Cass. civ., sez. III, sentenza 09/07/2001, n. 9292
CASS
Sentenza 9 luglio 2001

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L'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o dal difensore; quando manchi la sottoscrizione, l'atto è affetto da nullità insanabile e l'opposizione è proponibile anche dopo il termine di cinque giorni dalla notifica; la nullità è, invece, sanabile quando il precetto è sottoscritto da difensore non munito di procura al momento della notifica e la denuncia del relativo vizio dà luogo ad opposizione agli atti esecutivi.

L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve compiersi in base all'azione come qualificata dal giudice del provvedimento impugnato, indipendentemente dalla sua esattezza, sindacabile solo dal giudice cui spetta la cognizione dell'impugnazione in base a tale criterio; pertanto, la sentenza emessa nel giudizio di opposizione esecutiva è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., se l'azione è stata definita opposizione agli atti esecutivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/07/2001, n. 9292
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9292
    Data del deposito : 9 luglio 2001

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