Sentenza 5 luglio 2000
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, ai fini della decorrenza del termine per proporre istanza di riesame della ordinanza applicativa di una misura coercitiva, la conoscenza acquisita "aliunde" dal difensore della avvenuta applicazione della misura stessa non può ritenersi equipollente all'avviso di deposito del provvedimento. (Nella fattispecie l'avviso era stato dato al difensore a mezzo telefax, e la Corte ha escluso la validità di una tale forma di comunicazione sostitutiva della notifica in quanto - a differenza dell'art. 294 cod. proc. pen., in materia di interrogatorio, che dispone circa il tempestivo avviso da darsi al difensore - l'art. 293 menziona esplicitamente la necessità della notificazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/07/2000, n. 3978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3978 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. MAURO D. LOSAPIO Presidente del 5/7/2000
1. Dott. FABIO MAZZA Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIANFRANCO TATOZZI Consigliere N. 3978
3. Dott. VITO SAVINO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI FEDERICO Consigliere N. 18891/00
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS GU, n. a NY LA (ex Jugoslavia) il 18/3/73 avverso l'ordinanza emessa il 21/3/2000 dal tribunale della Libertà di Sassari Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Federico udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Antonio G. Abbate che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
IC GU ricorre per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Sassari il 20/12/1999 ed applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, deducendo che il Tribunale della Libertà era ricorso in un errore di diritto nella parte in cui aveva posto a base del provvedimento gravato il riferimento all'art. 184 c.p.p., in quella in cui ha ritenuto raggiunto comunque lo scopo dell'atto, nonché nella parte in cui non ha considerato che l'avv. Stefano Carboni, sostituto processuale del difensore comparso all'udienza del 23/12/99, aveva contestato immediatamente la ritualità delle notifiche dell'interrogatorio, e concludendo nel caso che, valutata l'ammissibilità del ricorso, questa Corte valutasse le argomentazioni attinenti al merito del riesame.
Il difensore del IC ha dato atto, nella richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p., di aver ricevuto in data 22/12/99, a mezzo fax, l'avviso di decreto di fissazione udienza per interrogatorio in carcere il successivo 23/12/99 in cui era indicati: "amissis ... il presente atto vale anche come avviso di deposito dell'ordinanza cautelare ... ".
Rileva però questa Corte che, mentre l'art. 294 comma 4 c.p.p. prevede che al P.M. e al difensore "è stato tempestivo avviso" per il compimento dell'interrogatorio, l'art. 293 comma 3 c.p.p. dispone, invece, che l'avviso del deposito dell'ordinanza che ha applicato la custodia cautelare "è notificato al difensore".
In tema di avvisi al difensore è stato, invero, autorevolmente ritenuto (v. per tutte Cass. Pen., S.V., 11/1/1994, n. 23, Morteo) che nei casi in cui, ricorrendo una situazione di urgenza, le legge, in luogo di prevedere la "notifica" dell'avviso, si limiti a stabilire che lo stesso deve essere "dato" al difensore, deve ritenersi sufficiente procurare al destinatario dell'avviso l'effettiva conoscenza della notizia, anche se questa è comunicata con forme diverse da quelle prescritte per le notificazioni e quindi anche mediante fax.
Ne consegue, alla stregua di tale principio, che il richiamo alla sanatoria delle nullità ex art. 184 c.p.p. è del tutto fuori luogo per quanto riguarda l'avviso di deposito dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, per il quale - trattandosi di "notificazione" e non di "dazione" - l'effettiva conoscenza della notizia non può sostituire la conoscenza "in forma legale".
È, infatti, orientamento giurisprudenziale pacifico di questa Corte che, ai fini della decorrenza del termine per proporre istanza di riesame dell'ordinanza applicativa di misura coercitiva, la conoscenza della medesima comunque acquisita dal difensore non può ritenersi equipollente all'avviso di deposito del provvedimento (v. per tutte Cass. sez. I^, 18/6/1994, n. 2556, Gaetani). Sotto questo profilo il ricorso è, quindi, fondato e va conseguentemente annullata l'impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale del Riesame di Sassari che provvederà a decidere sul merito della richiesta di riesame.
P.Q.M.
La Corte:
- annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per la trattazione dell'istanza di riesame al Tribunale di Sassari;
- dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto prescritto dall'art. 94 c. 1 ter disp.att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2000