Ordinanza cautelare 8 novembre 2025
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00492/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01117/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1117 del 2025, proposto da Euro & Promos FM s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B1BFB13989, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Guccione, Maria Sara Derobertis e Adriano Cavina, con domicilio eletto in Roma, alla via Po, n. 22;
contro
il Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
della Gruppo Meridiano s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 68544 del 12 agosto 2025 con cui la Prefettura – U.T.G. di Genova ha disposto l'esclusione della Euro & Promos FM s.p.a. dal Lotto n. 2, CIG B1BFB13989, della procedura aperta per l'affidamento del « Servizio di pulizia di locali adibiti a sedi degli Organismi della Polizia di Stato e degli Uffici e Caserme dell'Arma dei Carabinieri nel territorio della Città Metropolitana di Genova per un periodo di trentasei mesi »;
- della relativa comunicazione di esclusione, pervenuta alla ricorrente il 12 agosto 2025;
- di tutti i verbali di gara, ivi compresi quelli resi in seduta riservata, nelle parti in cui la stazione appaltante ha disposto l'esclusione dell'offerta di E&P dal lotto 2 della suddetta procedura, e, in particolare, del verbale della Commissione di gara n. 3 del 12 agosto 2025 per come richiamato nel suddetto provvedimento di esclusione;
- ove occorrer possa, del par. 14 del disciplinare di gara, nella parte in cui stabilisce che « non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare» ;
- ove occorrer possa, del par. 14 del Bando tipo n. 1/2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nella parte in cui stabilisce che « non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare »;
- ove occorrer possa, della nota del 14 luglio 2025 con cui la Prefettura ha attivato il soccorso procedimentale nei confronti di E&P chiedendo chiarimenti in relazione alle concrete modalità di attuazione della clausola sociale per la tutela della stabilità occupazionale e dell'impegno a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione dell'appalto, ove medio tempore intervenuto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto che , medio tempore , dovesse essere sottoscritto all'esito della gara de qua , con richiesta sin da ora di subentrare nell'esecuzione dello stesso e con espressa riserva di eventuale domanda risarcitoria per equivalente in separato giudizio, ai sensi dell'art. 30, co. 5 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2026 il dott. NI IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
Con ricorso notificato in data 29 settembre 2025 e depositato il successivo 30 settembre 2025, la ricorrente ha impugnato un provvedimento di esclusione da una gara per l’affidamento di un appalto di servizi di pulizia, motivato con riguardo alla mancata indicazione, nell’offerta tecnica, delle modalità di attuazione delle clausole sociali di cui all’art. 16 del disciplinare, che sarebbero state dettagliate solo in sede di soccorso istruttorio.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione per resistere al gravame.
La controinteressata evocata in giudizio è rimasta intimata.
Con ordinanza dell’8 novembre 2025, n. 291, questo Tribunale ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, riammettendo la ricorrente alla gara.
In vista dell’udienza di merito, le parti hanno dato atto dell’intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato. La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 10 aprile 2026 e trattenuta in decisione.
Tanto premesso, al Tribunale non rimane che dare atto della cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, possono essere compensate in ragione dell’esistenza di oscillazioni giurisprudenziali in merito alla consistenza delle dichiarazioni relative al rispetto delle clausole sociali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC RB, Presidente
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
NI IS, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| NI IS | UC RB |
IL SEGRETARIO