Sentenza 9 luglio 2001
Massime • 2
L'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o dal difensore; quando manchi la sottoscrizione, l'atto è affetto da nullità insanabile e l'opposizione è proponibile anche dopo il termine di cinque giorni dalla notifica; la nullità è, invece, sanabile quando il precetto è sottoscritto da difensore non munito di procura al momento della notifica e la denuncia del relativo vizio dà luogo ad opposizione agli atti esecutivi.
L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve compiersi in base all'azione come qualificata dal giudice del provvedimento impugnato, indipendentemente dalla sua esattezza, sindacabile solo dal giudice cui spetta la cognizione dell'impugnazione in base a tale criterio; pertanto, la sentenza emessa nel giudizio di opposizione esecutiva è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., se l'azione è stata definita opposizione agli atti esecutivi.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/07/2001, n. 9292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9292 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NT TO, LI LE AN IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SESTRIERE 5, presso lo studio dell'avvocato PETILLO ALFREDO, difesi dall'avvocato LENTINI GASPARE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
UL PI, TE LI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F NICOLAI 48, presso lo studio dell'avvocato BARTOLI GIUSEPPE, che li difende unitamente all'avvocato D'ANDREA GIROLAMO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 142/98 della Sezione distaccata di Pretura di CASTELVETRANO, emessa e depositata l'08/10/98; REG.1832/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato GIUSEPPE BARTOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del III IV ed VIII motivo del ricorso;
inammissibili gli altri motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. IE TT e AO LL, con atto di precetto del 19 giugno 1997, chiesero ad IN AS e ad NN MA LI AL il pagamento della somma di oltre lire 9 milioni, portata in sentenza di condanna del tribunale di Trapani, notificata insieme all'atto di precetto. Al precetto seguì il pignoramento di immobili degli intimati;
pignoramento che non fu eseguito, in quanto i AS, LI versarono la somma di lire 10.960.000 nelle mani dell'ufficiale giudiziario procedente.
2. IN AS e ad NN MA LI AL, con ricorso del 14 novembre 1997 al pretore circondariale di Marsala, sezione distaccata di TR, hanno proposto opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione contro l'atto di precetto e, per quanto ancora interessa, hanno eccepito che il procedimento esecutivo era nullo, perché l'atto di precetto risultava sottoscritto da avvocato non munito di procura.
I ricorrenti hanno notificato il ricorso in opposizione ed il decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti nella cancelleria della pretura di TR e TR TT e AO LL non sono comparsi nell'udienza fissata;
si sono costituiti nella successiva udienza ed hanno eccepito che la notificazione dell'atto di opposizione e del decreto del pretore doveva essere compiuta nel domicilio eletto in Marsala e che l'opposizione agli atti esecutivi era tardiva.
3. Il pretore, con sentenza dell'8 ottobre 1998. ha adottato le seguente decisione: ha dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi, ha rigettato l'opposizione a precetto, ha revocato la sospensione dell'esecuzione, ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese del giudizio.
4. Per la cassazione di questa sentenza IN AS e ad NN MA LI AL hanno proposto ricorso.
Resistono con controricorso IE TT e AO LL. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso svolge otto motivi ed è rigettato con le ragioni di seguito indicate.
2. Premessa del l'esame dei motivi del ricorso e della decisione è la verifica della qualificazione dell'opposizione che i ricorrenti contestano variamente.
Nella sentenza impugnata è dichiarato che l'opposizione del 14 novembre 1997, proposta da NI AS e da NN MA LI AL, conteneva motivi che si configuravano come opposizione all'esecuzione e motivi che si configuravano come opposizione agli atti esecutivi. In ragione di questa distinzione, il pretore ha tenuto distinti gli uni dagli altri, decidendoli secondo le regole delle diverse forme di opposizione.
La qualificazione dell'opposizione come agli atti esecutivi si riferisce al motivo con il quale era stato dedotto che l'atto di precetto non era sottoscritto da difensore munito di procura ed a quello con il quale era denunciato che l'atto di precetto non era chiaro e non consentiva ai debitori di controllare le voci in esso riportate.
2. La qualificazione dell'opposizione come agli atti esecutivi non incide sull'ammissibilità del presente ricorso per cassazione.
2.1. I problemi di individuazione del mezzo di impugnazione delle decisioni in tema di opposizioni esecutive, infatti, si risolvono secondo il modo di decidere del giudice del merito e, per questa ragione, occorre risalire alla qualificazione che il giudice del merito ha dato all'opposizione.
La sentenza resa sull'opposizione agli atti esecutivi, infatti, è impugnabile, oltre che con il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. civ., mediante ricorso per cassazione ai sensi del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione;
quella resa sulle altre forme di opposizione (del debitore ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. e dei terzi ai sensi dell'art. 619 dello stesso codice) è, invece, appellabile. In questo senso esiste una consolidata giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto che l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio detto dell'apparenza, cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta per come è stata fatta dal giudice nel provvedimento impugnato, indipendentemente dalla sua esattezza (che è sindacabile soltanto dal giudice cui spetta la cognizione dell'impugnazione prescelta secondo il predetto criterio) e dalla qualificazione dell'azione data dall'opponente, o dalla parte che propone l'impugnazione: ss. uu. 17 febbraio 1992, n. 1914; 23 marzo 1998, n. 3069; 9 ottobre 1998, n. 10028; 16 novembre 1998, n. 3069; 16 novembre 1999, n. 12696, tra le più recenti.
La sentenza emessa nel giudizio di opposizione esecutiva, quindi, è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione; mentre è esperibile il ricorso per cassazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi: Cass. 18 gennaio 1988, n. 334; 15 aprile 1992, n. 4633; 7 agosto 1997, n. 7310. il vantaggio di questa scelta interpretativa è evidente: offre alle parti un criterio oggettivo di individuazione dei rimedi esperibili contro un provvedimento giurisdizionale ed evita la ricerca, difficile e di esito incerto, del contenuto sostanziale del provvedimento da impugnare.
2.2. Il criterio generale che consente di distinguere l'opposizione all'esecuzione da quella agli atti esecutivi si fonda sul fatto che la prima investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata I$ per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni:
Cass. 14 aprile 1999, n. 3663; 27 giugno 1990, n. 6544; 23 luglio 1997, n. 6871, tra le tante. L'opposizione agli atti esecutivi, invece, ha per oggetto il controllo della regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli altri atti che sono compiuti nel processo esecutivo.
2.3. Per quanto riguarda l'atto di precetto, che interessa in questa sede, quando si parla di regolarità formale, il riferimento è. alle disposizioni generali del codice di rito che regolano i singoli tipi di atti.
In particolare, l'atto di precetto, come ogni altro atto di parte, deve essere sottoscritto dalla parte oppure dal difensore: art. 125 cod. proc. civ. La difformità dallo schema legale ora indicato può dar luogo a nullità insanabile o non dell'atto di precetto.
La nullità non sarà sanabile quando l'atto sia privo di sottoscrizione della parte o del suo difensore rappresentante, perché la sottoscrizione è elemento indicativo dell'autore dell'atto e dichiarativo del contenuto di esso come questa Corte ha già ritenuto (sent. 16 giugno 1992, n. 7394); in questo caso "l'opposizione proposta per far valere un vizio del precetto tipologicamente riconducibile alla categoria della inesistenza o nullità insanabile (quale quello della mancata sottoscrizione della parte o di difensore munito di procura valida) è proponibile anche dopo il termine di cinque giorni dalla notifica dell'atto" (sent. 16 giugno 1992, n. 7394). La nullità sarà sanabile quando l'atto, benché sottoscritto dal difensore, lo sia da difensore che, al momento della notificazione, non sia munito di procura;
in questo caso la denuncia del vizio dà luogo ad opposizione agli atti esecutivi, in quanto il difetto di procura al momento della notificazione di questo può essere sanato con la esibizione della procura in tempo successivo;
il che vale a - dire che la nullità corrispondente non solo è sanabile, come questa Corte ha già ritenuto (sent. Cass. 14 luglio 2000, n. 9365), ma configura opposizione agli atti esecutivi.
2.4. Da questa ricostruzione deriva non solo l'ammissibilità del ricorso sui punti della decisione indicati dal pretore come costituenti opposizione agli atti esecutivi, ma l'inquadramento nell'opposizione agli atti esecutivi del difetto di procura in colui che ha sottoscritto l'atto di precetto.
3. Passando all'esame dei motivi del ricorso, nell'ordine logico, debbono essere esaminati prima il secondo ed il sesto motivo che si riferiscono al punto della decisione in cui il pretore ha dichiarato nulla la notificazione dell'opposizione a precetto. I motivi, infatti, pongono un problema di regolare costituzione del giudizio, prima ancora che una questione di estinzione della procedura esecutiva, come ipotizzato nel ricorso.
Il pretore, nella decisione, ha preso atto che nell'atto di precetto i creditori avevano eletto domicilio in Marsala ed ha dichiarato che, la notificazione dell'opposizione nella cancelleria della sezione distaccata di TR era nulla ed ha aggiunto che la nullità non poteva essere fatta valere dalle parti che non vi avevano interesse.
I ricorrenti, con il secondo motivo sostengono che la notificazione era correttamente fatta nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione, perché gli istanti avevano si eletto domicilio nella circoscrizione della pretura, ma non nel comune sede della pretura:
censura di violazione degli artt. 480, terzo comma, 615 e 617 cod. proc. civ. Con il sesto motivo i ricorrenti sostengono ancora che la nullità si doveva considerare sanata per il raggiungimento dello scopo, individuato nell'avvenuta costituzione delle parti, con la conseguenza che l'effetto sanante decorreva dal momento della costituzione: censura di violazione degli artt. 156, 157, 164 e 291 cod. proc. civ. La censura contenuta nei motivi non è ammissibile.
3.1. Il secondo comma dell'art. 27 cod. proc. civ. stabilisce che per le cause di opposizione ai singoli atti esecutivi è competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione.
La regola, se coordinata con il primo comma dell'art. 617 dello stesso codice, - relativo alle opposizioni agli atti esecutivi che sono proposte prima dell'inizio dell'esecuzione (relative, cioè, alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto), è monca, nel senso che copre compiutamente le ipotesi in cui l'esecuzione sia iniziata (e sia stato, cioè, già designato il giudice dell'esecuzione), ma non considera il caso dell'esecuzione non sia ancora iniziata.
Per completare la disciplina occorre, allora, ricorrere alla disciplina dell'opposizione all'esecuzione proposta prima dell'inizio dell'esecuzione; cioè al primo comma dell'art. 27 citato, il quale dispone che per le cause di opposizione all'esecuzione è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ.
La salvezza ed il richiamo attribuiscono a quest'ultima norma una portata che trascende la disciplina della forma del precetto, conferendole il valore di norma di individuazione della competenza nelle opposizioni proposte prima dell'inizio dell'esecuzione. Il terzo comma dell'art. 480, che dunque è fatto salvo, dispone che il precetto, oltre alle indicazioni contenute nel secondo comma, deve "contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione: in mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso".
3.2. Seguendo questi principi, l'opposizione proposta dai AS, LI AL non poteva essere notificata presso la cancelleria della sezione distaccata della preture di Marsala in TR, ma doveva esserlo nel domicilio eletto da IE TT e AO LL in Marsala.
Tuttavia, la nullità non può essere fatta valere dagli attuali ricorrenti.
Nella sentenza impugnata, come si è avuto modo di ricordare, il pretore, dopo lunga e sovrabbondante motivazione sulla nullità della notificazione dell'opposizione, ha posto in evidenza che i AS, LI AL non potevano denunciarla, in quanto non erano le parti nell'interesse delle quali la regola è posta;
tanto in applicazione del principio contenuto nel secondo come dell'art. 162 cod. proc. civ., il quale stabilisce che "soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per mancanza del requisito stesso...".
Questo punto della decisione, peraltro esatto, non forma oggetto di ricorso per cassazione.
Infatti, gli attuali ricorrenti si sono limitati a denunciare la premessa dell'affermazione relativa alla nullità della notificazione dell'opposizione, ma non hanno impugnato la conclusione, che essi non erano legittimati a proporre la corrispondente decisione. La questione della valida notificazione dell'atto di opposizione, pertanto, non può essere esaminata in questa sede.
Questa conclusione contiene anche l'inammissibilità della censura oggetto del sesto motivo, la quale pone, anch'essa, un problema che gli interessati, per le ragioni prima indicate, non hanno interesse a porre, perché la soluzione adottata sulla nullità della notificazione dell'opposizione agli atti esecutivi è diversa da quella del raggiungimento dello scopo della notificazione.
4. Con il "primo motivo i ricorrenti censurano la decisione impugnata nella parte in cui questa ha ritenuto che IN AS ed NN MA LI AL potevano dedurre ed argomentare nel giudizio di opposizione, indipendentemente dal fatto che la loro contumacia fosse stata correttamente dichiarata o meno. Nella sentenza impugnata, premesso che il contumace, che si costituisce tardivamente, entra nel processo accettandolo nello stato in cui si trova, il pretore ha dichiarato che i AS AL si erano costituiti quando l'opposizione si trovava ancora davanti al giudice dell'esecuzione, cioè in un momento in cui essi potevano proporre ogni forma di eccezione e di difesa.
I ricorrenti sostengono che l'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice dell'esecuzione è regolata dalle regole che disciplinano la prima udienza di trattazione della causa davanti all'istruttore e che, quindi, non poteva essere consentita la proposizione di eccezioni da parte dei convenuti ed il deposito di documenti;
tanto più perché l'attività difensiva doveva essere preceduta dalla revoca della contumacia e dalla rimessione in termini delle parti. Secondo i ricorrenti, inoltre, il giudice avrebbe dovuto ricavare dalla nullità della notificazione dell'opposizione che non era stato rispettato il termine perentorio per la notificazione del ricorso e, del proprio decreto e dichiarare estinta la procedura esecutiva: censura di violazione degli artt. 615 e 618 cod. proc. civ. Il motivo non è fondato.
4.1. Lo svolgimento del giudizio di opposizione agli atti esecutivi è disciplinato in maniera assai sintetica dal secondo, comma dell'art. 618. cod. proc. civ.
La norma dispone che all'udienza di comparizione delle parti il giudice dell'esecuzione, dopo avere adottato, eventualmente, i provvedimenti che ritiene indilazionabili, "provvede a norma "degli articoli 175 e seguenti all'istruzione della causa...". La disciplina deve essere completata con la disposizione contenuta nell'art. 185 disp. att. del codice, secondo la quale, all'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice dell'esecuzione, si applica la disposizione dell'art. 183 del codice.
Il significato di questo richiamo è denso di conseguenze, soprattutto dopo che, con la legge 26 novembre 1990, n. 353, è stato introdotto nel codice un sistema di preclusioni che tiene nettamente distinta la fase introduttiva della causa (dedicata alla proposizione delle domande ed all'esame delle questioni di rito secondo le regole indicate negli artt. 163, 167 e 180 del codice) da quella di trattazione vera e propria.
Il richiamo, cioè, deve essere inteso nel senso che la causa di opposizione, una volta che è giunta nella fase della trattazione, non può regredire in quella anteriore, che è quella nella quale le parti debbono formulare le eccezioni in senso stretto ed indicare i mezzi di prova di cui intendono servirsi. Naturalmente, nell'udienza di trattazione è ancora possibile alle parti rilevare o eccepire le questioni di rito non ancora proposte.
L'applicazione di questi principi alla fattispecie che interessa, comportava che, nell'udienza successiva a quella fissata per la comparizione delle parti davanti al pretore giudice dell'esecuzione, gli opponenti non potevano produrre documenti e sollevare eccezioni in senso stretto.
4.2. Gli attuali ricorrenti, tuttavia, per far valere la corrispondente nullità in questo giudizio avrebbero dovuto indicare i documenti prodotti dalle altre parti nella udienza successiva alla prima, per consentire il controllo in questa sede della rilevanza dei documenti irregolarmente prodotti. Cosa questa che essi non hanno fatto, come si ricava dalla lettura del ricorso per cassazione. Per quanto riguarda le eccezioni di incompetenza, che sarebbero state proposte tardivamente, nella sentenza impugnata è chiarito, correttamente, che si trattava di eccezioni di incompetenza cosiddetta funzionale, rispetto alle quali non si pongono questioni di decadenza, trattandosi di eccezioni che riguardano il rito dell'opposizione.
4.3. I ricorrenti hanno anche censurato la decisione in punto di mancata revoca della contumacia di IE TT e AO LL, convenuti nella causa di opposizione.
La questione non è fondata.
La purgazione della contumacia per effetto della costituzione della parte interessata non richiede che l'istruttore si pronunci sul punto espressamente, perché siffatta pronuncia non è prevista dalla legge.
Inoltre, in danno del contumace operano tutte le preclusioni che si sono già verificate all'atto della costituzione tardiva. Tuttavia, come è stato già sottolineato, in danno dei TT, LL, non si erano verificate preclusioni sulle questioni di rito che sono state sollevate.
Ciò comporta che non era necessaria alcuna rimessione in termini dei contumaci, come erroneamente ora dichiarano i ricorrenti.
5. Il terzo motivo si riferisce al capo della sentenza nel quale è stato ritenuto che la mancanza della procura all'atto di precetto doveva essere denunciata nei cinque giorni dalla notifica dell'atto. I ricorrenti sostengono che il termine per la proposizione dell'opposizione decorreva dalla notificazione del pignoramento, del quale era stata denunciata la invalidità risalente all'atto di precetto.
Con il quarto motivo i ricorrenti impugnano nuovamente la decisione di inammissibilità e sostengono che, secondo la giurisprudenza, l'opposizione riguardante la nullità dell'atto di precetto può essere proposta, come era avvenuto, contro il primo atto di esecuzione.
I due motivi possono essere esaminati insieme.
5.1. Il termine per proporre l'opposizione agli atti esecutivi è indicato dall'art. 617 già richiamato.
Il primo comma della norma dispone che l'opposizione agli atti esecutivi si propone, prima che sia iniziata l'esecuzione, nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione (del titolo esecutivo o) del precetto.
L'opposizione con la quale si contesta la regolarità formale del precetto si deve proporre, quindi, nel termine di cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto, come questa Corte ha ripetutamente affermato: sent. 5 luglio 1999, n. 6936, da ultimo. Il principio, naturalmente, vale anche quando sia denunciata l'invalidità dell'atto di precetto, sottoscritto da difensore non munito di procura, trattandosi di vizio che configura una causa di opposizione agli atti esecutivi, come si è avuto modo di rilevare (supra, n. 2.2.).
5.2. I AS, LI AL hanno proposto l'opposizione contro l'atto di precetto, denunciando che questo non era stato sottoscritto da procuratore munito di procura.
L'opposizione doveva essere proposta nel termine di cinque giorni dalla notificazione del precetto.
Non averlo fatto, comporta che il vizio non è più rilevabile, come esattamente ha ritenuto il pretore.
Il richiamo ad una diversa giurisprudenza di questa Corte non è specificato dai ricorrenti.
In ogni caso la possibilità di proporre l'opposizione contro l'atto di precetto anche successivamente alla notifica di questo è giustificata nei soli casi di inesistenza dell'atto e non in quelli in cui l'atto sia esistente, benché nullo.
L'ipotesi è stata già esclusa nella fattispecie che si sta esaminando.
6. Con il quinto motivo è censurato il capo della decisione nel quale il pretore ha qualificato come opposizione agli atti esecutivi il motivo della mancanza di chiarezza nel precetto dell'esposizione delle voci in esso contenuto.
I ricorrenti sostengono che si trattava di opposizione all'esecuzione e chiedono che questa Corte corregga la errata qualificazione. La censura non è ammissibile.
I ricorrenti non specificano quale sia la conseguenza dell'errore della decisione e non si fanno carico del fatto che l'opposizione che essi hanno proposto al pretore era complessa;
conteneva, cioè, motivi di opposizione all'esecuzione e motivi di opposizione agli atti esecutivi.
In questa prospettiva i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare il capo della decisione oggetto di questo motivo di ricorso per cassazione con il mezzo dell'appello, che è lo strumento dell'impugnazione delle decisioni rese sull'opposizione all'esecuzione, e non con quello del ricorso per cassazione, il quale, pertanto, risulta inammissibile per questa parte.
7. Il settimo motivo si riferisce alla revoca della sospensione dell'esecuzione, contenuta nella sentenza impugnata. I AS LI AL sostengono che una istanza in tal senso non era stata formulata e che il provvedimento apparteneva al giudice dell'esecuzione e non a quello dell'opposizione agli atti esecutivi:
censura di violazione degli artt. 112, 161, 624 e 625 cod. proc. civ. La censura contenuta nel motivo è fondata.
7.1. La sospensione del processo esecutivo a seguito di opposizione all'esecuzione è un provvedimento che appartiene al giudice dell'esecuzione e non a quello dell'opposizione agli atti esecutivi:
lo dispone chiaramente la disposizione contenuta nell'art,. 624 cod. proc. civ. Infatti, la sospensione dell'esecuzione incide sul diritto di procedere all'esecuzione forzata (in caso di opposizione all'esecuzione) o sull'oggetto del processo esecutivo (in caso di opposizione di terzo); giammai sul processo esecutivo: Cass. 29 settembre 2000, n. 12970 e 2 dicembre 1986. n. 7118. La cessazione della sospensione dell'esecuzione, a sua volta, è conseguita con il passaggio in giudicato della sentenza che rigetta l'opposizione all'esecuzione.
7.2. Da questi principi si ricava che il pretore di Marsala, giudice dell'opposizione agli atti esecutivi, non aveva il potere di revocare la sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice dell'esecuzione. L'accoglimento del motivo comporta che il corrispondente capo della decisione deve essere cassato.
Si tratta di cassazione senza rinvio ai sensi dell'art. 382 cod. proc. civ.
8. L'ultimo ed ottavo motivo contiene censura della decisione sulle spese del giudizio.
I ricorrenti si dolgono sia del fatto che la circostanza che gli intimati si sono costituiti tardivamente non è stata tenuta presente ai fini di una dichiarazione di compensazione delle spese del giudizio, sia della legittimità del loro operato.
La censura è inammissibile, in quanto il sindacato di questa Corte è ammissibile soltanto quando sia stato violato il divieto, sancito nell'art. 91 cod. proc. civ., di porre, anche in parte, le spese del processo a carico della parte totalmente vittoriosa (sent. 21 aprile 1999 n. 4347; 3 aprile 1999, n. 3267; 21 febbraio 1998, n. 1887, tra le più recenti) ed ai AS LI non è stata attribuita la posizione di parte vittoriosa nel processo.
Inoltre, la valutazione della compensazione, totale o parziale, delle spese processuali rientra nei poteri decisionali del giudice del merito, in quanto, in sede di legittimità, è consentito soltanto la censura del criterio secondo il quale la liquidazione delle spese non può essere determinata al di là del minimo o del massimo stabilito dalla legge.
9. In conclusione, deve essere accolto il settimo motivo del ricorso e rigettati gli altri. La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, limitatamente al motivo accolto.
Le spese di questo giudizio possono essere interamente compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il settimo motivo del ricorso rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto senza rinvio e dichiara compensate tra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 5 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2001