Art. 4.
Alla copertura dell'onere di lire trenta milioni di cui alla presente legge, verra' provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con il quinto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio.
Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Alla copertura dell'onere di lire trenta milioni di cui alla presente legge, verra' provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con il quinto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio.
Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.