Sentenza 10 dicembre 2009
Massime • 1
Nel computo del periodo minimo di pena espiata previsto come condizione per la concessione dei permessi-premio ai condannati il "dies a quo" decorre, nel caso di cumulo materiale comprensivo anche di pene inflitte per reati ostativi al beneficio, dal momento in cui si è esaurita l'espiazione delle pene relative ai reati ostativi e non da quello di inizio della detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2009, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2009 |
Testo completo
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般 0 1446 / 1 0
一
Sentenza n. 3354109
Registro generale n. 30911/2009
Camera di consiglio del 10 dicembre 2009 (n. 22 del ruolo)
M REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione prima penale
Composta dai Signori:
dott. Severo Chieffi Presidente
dott. Maria Cristina Siotto Consigliere dott. M.Stefania Di Tomassi Consigliere dott. Maurizio Barbarisi Consigliere dott. Margherita Cassano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RU PA, nato il [...] a [...]
Calabria,
avverso la ordinanza in data 11.6.2009 del Tribunale di sorveglianza di
Perugia.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale dott. Tindari
Baglione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
e
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo proposto da RU PA avverso il provvedimento con cui il 30.4.2009 il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di permesso premio.
Osservava che nonostante dovesse ritenersi che il NC aveva interamente espiato la pena per i reati ostativi, oggetto di due distinte sentenze di condanna per delitti di cui all'art. 416-bis c.p., non poteva ancora ritenersi espiata la metà della pena per i restanti reati, non ostativi ma appartenenti alla "seconda fascia" individuata dall'art.
4-bis ord. pen.: tetto di pena che andava calcolato a far data dalla conclusione della espiazione per i reati ostativi, secondo la regola indicata da Cass. sez. 1, 27.2.2007, Fiorisi e
1.4.2008, n. 19789.
2. Ricorre l'imputato personalmente e chiede l'annullamento della ordinanza impugnata denunziando violazione di legge.
Afferma che erroneamente il Tribunale aveva sostenuto che non era stato ancora raggiunta la soglia di pena espiata richiesta per l'accesso al beneficio, perché il calcolo andava effettuato partendo dal primo giorno di espiazione dell'intera pena oggetto di cumulo e non dal termine della espiazione della pena per i reati ostativi. Occorreva in altri termini prima scindere il cumulo per verificare se la pena per i reati ostativi fosse stata scontata, quindi ricomporlo al fine di verificare la quota di pena complessivamente espiata per l'accesso al beneficio.
Sott'altro profilo lamenta che nessuna risposta e attenzione aveva dedicato il Tribunale alla condizione della collaborazione impossibile, espressamente prospettata ad entrambi i giudici di merito, che avrebbe cliso la preclusione discendente dall'art.
4-bis ord. pen. per i cosiddetti reati ostativi di prima fascia.
Diritto
1. Osserva il Collegio che il secondo motivo, logicamente preliminare perché il suo accoglimento supererebbe assorbendolo il problema della scissione del cumulo, è inammissibile perché del tutto generico.
Neppure per inciso il ricorrente specifica difatti cosa avrebbe reso impossibile nel suo caso la collaborazione. E il principio di autosufficienza del ricorso non consente di prospettare a questa Corte questioni, tanto più se attengono a valutazioni di merito e prospettano un vizio di contraddizione esterna al testo del provvedimento impugnato (tale è la denunzia di travisamento od omissione) all'apparenza del tutto astratte, prive di riferimenti puntuali agli atti, per le quali non sia in alcun modo chiarito l'aggancio a specifiche vicende processuali.
2. Infondato deve quindi ritenersi il secondo motivo, relativo al momento cui occorre far riferimento per verificare l'avvenuta espiazione del limite di pena costituente condizione per l'accesso ai benefici penitenziari, allorché quella in espiazione sia pena che discende dal cumulo materiale delle condanne a pene temporanee riportate per reati ostativi.
Il Tribunale ha ritenuto che tale limite o "tetto" di pena andava calcolato a far data dalla conclusione della espiazione di quella inflitta per i reati ostativi. Sostiene il ricorrente che esso si dovrebbe computare invece ripartendo dall'inizio dell'esecuzione, pur dopo la completa espiazione della reclusione per i reati ostativi, evocando tra l'altro sez. 1 n. 45735 del
14.11.2001, Caroppo;
n. 21287 del 2.5.2002, De Padova;
n. 26780 del
10.4.2003, Francese;
n. 31450 del 15.11.2005, Padovano;
n. 9818 del
15.2.2008, Ierinò.
Tuttavia per le ipotesi in cui, come nel caso in esame, viene in rilievo soltanto un cumulo materiale di pene temporanee, tale orientamento giurisprudenziale è da considerare, nella giurisprudenza di questa Corte, pressoché definitivamente superato, a far data quantomeno da Sez. 1, sentenza n. 19789 del 01/04/2008, RR (conforme per altro a sez. 1, del
07/10/2003, Rv. 226064, Rizzo;
n. 34054 del 24/03/2005, Rv. 232527,
Aufiero; n. 9346 del 27/02/2007, Rv. 236376, Fiorisi), alla cui motivazione, che il Collegio condivide, può farsi integrale richiamo.
E' appena il caso di osservare che l'art. 663 c.p.p. nell'attribuire al www
Pubblico ministero il potere (dovere) di determinare la pena da escguire in osservanza delle norme sul concorso di pene, allorché la stessa persona sia stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi dà
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attuazione all'art. 80 c.p. nella parte in cui dispone che l'applicazione delle norme sul concorso delle pene (artt. 72 -79 c.p.) avviene in fase esecutiva se non si è provveduto con le sentenze di merito. Le ipotesi in cui si pronunzi condanna per reati diversi con una sola sentenza o con sentenze diverse, devono avere dunque, ai fini penali ed esecutivi, identico trattamento a prescindere dal momento in cui emerga l'esistenza di condanne per fatti diversi da eseguire. E per esse il codice CC ha abbandonato, allorché si tratti di pene temporanee, sia il sistema dell'assorbimento sia quello del cumulo giuridico, adottando invece, secondo il principio tot crimina tot poenae, il criterio del cumulo materiale, sia pure temperato attraverso la fissazione di limiti massimi di pena (in assoluto o in rapporto alla pena più grave, ex art. 78
c.p.), ad evitare «le possibili esorbitanze derivanti dalla addizione aritmetica», ovvero «la trasformazione in pena a durata illimitata, e quindi di fatto perpetua, di pene che dovrebbero avere durata temporanea».
La ratio del sistema istituito dall'ultima proposizione dell'art. 80 c.p. (e dall'art. 663 c.p.p.) è all'evidenza quella di garantire che non si producano disparità dipendenti esclusivamente dalla casualità del momento in cui interviene il giudicato o l'esecuzione, fermo il principio che la pena non può però in nessun caso precedere il delitto (è d'altronde sulla base di tali ragioni che la giurisprudenza consolidata afferma che il momento cui occorre riferirsi per la formazione del cumulo va fissato esclusivamente in riferimento alla data di consumazione dell'ultimo reato commesso prima dell'inizio dell'esecuzione di una qualsiasi delle pene considerate ai fini dell'esecuzione concorrente).
Ne consegue che la regola secondo cui le pene della stessa specie, concorrenti a norma dell'art. 73 c.p., si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico (art. 76 comma 1), non può in nessun caso condurre a ingiustificate diversità di trattamento a seconda dell'eventualità, del tutto casuale, di un rapporto esecutivo unico, conseguente alla formazione di un cumulo materiale ai sensi dell'art. 663 c.p., anziché di distinte esecuzioni dipendenti dai titoli che scaturiscono dalle differenti condanne.
Sicché, come è già stato rilevato dalle pronunce condivise, sarebbe davvero irragionevole che colui che è stato condannato per diversi reati, ostativi e non ostativi ai benefici penitenziari, si trovasse a godere, in relazione alle condanne per i reati non ostativi, di un trattamento privilegiato non solo rispetto a coloro i quali non sono mai stati condannati per reati ostativi, ma anche rispetto a chi, avendo riportato analoghe condanne sia per delitti ostativi che per reati non ostativi, ha tempestivamente e separatamente scontato ciascuna delle pene a lui inflitte con sentenze divenute irrevocabili e poste in esecuzione più tempestivamente. Né ricorre per le ipotesi in esame alcuna delle ragioni collegabili al necessario assorbimento delle pene temporanee concorrenti con la pena perpetua ovvero alla ratio di maggior favore per il reo della disciplina del concorso formale di reati o del reato continuato, avente lo scopo di evitare il mero cumulo materiale delle pene, evocata, citando S.U. n. 1 del 26/2/1997, Mammoliti, da S.U. n. 14 del
30/6/1999, Ronga.
D'altronde il rischio di una irragionevole disparità collegata a circostanze
Е meramente casuali aveva già segnalato C. cost. n. 361 del 1994, ponendo tuttavia a base della propria decisione anzitutto il rilievo che, proprio l'articolazione della disciplina sulle misure alternative «in termini diversi in relazione alla tipologia dei reati per i quali è stata pronunciata condanna la cui pena è in esecuzione», imponeva di valorizzare il tradizionale insegnamento giurisprudenziale «della necessità dello scioglimento del cumulo in presenza di istituti che, ai fini della loro applicabilità, richiedano la separata considerazione dei titoli di condanna e delle relative pene».
3. Conclusivamente, il ricorso non può che essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2009
Il Consigliere estensore Il Presidente
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DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
14 GEN 2010 E
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