Decreto presidenziale 6 aprile 2023
Sentenza breve 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 27/03/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00414/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00757/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 757 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, entrambe in persona del legale rappresentante pro tempore ed entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Matteo Nani, Gianluca Ghirigatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cassola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Pizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Vicenza, Regione VE, non costituite in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenza Chimento, Federico Pagetta, Andrea Scuttari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'annullamento:
- dell'autorizzazione amministrativa n. -OMISSIS- per apertura di grande centro commerciale - ai sensi dell'art. 19 comma 1 e 5 L.R. VE n. 50/2012 - in Cassola (VI), via -OMISSIS- rilasciata dal Comune di Cassola alla società -OMISSIS- e comunicata/acquisita dall'odierna ricorrente in data -OMISSIS- a seguito dell'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti;
- di ogni atto presupposto, conseguente, coordinato o comunque connesso con il provvedimento sopra menzionato ed in particolare provvedimento assunto da Regione VE, Provincia di Vicenza e Comune di Cassola di cui al verbale della Conferenza di Servizi Decisoria celebrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 L.R. VE n. 50/2012 ss.mm. in data 19/02/2021 conclusasi con la delibera di accoglimento dell'istanza prot. n. -OMISSIS- presentata in data 23/10/2020 dalla società -OMISSIS-.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 24/5/2022, per l’annullamento:
- del Permesso di Costruire n.-OMISSIS- rilasciato dal Comune di Cassola in data -OMISSIS- alla società -OMISSIS- (prot. -OMISSIS-) avente ad oggetto l'esecuzione delle “ opere di urbanizzazione PUA 14 “-OMISSIS-” sull'area distinta al catasto alla sezione Unica, fg. 7, m.n. 2340-2346-2351- 2715-2716-2718-2719-2720, in Via -OMISSIS- snc ” di cui le ricorrenti venivano a conoscenza in data -OMISSIS- all'esito dell'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti dalle stesse presentata;
- del Permesso di Costruire n. -OMISSIS- rilasciato dal Comune di Cassola in data -OMISSIS- alla società -OMISSIS- (prot. -OMISSIS-) avente ad oggetto la “ costruzione di un edificio ad uso commerciale sull'area distinta al catasto sezione unica, fg. 7, m.n. 2340-2346-2351-2715-2716-2718-2719-2720, in Via -OMISSIS- ” di cui le ricorrenti venivano a conoscenza in data -OMISSIS- all'esito dell'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti dalle stesse presentata;
- di ogni atto presupposto, conseguente, coordinato o comunque connesso con i provvedimenti sopra menzionati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cassola e della -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 il dott. Massimo Zampicinini;
Con il ricorso depositato in data 21/07/2021 la ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe, articolando plurime censure in diritto.
Si costituiva in resistenza il Comune di Cassola e la controinteressata.
Il ricorso veniva fissato ai sensi dell’art 72 bis c.p.a. ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, con l’avvertenza (anche in relazione al disposto di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a.) che la mancata manifestazione espressa di interesse avrebbe potuto essere valutata ai fini di un’eventuale declaratoria di improcedibilità ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, e 84, comma 4, c.p.a. e che, diversamente, sarebbe fissata l’udienza pubblica di discussione.
Con atto depositato in data 19/03/2025, la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione del gravame e chiedeva l’integrale compensazione delle spese.
Il Collegio non può che prendere atto della dichiarazione attorea e dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo, avuto riguardo all’esito dell’impugnativa e alla condotta processuale delle parti, la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) dichiara improcedibile il ricorso;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore
Francesco Avino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Zampicinini | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.