Sentenza 14 aprile 1999
Massime • 1
Il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre con la seconda si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni). Alla stregua di tale criterio l'opposizione con cui il soggetto, assoggettato ad un'esecuzione forzata relativa ad un obbligo di fare o di non fare, deduca che l'esecuzione è iniziata senza la preventiva richiesta al pretore, da parte dell'esecutante, della determinazione delle modalità dell'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ., involgendo soltanto una critica della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva, deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, sottoposta come tale al relativo termine di decadenza (che nella specie la Suprema Corte ha ritenuto decorso - condividendo l'avviso del giudice di merito - dalla comunicazione con cui l'ufficiale giudiziario, su istanza di un condominio che aveva ottenuto una sentenza che ordinava l'esecuzione di determinati lavori, aveva avvisato il condomino contro il quale l'esecuzione doveva aver luogo del giorno e dell'ora in cui l'amministratore si sarebbe recato sul posto per completare i lavori stessi).
Commentario • 1
- 1. Osservatorio nazionale sul diritto di famigliahttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 marzo 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/04/1999, n. 3663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3663 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR AR, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato SERGIO ROCCELLA, (con studio in 24100 BERGAMO VIA LOCATELLI,62 ); giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COND VIA DEI CANIANA 4 BERGAMO, in persona dell'amministratore pro- tempore dott. Riccardo Rota, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato ALBERTO RONZONI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 98/97 del Pretore di BERGAMO, emessa il 25/2/97 depositata il 03/03/97; RG.1755/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/99 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'ufficiale giudiziario di Bergamo, su istanza del Condominio dello stabile di quella città in via dei Caniania 4, con atto del 24 aprile 1996 ha comunicato al condomino dello stabile, MA AR, il giorno e l'ora in cui l'amministratore del Condominio si sarebbe recato sul posto per completare i lavori di rivestimento del cornicione dello stabile, come era stato ordinato da sentenza del pretore.
MA AR, con ricorso al pretore di Bergamo depositato il 2 maggio 1996, ha proposto opposizione all'esecuzione contestando la validità della procedura adottata.
2. Il pretore, con sentenza del 5 marzo 1997, ha rigettato l'opposizione, dichiarando in motivazione che questa era stata proposta oltre il termine di cinque giorni dalla comunicazione dell'avviso dell'ufficiale giudiziario.
3. Per la cassazione di questa sentenza MA AR ha proposto ricorso, articolato nell'unico motivo di violazione dell'art. 612 cod. proc. civ. ed illustrato con memoria.
Resiste con controricorso il Condominio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con l'unico motivo del ricorso il AR sostiene che l'opposizione da lui proposta si doveva qualificare come opposizione all'esecuzione, come tale sottratta all'osservanza del termine di cinque giorni indicato nella sentenza impugnata.
Il motivo non è fondato.
1.2. Per distinguere l'opposizione all'esecuzione da quella agli atti esecutivi, si deve considerare che la prima investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni: Cass. 27 giugno 1990, n. 6544; 23 luglio 1997, n. 6871; 23 marzo 1989 n. 1469, quest'ultima con riferimento all'esecuzione per obblighi di fare. L'opposizione agli atti esecutivi consiste, invece, nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo: in questa la parte fa valere vizi formali degli atti e dei provvedimenti svolti o adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, fra i quali il titolo esecutivo ed il precetto, nonché la notificazione di questi: Cass. 12 novembre 1996, n. 9879.
1.3. MA AR ha contestato la correttezza della procedura esecutiva adottata dal Condominio, sostenendo che il creditore doveva chiedere al pretore la determinazione delle modalità dell'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 612 dello stesso codice.
Ognuno vede come in questa contestazione non v'è affermazione dell'inesistenza del diritto del Condominio a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, ma la critica della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva, stante la mancata collaborazione spontanea del debitore rispetto alla pretese.
L'opposizione proposta dal AR, pertanto, doveva essere qualificata come agli atti esecutivi e sottoposta alle preclusioni indicate dall'art. 617 cod. proc. civ., come esattamente ha ritenuto la sentenza impugnata.
2. Conclusivamente Il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio secondo la regola della soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, liquidate in lire 167.000=, oltre onorari che si liquidano in lire 1.500.000.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 14 aprile 1999