Sentenza 22 maggio 2008
Massime • 1
In tema di tutela del diritto di autore, integra un semplice illecito amministrativo la condotta di acquisto o noleggio di supporti audiovisivi abusivamente riprodotti (art. 171 ter L. 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'art. 16 L. n. 248 del 2000) e non concorre, quindi, con il reato di ricettazione, atteso che tra le due norme sussiste un rapporto di continenza, in quanto nella norma codicistica sono compresi tutti gli elementi costitutivi della norma introdotta dalla legge speciale, che descrive più specificamente condotte già comprese sul piano astratto nella prima, con la quale si pone in rapporto di specialità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2008, n. 28898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28898 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 22/05/2008
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 662
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 005652/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Avvocato PAGANO Gianfranco, quale difensore di SA MO (n. il 22/07/1974) avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, 1^ sezione penale, in data 13/04/2007;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Dr. Adriano Iasillo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dottor Oscar Cedrangolo, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per il capo A e l'annullamento con rinvio per gli altri reati;
Lette le conclusioni del difensore, per l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
Con sentenza del 06/12/2002, il Tribunale Della Spezia dichiarò SA MO responsabile dei reati di cui all'art. 648 c.p., L. n.633 del 1941, art. 171 ter, lett. B e art. 171 bis (reati attinenti il possesso di 10 musicassette, 357 CD musicali e play station contraffatti e privi del contrassegno SIAE, esposti e detenuti per la vendita) commessi il 27/04/2001, unificati sotto il vincolo della continuazione e - concesse le attenuanti generiche - lo condannò alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e Euro 400,00 di multa.
Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame, ma la Corte d'appello di Genova, con sentenza del 13/04/2007, confermò la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
Ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B, in relazione all'art. 648 c.p.. La difesa del ricorrente ritiene che erroneamente la Corte di appello abbia affermato la penale responsabilità del SA per il delitto di cui all'art. 648 c.p.. Infatti l'unico reato ravvisabile nella presente fattispecie è quello di cui all'art. 474 dc.p.. Norma, questa, che tutela sia la fede pubblica, sia il patrimonio. Il ricorrente sottolinea, poi, che gli oggetti con marchi contraffatti costituiscono produzione illecita e quindi prodotto e non provento di reato come, invece, richiede per la sussistenza del delitto di ricettazione l'art. 648 c.p.. Il ricorrente cita sul punto giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5 1998
contro
Thiam) che esclude la possibilità di concorrenza tra i delitti di cui agli artt. 474 e 648 c.p.. Il ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al prevenuto è stata contestata la detenzione dei supporti musicali e per play station finalizzata alla vendita, fattispecie puntualmente previste come reato dalla L. n. 633 del 1941, artt. 171 ter e 171 bis. Non si tratta di uso personale, onde va escluso che possa ritenersi l'illecito amministrativo, configurandosi il reato di cui agli indicati artt. 171 ter e bis. Permane la problematica relativa al possibile concorso fra il reato di ricettazione e quello della legge speciale in parola. Sul contrasto di giurisprudenza verificatosi sul punto le Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione sono intervenute con sentenza n. 47164 del 20/12/2005 (dep. 23/12/2005, rv. 232303, ric. Marino), la quale ha innanzitutto affermato che nel vigore della L. 18 agosto 2000, n. 248 il concorso del reato di ricettazione era da intendersi escluso, in quanto la condotta di acquisto di supporti audiovisivi, fonografici o informatici o multimediali, non conformi alle prescrizioni legali, posta in essere prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68 del 2003, ove non costituisse concorso in uno dei reati previsti dalla L. n. 633 del 1941, artt. da 171 a 171 octies, integrava l'illecito amministrativo di cui alla L. n. 248, art. 16, e ciò anche se l'acquisto fosse stato destinato al commercio;
la disposizione della legge speciale, infatti, in virtù del principio di specialità previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, prevale in ogni caso sul reato di ricettazione.
Secondariamente la sentenza in parola ha rilevato che per le condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, che ha abrogato la L. n. 248 del 2000, art. 16,
sostituendolo con il nuovo testo della L. n. 633 del 1941, art. 174 ter, è configurabile il concorso tra il reato di ricettazione (art.648 cod. pen.) e quello di commercio abusivo di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti (L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter), quando l'agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione.
La fattispecie di cui al presente procedimento, tuttavia, si colloca in epoca anteriore alla modifica legislativa di cui al D.Lgs. n. 68 del 2003, onde non poteva ritenersi il concorso fra i reati di cui all'art. 171 bis e ter e quello di cui all'art. 648 cod. pen.. Questa sezione, che già aveva preso posizione favorevole all'esclusione del concorso fra reato di ricettazione e reato previsto dalla legislazione speciale, a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite, ha ribadito il proprio precedente orientamento in altre diverse pronunce (vedi sent. n. 23769/2005, n. 12489/2005, rv. 231774; sent. n. 12489 del 10/3/2005 - 4/4/2005, ric. Zinna;
Sez. 2, Sentenza n. 19566/2006, ricorrente Riccio Vincenzo). Nelle ultime sentenze citate in particolare è stato efficacemente rilevato che, in tema di tutela del diritto di autore, integra un semplice illecito amministrativo la condotta di acquisto o noleggio di supporti audiovisivi abusivamente riprodotti, condotta punita dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, come modificato dalla L. n. 248 del 2000, art. 16, con una sanzione pecuniaria, e non concorre, quindi, con il reato di ricettazione, atteso che tra le due norme sussiste un rapporto di continenza, in quanto nella norma codicistica sono compresi tutti gli elementi costitutivi della norma introdotta dalla L. n. 633, come modificata, che descrive più specificamente condotte già comprese sul piano astratto nella prima, con la quale si pone in rapporto di specialità. Il ricorso proposto risulta pertanto fondato per quanto riguarda l'indebita condanna per il reato di ricettazione. Essendo stata la pena commisurata su tale ultimo reato, deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 648 cod. pen., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per la determinazione della pena in ordine ai reati residui.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza in ordine al delitto di ricettazione, perché non previsto dalla legge come delitto e con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova per la determinazione in ordine ai residui reati.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2008