Sentenza 9 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2001, n. 9306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9306 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE SUPRE9306 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ALI AZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO - Presidente R.G.N. 8437/99 tro CUOCO Cron. 2390Dott. Pie Rel. Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 22/03/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 22, presso lo studio dell'avvocato T FIORILLO LUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
TA RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIETRO BORSIERI 3, rappresentato e difeso GOVONI MAURO presso lo studiodall'avvocato dell'Avvocato DI MAUROS, giusta delega in atti;
2001 1369 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 73/98 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 30/04/98 R.G.N. 2258/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito l'Avvocato GOVONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo ed assorbiti gli altri motivi del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 17 luglio 1996 AR AB, sostenendo di avere, quale dipendente dell'Ente Poste Italiane, svolto dal 1° gennaio 1994 mansioni superiori a quelle del suo effettivo inquadramento, chiese che il Pretore di Bologna in funzione di giudice del Lavoro le riconoscesse il diritto al relativo inquadramento e condannasse l'Ente al pagamento delle differenze retributive dalla conseguente decorrenza, ed in subordine con posteriore decorrenza. riconoscendo il dirittoII Pretore accolse la domanda, all'inquadramento dal 26 febbraio 1995, ed il diritto alle differenze retributive dal 26 novembre 1994; pronunciando sull'appello dell'Ente e sull'incidentale impugnazione della AB, il Tribunale retrodatò al 1° aprile 1994 la decorrenza del diritto in controversia. Con la sentenza si afferma che in base all'art. 6 del decreto legge 1° dicembre 1993 n. 487 (in legge 29 gennaio 1994 n. 71), il rapporto del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha assunto natura privata;
ed “i trattamenti”, che continuano ad applicarsi pur dopo l'ingresso dell'indicata normativa (come prevede il sesto comma dello stesso articolo), sono solo economici e pensionistici. Il Tribunale giunge a questa interpretazione attraverso alcune argomentazioni: la collocazione topografica della disposizione (fra il quinto ed il settimo comma, che disciplinano la liquidazione delle pensioni ed il trattamento di quiescenza), i cenni contenuti nei lavori preparatori, il negativo riscontro della giurisprudenza formatasi con l'interpretazione della legge n. 210 del 1985 (per la diversità dell'espressione normativa nell'analogo rapporto dei 3 dipendenti delle Ferrovie dello Stato), e l'osservazione che una contraria interpretazione (con cui si estendesse ulteriormente la protrazione della preesistente disciplina), non giustificabile con la mera forma plurale della parola (“trattamenti”), svuoterebbe il significato e la funzione dell'immediatezza e dell'assenza di gradualità con cui è stata conferita la natura privata al rapporto di lavoro. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la POSTE ITALIANE S.p.a., percorrendo le linee di due motivi. Resiste AR AB con controricorso, coltivato con memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando falsa applicazione dell'art. 2103 cod. civ. e dell'art. 6 sesto comma della legge 29 gennaio 1994 n. 71 nonché omessa e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che l'indicata norma ha una "coerenza interna" che la rende riferibile "a tutto tondo" "all'intero processo di privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti”; e la sua chiara lettera conduce a ritenere che “i trattamenti” non siano limitabili al settore economico e pensionistico, bensì ad ogni aspetto della disciplina;
ciò ha riscontro nella stessa pronuncia delle S.U. 5 settembre 1997 n. 8587, per cui "la stessa lettera della norma, nell'uso del plurale, non consente di ritenere limitata la continuazione al solo trattamento economico e, d'altra parte, la ratio della disposizione si evince agevolmente dalla necessità di conservare le peculiarità del rapporto di lavoro". Il motivo è fondato. E' necessario premettere che il decreto legge 1° dicembre 1993 n. 487 (in legge 29 gennaio 1994 n. 29), dopo aver disposto 4 la trasformazione dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni in ente pubblico economico aggiunge che il personale resta alle dipendenze dell'ente, con rapporto di diritto privato (art. 6 secondo comma). La trasformazione della natura dell'ente determinava l'esigenza di disciplinare il relativo rapporto con contratto collettivo nazionale di lavoro;
e l'esigenza determinava a sua volta la necessità d'una interlocutoria disciplina: questa è costituita dalla temporanea protrazione della normativa preesistente (“ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti долаю vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla stipulazione d'un nuovo contratto": art. 6 sesto comma dell'indicata legge). La logica necessità d'una interlocutoria disciplina non era limitata all'aspetto economico: investiva ogni aspetto del rapporto. E questa estensione è adeguatamente espressa dalla lettera normativa (“trattamenti”), che, priva di limitanti aggettivazioni (e peraltro formulata con un plurale), non può essere ristretta al campo meramente economico. Da questa angolazione, la separazione che l'impugnata sentenza effettua fra i primi quattro commi (dell'art. 6 dell'indicata legge, ritenuti disciplina dell'aspetto normativo) ed i successivi (ritenuti disciplina dell'aspetto economico) resta insufficiente interpretazione non solo della non omogeneità della disciplina, bensì, in particolare, del sesto comma: ove la norma avesse la limitata invocata funzione, la necessità d'una disciplina interlocutoria del rapporto avrebbe richiesto altra espressa integrativa disposizione per gli aspetti normativi: l'assenza di questa disciplina è il riscontro del più ampio spazio della norma. 5 Ed in questo spazio anche il protratto svolgimento di mansioni superiori trova la propria disciplina non nell'art. 2103 cod. civ. bensì nella preesistente normativa, che conserva la propria vigenza fino al nuovo contratto. Questa interpretazione trova riscontri anche da un'angolazione storica. Come questa Corte ha affermato (per analitico esame, Cass. 16 febbraio 1998 n. 1603; in tal senso, S.U. 5 settembre 1997 n. 8587), la trasformazione di enti ed aziende pubbliche in strutture di natura privata ha reso necessario l'adeguamento normativo, effettuato attraverso la contingente protrazione della preesistente disciplina: ciò, per la ristrutturazione e l'integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (legge 30 luglio 1990 n. 218), per il trattamento economico e giuridico dei dipendenti dell'ANAS dopo l'ingresso della nuova normativa (art. 11 ottavo comma del decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143), per la “privatizzazione” del pubblico impiego l'art. 72 primo comma del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (che ha disposto la protrazione della preesistente disciplina fino al nuovo contratto collettivo). E per quanto attiene specificamente al principio normativo dell'art. 2103 cod. civ., questa interpretazione ha conferma nella giurisprudenza di questa Corte, con riferimento alla privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente FERROVIE DELLO STATO, per i quali, pur in assenza d'una espressa proroga dei pregressi trattamenti, è stato ritenuto inapplicabile il principio della "promozione automatica" per tutto il periodo anteriore all'ingresso del primo contratto collettivo nazionale di lavoro (e plurimis, Cass. n. 13792 del 1991). 6 Normativo riscontro di qeusta interpretazione (come osserva Cass. 16 febbraio 1998 n. 603) è anche l'art. 87 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dell'Ente Poste Italiane del 26 novembre 1994, secondo cui dalla medesima data di stipulazione del contratto il rapporto di lavoro è disciplinato dal libro V del codice civile, dal regolamento d'impresa e dal contratto stesso. Pertanto il diritto in controversia è ipotizzabile solo dall'ingresso del contratto collettivo, e solo dopo il successivo decorso del tempo necessario. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione Rusi degli artt. 1362 e segg. cod. civ. correlati agli artt. 37, 40, 41, 47 e 53 del c.c.n.l. ed all'accordo integrativo del 23 maggio 1995 nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che le mansioni proprie della sesta categoria contrattuale, svolte dopo l'ingresso della norma collettiva, rientrando nella seconda area operativa, che è l'area d'inquadramento, non possono considerarsi "superiori", poiché la fungibilità prevista dall'art. 47 del c.c.n.l. per le mansioni previste all'interno dell'area non lascia spazio a promozioni automatiche. Il motivo è inammissibile. Com'è noto, lamentando omessa od insufficiente valutazione degli elementi di causa, il ricorrente ha l'onere di indicarli in modo specifico, completo ed idoneo a consentire, attraverso lo stesso ricorso e senza rendere necessario l'esame degli atti del processo, la loro chiara e completa cognizione (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611), specificando la loro esistenza e consistenza, la loro pregressa indicazione (in sede di merito), e la loro rilevanza (come potenziale idoneità a condurre ad una diversa decisione). 7 Nel caso in esame, la ricorrente non ha specificato in alcun modo gli elementi normativi (il contenuto delle norme contrattuali invocate) e materiali (le mansioni effettivamente svolte) che sono a fondamento del motivo;
né ha specificato se questi elementi e la conseguenza richiesta siano stati esposti nelle sedi di merito. In relazione alla prima censura, il ricorso deve essere accolto, con rinvio al giudice di merito, che, applicando l'indicato principio, provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso;
cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto;
e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2001. Jietu limes Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE Butur heha I D A IL CANCELLIERE , Depositato in Cancelleria S O L A a L C I C O A LUG 2001 R B A A I M oggi, E S I R D L 3 S E A 7 I IL CANCELLIERE V - T T T N O S 8 R N - G O O E 1 C O P N 1 E M A S I D E T A E G A D G O E U R T T L T N S I E G A I G S L E E D L R E O D 8