudizio, quella dell'udienza preliminare, e fornisce un convincente fondamento all'analisi ricostruttiva della normativa che porta a riconoscere nel G.U.P. il giudice delle misure cautelari per tutto il tempo in cui gli atti restano presso il suo ufficio. All'interno di una simile prospettiva deve essere ricondotta la disposizione di cui all'art.317, comma 2, c.p.p. secondo cui "dopo il provvedimento che dispone il giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente", il sequestro è ordinato dal giudice per le indagini preliminari: pur essendo dettata in riferimento al sequestro conservativo, la norma rappresenta la puntuale manifestazione di un principio immanente all'ordinamento processuale (lo stesso che risulta sotteso alla disciplina posta dall'art.91 disp. att.) ed è, come tale, operante non solo per le misure cautelari reali ma anche per quelle personali. Nello stesso contesto interpretativo si inserisce la disposizione ex art. 559 c.p.p. che, per il procedimento davanti al pretore, stabilisce che il giudice per le indagini preliminari provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto di citazione a giudizio, unicamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al pretore a norma dell'art.558, comma I c.p.p., offrendo così un ulteriore contributo a sostegno della tesi secondo cui la competenza del giudice del dibattimento è inscindibilmente collegata alla ricezione degli atti e, prima di tale momento, il giudice competente per le misure cautelari non può essere che il giudice dell'udienza preliminare.
Infine, va osservato che non ha alcun pregio l'argomento che a giustificazione della tesi contraria, si è ritenuto di poter ricavare dall'art.25, comma II della Costituzione, atteso che, nella specifica situazione processuale presa In esame, la competenza del G.U.P. è rigorosamente agganciata ad un preciso ed inderogabile presupposto fissato direttamente dalla legge processuale, sicché essa, al pari di quella espressamente prevista per identiche ipotesi (artt. 91 disp. att., 317, comma 2, e 559 c.p.p.), risulta in totale sintonia col principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.
5 - Il conflitto negativo di competenza deve essere, dunque, risolto riconoscendo che, nel momento in cui esso è stato sollevato, la pronuncia sulla richiesta di revoca dell'ordinanza di custodia in carcere spettava al giudice per l'udienza preliminare e non alla Corte di Assise di Catanzaro. Va sottolineato, tuttavia, che le stesse ragioni addotte a base di tale soluzione postulano che gli atti si trovino tuttora presso la cancelleria del G.U.P., dal momento che, in correlazione con lo sviluppo dinamico del procedimento, l'eventuale trasferimento del fascicolo presso la cancelleria del giudice del dibattimento comporta inevitabilmente l'apertura di una nuova fase processuale e il conseguente spostamento di competenza a norma degli artt.279 c.p.p. e 91 disp. att..
Pertanto, deve disporsi la trasmissione degli atti al giudice che attualmente procede perché decida sull'istanza di revoca del provvedimento applicativo della misura custodiale.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro e dispone la trasmissione degli atti al giudice che attualmente procede.
Così deciso in Roma il 24 marzo 1995.