Sentenza 3 dicembre 2013
Massime • 1
Non integra la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod.pen. la condotta, posta in essere dal cittadino straniero sorpreso senza il permesso di soggiorno sul territorio nazionale, di inottemperanza all'ordine di presentarsi alla polizia giudiziaria per essere compiutamente identificato ovvero per regolarizzare la propria posizione di immigrato clandestino. (La Suprema Corte in motivazione ha affermato che lo straniero sorpreso sul territorio nazionale privo di permesso di soggiorno è persona indiziata del reato di cui all'art. 10 bis D.Lgs. 26 luglio 1998, n. 286 e tale qualità è incompatibile con ingiunzioni passibili di ulteriore sanzione penale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2013, n. 12923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12923 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 03/12/2013
Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1716
Dott. MAZZEI Antonella P. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 52340/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR AP, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 8 luglio 2011 del Tribunale di Genova n. 1308/2011;
Letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita, nella pubblica udienza del 3 dicembre 2013, la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Dott. D'AMBROSIO Vito, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
rilevato che il difensore dell'imputato non è comparso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa l'8 luglio 2011 il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, ha assolto ID AP, cittadino di paese terzo irregolarmente presente nel territorio dello Stato, dal reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, (capo a), perché il fatto non sussiste, postulando la norma citata, come interpretata da questa Corte a sezioni unite (sentenza n. 16453 del 2011), la regolare presenza del cittadino straniero nel territorio dello Stato, il quale rifiuti di presentare congiuntamente sia il passaporto o altro documento equipollente di identificazione, sia il permesso di soggiorno o altro documento attestante la sua regolare presenza nello Stato italiano.
Con la medesima sentenza, invece, il ID è stato condannato alla pena di Euro 180,00 di ammenda per la contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p. (capo b), per non aver ottemperato all'invito impartitogli dall'Autorità di pubblica sicurezza a presentarsi presso il Commissariato di Genova al fine di controllare la sua posizione nel territorio nazionale.
Il Tribunale ha criticamente richiamato il recente orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo il quale "non risponde del reato previsto dall'art. 650 c.p., lo straniero che non ottemperi all'invito a presentarsi presso un ufficio di pubblica sicurezza ai fini dell'espulsione dal territorio nazionale, in quanto l'ordine di allontanamento del questore e la relativa sequenza procedimentale stabilita dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, non possono essere validamente surrogati da altri atti" (Sez. 1, n. 32974 del 2010, Rv. 248273, conforme a Sez. 1, n. 19154 del 2009, Rv. 243692). Ha osservato il Tribunale che, nel caso di specie, l'ordine impartito allo straniero dall'Autorità di polizia era attinente al controllo del suo soggiorno nel territorio dello Stato e non alle modalità di esecuzione del provvedimento di espulsione amministrativa, come disciplinate dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, cit., secondo la sequenza procedimentale ivi prevista (decreto prefettizio di espulsione da eseguire con immediatezza;
in caso di impossibile esecuzione immediata, trattenimento dello straniero presso un centro di espulsione ed identificazione;
e, nell'impossibilità del detto trattenimento e in ogni caso di perdurante soggiorno illegale, ordine del questore allo straniero di lasciare il territorio nazionale entro un dato termine).
Secondo il Tribunale, quindi, l'ordine impartito dall'Autorità di pubblica sicurezza al ID, espressamente finalizzato, secondo la contestazione, a "regolarizzare la propria posizione di immigrato clandestino", non interferirebbe con le predette modalità di esecuzione dell'eventuale provvedimento di espulsione ne' si sovrapporrebbe ad esse, creando i presupposti di un'ulteriore penalizzazione non specificamente prevista a carico dello straniero illegalmente presente nel territorio dello Stato. Tale ordine sarebbe funzionale a soddisfare esigenze di sicurezza pubblica (controllo della posizione dello straniero sul territorio) e la sua inosservanza non sarebbe stata depenalizzata dal D.Lgs. n. 480 del 1994, art. 1, in ragione della clausola di riserva contenuta nella nuova formulazione del R.D. n. 773 del 1931, art. 15, (Testo unico della leggi di pubblica sicurezza, abbreviato in TUPLS) che deroga al principio di specialità sancito dalla L. n. 689 del 1981, art.
9. La circostanza - annota ancora il Tribunale - che l'eventuale ottemperanza dello straniero all'ordine di presentazione davanti all'Autorità di pubblica sicurezza, impartito per finalità estranea alla procedura esecutiva dell'espulsione amministrativa, potesse determinare la notifica allo stesso del diverso ordine di allontanamento, emesso medio termine dal Questore, costituirebbe evenienza casuale non incidente sulla ricostruzione della violazione come sopra operata.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore che denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), l'erronea applicazione dell'art. 650 c.p.,
richiamando la recente giurisprudenza di questa Corte che ha motivatamente superato il diverso orientamento precedente che, nel caso in esame, ravvisava il reato previsto dall'art. 650 c.p.. La tesi sostenuta dal Tribunale nella sentenza impugnata costituirebbe un arretramento giurisprudenziale non fondato su argomenti critici convincenti e opererebbe impertinente richiamo alle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Ad avviso del difensore, il sistema di controllo ed identificazione degli stranieri irregolari sarebbe disciplinato esclusivamente dagli artt. 6, 10 bis e 14 T.U. imm, ai quali resterebbe estranea la disposizione di cui all'art. 650 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Non è pertinente al caso in esame il recente orientamento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente, secondo il quale non risponde del reato previsto dall'art. 650 c.p., lo straniero che non ottemperi all'invito a presentarsi presso un ufficio di pubblica sicurezza ai fini dell'espulsione dal territorio nazionale, in quanto l'ordine di allontanamento del questore e la sequenza procedimentale da esso presupposta di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, non possono essere validamente surrogati da altri atti (Sez. 1, n. 19154 del 01/04/2009, dep. 07/05/2009, Szucz, Rv. 243692; Sez. 1, n. 32974 del 20/05/2010, dep. 08/09/2010, Gradinariu, Rv. 248273; Sez. 1, n. 11049 del 07/02/2013, dep. 08/03/2013, Kasham, Rv. 255349). Nel caso di specie, invero, l'ordine dell'Autorità non è stato emesso in funzione, almeno esplicita, dell'espulsione amministrativa dello straniero illegalmente presente nel territorio dello Stato, bensì, come si legge nel capo di imputazione e come rimarcato dal Tribunale nella critica del riferito orientamento giurisprudenziale, al diverso fine di "regolarizzare la posizione di immigrato clandestino" dell'intimato.
La ragione della fondatezza del ricorso non risiede, quindi, nella procedura esecutiva dell'espulsione, secondo la scansione prevista dall'art. 14 T.U. imm., non tollerante ulteriore penalizzazione del cittadino di paese terzo, privo di titolo di soggiorno, ai sensi della norma penale sussidiaria di cui all'art. 650 c.p., bensì nella qualità di persona sottoposta ad indagini dello straniero irregolarmente presente nello Stato, come tale non passibile di ordini dell'Autorità giustificati dal mero accertamento della sua posizione di illegalità con addizione di sanzione penale in caso di inosservanza.
Il cittadino di un paese terzo, il quale sia sorpreso nel territorio nazionale senza il permesso di soggiorno od altro documento attestante la sua regolare presenza in Italia, è infatti persona indiziata del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, previsto dal D.Lgs. 26 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis, (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in seguito T.U. imm.), come integrato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, recante: "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", il cui art. 1, comma 16, lett. a), ha introdotto il detto art. 10 bis. Come persona sottoposta alle indagini lo straniero irregolare è, quindi, passibile di identificazione anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti, a norma dell'art. 349 c.p.p., commi 2 e 2 bis, nel rispetto della dignità personale e previa autorizzazione del pubblico ministero;
e, solo in caso di rifiuto ovvero di generalità o documenti di identificazione di dubbia autenticità, lo straniero privo di titolo di soggiorno, è sottoposto, come ogni altro indagato nella medesima situazione, ad accompagnamento e trattenimento coattivo negli uffici di polizia per il tempo strettamente necessario per la sua identificazione e, comunque, non oltre le dodici ore, ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, se l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente (art. 349 c.p.p., comma 4, come integrato dal D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art. 10, comma 2, conv., con modif., in L. 31 luglio 2005, n. 155); salvo, in ogni caso, l'obbligo della polizia giudiziaria di dare immediata notizia al pubblico ministero dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto, al fine di consentire all'Autorità giudiziaria di ordinare il rilascio della persona se non ricorrono le condizioni che legittimano l'accompagnamento (art. 350 c.p.p., comma 5). Le altre attività a iniziativa della polizia giudiziaria nei confronti della persona sottoposta ad indagini sono disciplinate negli artt. 350, 352 e 354 c.p.p., nel rispetto delle garanzie difensive e con tempestiva informazione e controllo da parte del pubblico ministero.
Tale quadro di interventi, previsto in generale con riguardo a tutte le persone nei cui confronti vengono svolte indagini, trova puntuale eco nelle disposizioni contenute nel T.U. imm., cit., in tema di identificazione dello straniero e di richiesta allo stesso di informazioni o atti (art. 6, commi 4 e 5, T.U. imm.).
La qualità di persona sottoposta alle indagini dello straniero illegalmente presente nel territorio dello Stato, in relazione alla contravvenzione prevista dall'art. 10 bis, comma 1, T.U. imm., lo costituisce titolare dei diritti e delle garanzie dell'imputato a norma dell'art. 61 c.p.p., e, dunque, esclude che lo stesso possa essere destinatario, a causa dell'accertamento della sua posizione irregolare, di provvedimenti dell'Autorità la cui inosservanza sia ulteriormente e autonomamente sanzionata in sede penale. Va, pertanto, affermato che l'inottemperanza della persona sottoposta alle indagini all'ordine di presentarsi alla polizia giudiziaria per essere compiutamente identificata ovvero per "regolarizzare la propria posizione di immigrato clandestino", secondo la testuale formulazione del capo di imputazione contestato nel caso di specie, è sanzionata attraverso la possibilità di disporre l'accompagnamento forzato, ma non integra la sussidiaria contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., la quale opera solo quando la violazione dell'obbligo, imposto da un ordine autorizzato da una disposizione di legge o di regolamento, ovvero da un legittimo provvedimento dell'autorità, non trovi nell'ordinamento altra specifica sanzione, la quale, pur costituendo la reazione apprestata dall'ordinamento giuridico ad un comportamento inosservante, non deve necessariamente rivestire il carattere dell'obbligatorietà, ne' quello penale, potendo anche avere natura amministrativa o processuale (in senso conforme: Sez. 1, n. 47105 del 25/11/2009, dep. 11/12/2009, Parisi, Rv. 245635; Sez. 1, n. 30772 del 25/05/2006, dep. 18/09/2006, Vivarelli, Rv. 234880; entrambe attinenti al caso di inottemperanza all'invito a presentarsi alla polizia giudiziaria, delegata per l'interrogatorio della persona indagata). Nè va trascurato che il diritto di difesa, inviolabile per l'imputato come per la persona sottoposta ad indagini, comprende anche il rifiuto di comportamenti che siano collaboranti con l'Autorità di polizia e giudiziaria, senza che esso esponga l'interessato a sanzione addirittura di rilievo penale. Segue, nel caso in esame, che il ID, sorpreso nel territorio dello Stato senza titolo legittimante il suo soggiorno e da sottoporre, quindi, ad indagini per il reato previsto dall'art. 10 bis T.U. imm., non può essere chiamato a rispondere dell'ulteriore reato sussidiario di cui all'art. 650 c.p., per non aver osservato l'ordine di presentarsi presso l'Autorità di polizia contestualmente impartitogli al dichiarato fine di "regolarizzare la propria posizione di immigrato clandestino", poiché la sua qualità di persona indagata del reato di cui al suddetto art. 10 bis, è incompatibile con ingiunzioni non specificamente indicate dalla legge, passibili di ulteriore sanzione penale, e impone solo l'accompagnamento e il trattenimento, anche coattivo, ai sensi dell'art. 349 c.p.p., e art. 6 T.U. imm., nel rispetto delle garanzie difensive.
2. In conclusione, alla luce delle osservazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato di cui all'art. 650 c.p., contestato allo straniero irregolarmente presente nel territorio nazionale, già penalmente sanzionato in forza dell'art. 10 bis T.U. imm., non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2014