Sentenza 15 gennaio 2015
Massime • 1
Nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata al risarcimento del danno o alla eliminazione delle conseguenze del reato (nella specie, demolizione delle opere edilizie abusive), il termine per la esecuzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, atteso che non è possibile una esecuzione "ante iudicatum" dei capi penali della pronuncia, tra i quali sono comprese le statuizioni sulla sospensione condizionale della pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'esecuzione di un adempimento "ante iudicatum" non perde efficacia, ma, più limitatamente, il relativo "dies a quo" deve essere differito, anche di ufficio, al passaggio in giudicato della sentenza).
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La mancata accettazione della parte civile del rito abbreviato comporta il venir meno dell'azione civile in sede penale o solamente l'inoperatività della sospensione necessaria per pregiudizialità penale, altrimenti contemplata dal comma dell'art.75 cpp? CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE V PENALE (data ud. 23/05/2018) 27/07/2018, n. 36154 SENTENZA sul ricorso proposto da: G.F., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 13/01/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MARIA …
Leggi di più… - 2. Art. 650 - Esecutività delle sentenze e dei decreti penalihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2015, n. 19316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19316 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 15/01/2015
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 123
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 15530/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI NA LA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 27/09/2013 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fimiani Pasquale che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito per la ricorrente, l'avv. Ciardo Mario Salvatore che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. RI NA LA ricorre per cassazione impugnando la sentenza emessa in data 27 settembre 2013 della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma di quella resa dal tribunale della medesima città, sezione distaccata di Casarano, ha ridotto la pena inflitta alla ricorrente a mesi quattro di arresto ed Euro 20.000 di ammenda per il reato previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) e artt. 146, 159 e D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, 181 perché, nella qualità di amministratore unico della ditta "B2 Immobiliare", proprietaria del terreno sito nel Comune di Ugento, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, faunistico e ricadente nel parco regionale "litorale d'Ugento", in assenza del permesso di costruire e delle prescritte autorizzazioni, realizzava opere di deposito e pavimentazione di terra e pietre, posizionamento di cumuli di pietre con funzione di muro perimetrale, asportazione di piante e cespugli tipici della macchia mediterranea con una piantagione di alberi di ulivo, uno stradone su gran parte del perimetro esterno alle particene, con riporto e spandimento di materiale tufaceo e pietre riportate e collegamento a strada sterrata preesistente. Reato accertato il 14 marzo 2008 in Ugento, località Campoliseo.
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza RI NA LA, a mezzo del difensore, articola quattro motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, comma 1, lett. a), art. 6, comma 1, lett. a) e lett. d), art. 44, lett. c); art. 146, art. 149, comma 1, lett. a) e lett. b), D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 159 e 181; L.R. Puglia n. 13 del 2007, art. 5; artt. 4. 1, 4. 2 e 5, P.U.T.T. Puglia (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).
Assume che, avuto riguardo alle critiche difensive puntualmente proposte con i motivi di appello, la sentenza impugnata sarebbe affetta ineludibilmente dai vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione come si desumerebbe, oltre che dal testo della sentenza impugnata e di quella di primo grado, dagli atti del processo specificamente indicati, avendo ciò determinato anche l'inosservanza e/o l'erronea applicazione degli articoli di legge indicati nell'epigrafe del motivo di gravame, avuto riguardo sia all'elemento psicologico del reato, quanto a quello materiale e al nesso di causalità.
Rileva che le opere effettuate, oggetto di contestazione, rientrano nell'ambito della normale conduzione dei terreni nel rispetto della loro naturale vocazione, trattandosi di interventi di normale manutenzione ordinaria, di carattere conservativo e di ripulitura, circostanze emerse anche a seguito della produzione della consulenza di parte (prova decisiva) che i giudici del merito hanno omesso di esaminare senza dare conto delle ragioni per le quali è stata disattesa.
2.2. Con il secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta la mancata assunzione di una controprova decisiva ovvero la mancata rinnovazione dibattimentale e la conseguente illogicità della motivazione sul punto (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e).
2.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 157 e 158 c.p. (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). Sostiene che, per le quattro condotte di cui al capo di imputazione, i reati contestati sarebbero prescritti, dovendosi considerare che, trattandosi di reati istantanei ad effetti permanenti e non di reato permanente, è necessario, ai fini della determinazione del tempo utile a dichiarare la prescrizione, fare riferimento alla reale data di consumazione dell'illecito e non a quella del 14 aprile 2008 fissata con il verbale di sequestro probatorio e da cui la Corte di appello ha fatto decorrere la prescrizione dei reati ritenendola dichiarabile il 14 marzo 2014, tenuto conto dei periodi di sospensione del processo.
2.4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 165 c.p., comma 4, e all'art. 27 Cost., comma 2, (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).
Rileva come - a fronte della decisione di primo grado con la quale all'imputata veniva concesso il beneficio della sospensione condizione della pena "subordinandolo alla demolizione delle opere abusive ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi del termine di 60 giorni dalla notifica dell'estratto contumaciale di cui all'art. 548 c.p.p., comma 3" -fosse stato richiesto, con l'atto di appello, tra l'altro, il beneficio pieno ed incondizionato della sospensione condizionale della pena, richiesta disattesa dalla Corte. È di tutta evidenza che, in tal modo, i primi giudici abbiano violato l'art. 165 c.p.p., comma 4, in rapporto all'art. 27, comma 2, costruzione in virtù del principio della presunzione di innocenza dell'imputato sino alla condanna definitiva.
Secondo la ricorrente, statuire che la sospensione condizionale della pena debba essere subordinata all'adempimento della demolizione delle opere asseritamente abusive ed alla remissione in pristino dei luoghi entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'estratto contumaciale di cui all'art. 548 c.p.p., comma 3, significa ritenere immediatamente esecutiva (se pure dopo il decorso di un determinato termine) la sentenza di primo grado anticipando illegittimamente gli effetti di una condanna che può ancora essere eliminata a seguito dell'esperimento di tutti i gradi di giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il terzo motivo di gravame non è manifestamente infondato con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione. Ed infatti la doglianza, con la quale la ricorrente prospetta il vizio motivazionale circa il tempus commissi delicti, sul rilievo che gli interventi edilizi contestati fossero certamente precedenti all'esecuzione del sequestro, appare non manifestamente infondata anche se ciò non autorizza necessariamente a ritenere la fondatezza del motivo proposto.
Invero, ai fini dell'inammissibilità del ricorso, i motivi devono essere sprovvisti, vuoi perché presentati fuori dei casi consentiti o vuoi perché ictu oculi infondati, di qualsiasi attitudine a consentire una verifica di fondatezza delle ragioni articolate con il gravame, circostanza che deve essere esclusa nel caso di specie.
3. Il quarto motivo è addirittura fondato per quanto di ragione. Questa Corte ha affermato che, nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata al risarcimento del danno o alla eliminazione delle conseguenze del reato, il termine per la esecuzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, atteso che non è possibile una esecuzione "ante iudicatum" dei capi penali della pronuncia, tra i quali sono comprese le statuizioni sulla sospensione condizionale della pena (Sez. 3, n. 13456 del 30/11/2006, dep. 02/04/2007, Gritti ed altro, Rv. 236329). Nel pervenire a tale conclusione questa Corte ha chiarito che gli artt. 648 e 650 c.p.p. statuiscono una regola generale in forza della quale, salvo che la legge disponga diversamente, l'esecutività della sentenza è conseguenza della sua irrevocabilità (cosa giudicata formale). Ne consegue che non è ammessa una esecuzione ante iudicatum dei capi penali della pronuncia e in questi capi penali vanno indubbiamente ricomprese le statuizioni sulla sospensione condizionale della pena, sulla subordinazione del beneficio al risarcimento del danno o alle eliminazione delle conseguenze del reato e infine sul termine di decorrenza per adempiere questi obblighi risarcitori o ripristinatori.
Pertanto il giudice, nel subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno o alla eliminazione delle conseguenze del reato (capo penale), non può fissare un termine per il risarcimento o la eliminazione che decorra prima del passaggio in giudicato della sentenza (nel caso di specie, il termine era di sessanta giorni dalla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado), essendo questo termine un elemento essenziale del suddetto beneficio.
In siffatti casi, la subordinata posta alla sospensione condizionale della pena non perde efficacia, nel senso che non deve essere rimossa come erroneamente sosterrebbe la ricorrente, ma deve essere soltanto differita, anche d'ufficio ossia indipendentemente da doglianze specificamente sollevate in proposito, al passaggio in giudicato della sentenza e ciò comporterebbe, in sede di giudizio di legittimità, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla decorrenza del termine fissato dal giudice di merito per la eliminazione delle conseguenze dannose del reato, e quindi per il godimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, con la conseguente adozione ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), del relativo provvedimento di differimento del dies a quo del termine utile per ottemperare da parte del condannato, se irrevocabilmente definitiva una sentenza di condanna, all'adempimento degli obblighi la cui osservanza consentirebbe di usufruire del beneficio della sospensione condizionale della pena.
4. Da tutto ciò consegue che, sulla base dei motivi proposti, il ricorso ha instaurato un valido rapporto giuridico processuale di un nuovo grado di giudizio non affetto da inammissibilità, il che conduce al vaglio anche ufficioso della presenza di eventuali cause di non punibilità, ex art. 129 c.p.p., maturate tra la pronuncia della sentenza impugnata e la definizione del gravame, vaglio interdetto esclusivamente dalla declaratoria di inammissibilità (ex multis Sez. U, 22/11/2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266), nella specie non sussistente, con la conseguenza che, non riscontrabili ictu oculi cause di proscioglimento nel merito, i reati, pur considerando il periodo di sospensione, devono ritenersi estinti, essendo nel frattempo maturato il termine massimo di prescrizione. La sentenza impugnata va perciò annullata senza rinvio, assorbiti i primi due motivi di gravame, in presenza di una causa estintiva dei reati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere i reati estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2015