Sentenza 3 febbraio 2011
Massime • 1
In tema di appello avverso i provvedimenti "de libertate", il termine di dieci giorni entro il quale il difensore può proporre gravame non decorre necessariamente dalla data di notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza impugnata, ma, nel caso in cui il difensore ne abbia avuto conoscenza in epoca precedente, dal diverso momento in cui tale conoscenza si è verificata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2011, n. 10953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10953 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 03/02/2011
Dott. AMATO Alfonso - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 310
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 49590/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GABAS MORENO N. IL 21/08/1973;
avverso l'ordinanza n. 472/2010 TRIB. LIBERTÀ di TRIESTE, del 26/10/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro di a.s.r. e trasmissione atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Trieste, giudice della cognizione, rigettava la richiesta, avanzata da Gabas Moreno, di revoca della custodia cautelare in carcere. Il provvedimento era notificato il 24.9.10 al Gabas. Costui proponeva appello il 5.10.10 tramite il difensore, evidenziando che a quest'ultimo non era stato notificato l'avviso di deposito dell'ordinanza del tribunale ex art. 310 c.p.p.. Tale giudice dichiarava inammissibile per tardività l'appello del Gabas.
Ricorre il difensore, assumendo che il termine per la proposizione dell'appello del difensore non è ancora decorso, in difetto della prescritta notifica.
Il ricorso è infondato.
In tema di appello avverso i provvedimenti de libertate, il termine di gg. 10 entro il quale il difensore può proporre il gravame non decorre necessariamente dalla data di notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza impugnata, ma, nel caso in cui il difensore ne abbia avuto conoscenza in epoca precedente, dal diverso momento in cui tale conoscenza si è verificata (Cass. 6.2.95, Matofiori). Tale è l'evenienza verificata nel caso di specie, atteso che il difensore ebbe a presentare l'impugnazione de libertate del Gabas nella cancelleria del tribunale di Trieste, dal che si evince la prova della sua piena conoscenza dell'ordinanza recettiva della richiesta di revoca della misura custodiale avanzata dal Gabas con la conseguente decorrenza del termine per impugnare a sua volta quale difensore dello stesso.
Il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese del procedimento. La cancelleria curerà gli adempimenti di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per la comunicazione di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2011