Sentenza 5 aprile 2013
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, ai fini della nozione di "residenza", che viene in considerazione per l'applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, i precedenti e le pendenze penali della persona richiesta in consegna non costituiscono elementi di fatto utili ad attestare l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato.
Commentario • 1
- 1. Minore condannato, MAE eseguito (Cass. 15867/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2013, n. 16169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16169 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 05/04/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 652
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 11946/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA TO AR N. IL 18/05/1984;
avverso la sentenza n. 1/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del 20/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. MURA per l'inammissibilità. CONSIDERATO IN FATTO
1. Con sentenza del 20.2.13 la Corte d'appello di Lecce ha disposto la consegna del cittadino polacco NA TO AR all'Autorità giudiziaria polacca in relazione ai mandati di arresto europei 31.7.12, emesso dal pubblico ministero di SN (esecutivo), e 21.1.2013, emesso dal Tribunale Regionale di Wroclaw (istruttorio).
2. Nell'interesse del consegnando ricorre il difensore, con unico motivo enunciato di violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. R). Argomenta che l'effettiva stabilità della dimora del NA in Italia si sarebbe dovuta evincere: dall'avere la stessa Corte distrettuale applicato la misura custodiale degli arresti domiciliari presso la sua abitazione, dalle dichiarazioni dell'interessato di essere in Italia da quattro anni lavorando prevalentemente nel settore dell'edilizia, da due denunce subite in Italia per furto (17.6.2011) e ricettazione (13.3,12). Eventuali dubbi avrebbero dovuto essere fugati mediante accertamenti d'ufficio dalla Corte distrettuale, o dovrebbero esserlo a cura della stessa Corte suprema.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza e la genericità dell'unico motivo.
La Corte d'appello ha espressamente affrontato il punto della sussistenza o meno della "residenza" del consegnando in Italia, nella nozione che tale espressione assume nella L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. R) (e dell'analogo art. 19, lett. C) alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità. Su tale punto il Giudice di Lecce ha osservato che il NA: non ha residenza o iscrizione anagrafica in Italia (Sez. 6^, sent 20553/2010); non risulta avere attualmente o avere avuto un'attività lavorativa da cui trarre lecitamente i mezzi di sostentamento;
non ha un proprio nucleo familiare in Italia;
non dispone di stabile dimora e comunque di un'idonea sistemazione abitativa, gli arresti domiciliari essendo stati eseguiti in immobile abbandonato, abusivamente occupato, privo di servizi igienici idrici ed elettrici;
non sono stati introdotti elementi di prova per comprovare leciti interessi alla permanenza in Italia, diversi dalla perpetrazione di reati (risultando controllato con false generalità, denunciato all'autorità giudiziaria per furto, il 17.6.11, e per ricettazione, il 13.3.12). Da tali elementi di fatto la Corte di Lecce ha argomentato l'apprezzamento di merito che nulla dimostra una presenza del consegnando in Italia caratterizzata da liceità, stabilità e protrazione nel tempo, con legami familiari o lavorativi, tutti requisiti essi soli sintomatici di una "residenza" non solo formale ma effettiva e per tempo apprezzabile.
L'apprezzamento della Corte d'appello è sostenuto da argomentazione tutt'altro che apparente, immune dagli ulteriori vizi logici soli rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) coerente agli insegnamenti di questa Corte suprema sul tema, condivisibile nel suo contenuto. Le deduzioni difensive sono del tutto generiche ed assertive, non comprendendosi, tra l'altro, quale tipo di accertamento d'ufficio dovrebbe essere fatto, posto che lo stesso interessato non ha fornito spunti di utile approfondimento, risultando il domicilio dove è in atto la misura custodiale una soluzione logistica utile forse all'esecuzione della misura ma non per sè attestante l'effettivo radicamento nel territorio dello Stato italiano.
In particolare, i precedenti e le pendenze penali non costituiscono elementi di fatto utili ad attestare la tipologia di stabile radicamento nel territorio dello Stato L. n. 69 del 2005, ex art. 18, lett. R).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2013