Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/07/2025, n. 18586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18586 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott.ssa MA AC
Presidente
Dott.ssa IU Iofrida
Consigliere
Numero registro generale 6559/2024 Numero sezionale 2126/2025 Numero di raccolta generale 18586/2025 Data pubblicazione 08/07/2025
Oggetto
ART. 10, COMMA 1, LETT
D), DEL D.LGS. N. 235 DEL
2012
APPLICABILITA, O NON, AI DELITTI COLPOSI.
Dott. Alberto Pazzi
Dott. Eduardo Campese Dott.ssa Eleonora Reggiani
ha pronunciato la seguente
Consigliere
Consigliere - rel.
Consigliere
SENTENZA
sul ricorso n. 6559/2024 r.g. proposto da:
Ud. 27/05/2025 PU
Cron.
R.G.N. 6559/2024
RE CO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avvocato Prof. Vincenzo Cocozza e dagli Avvocati Lelio della Pietra e Fiorella Titolo, presso il cui studi elettivamente domicilia in Napoli, alla Via dei Mille n. 61.
ricorrente -
contro
MO RO, MO IN, ER EN ed IZ DO, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati Renato D'Isa (renato.disa@forotorre.it) ed Umberto RE (umberto.morelli@ordineavvocatita.it).
- controricorrenti -
e
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Firmato Da: EDUARDO CAMPESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 31ebae150d988300 Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 70b527a954ede7
Oscuramento disposto
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COMUNE DI SORRENTO, in persona del Sindaco pro tempore;
UFFICIO CENTRALE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SORRENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore;
DI LEVA ROSSELLA;
LL NC;
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.
- intimati -
al quale risulta abbinato quello proposto da
LL NC, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avvocato Prof. Vincenzo Cocozza e dagli Avvocati Lelio della Pietra e Fiorella Titolo, presso il cui studi elettivamente domicilia in Napoli, alla Via dei Mille n. 61
contro
ricorrente -
MO RO, MO IN, ER EN ed IZ DO, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati Renato D'Isa (renato.disa@forotorre.it) ed Umberto RE (umberto.morelli@ordineavvocatita.it).
controricorrenti -
COMUNE DI SORRENTO, in persona del Sindaco pro tempore;
UFFICIO CENTRALE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SORRENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore;
DI LEVA ROSSELLA;
RE CO;
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.
- intimati -
avverso la sentenza, n. cron. 727/2024, della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, pubblicata in data 19/02/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 27/05/2025 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;
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udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Luisa De Renzis, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i primi motivi di ricorso di entrambe le parti ricorrenti, rigettarsi i motivi residui e dichiararsi inammissibile la prospettata questione di costituzionalità; udito, per entrambe le parti ricorrenti, gli Avvocati Fiorella Titolo e Lelio della Pietra, che hanno chiesto accogliersi i loro ricorsi;
udito, per i controricorrenti, l'Avv. Renato d'Isa, che ha chiesto rigettarsi delle controparti;
lette le memorie ex art. 378 cod. proc. civ. depositate dalle parti.
-
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso - ex artt. 702-bis cod. proc. civ. e 22 del d.lgs. n.150 del 2011 presentato al Tribunale di Torre Annunziata il 7 dicembre 2020 e poi notificato, il 12 e 24 febbraio 2021, rispettivamente, al Comune ed all'Ufficio Centrale Elettorale Circondariale» di Sorrento, nonché a SS Di LE, CO IN, candidato ed ammesso a partecipare all'elezione diretta del sindaco e dei consiglieri comunali di Sorrento tenutesi nel settembre-ottobre del 2020, chiese l'annullamento: i) della decisione dell'Ufficio Centrale, le cui operazioni si erano concluse il 10 novembre 2020, con la quale era stato dichiarato ineleggibile, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d), del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (cd. legge Severino), alla carica di consigliere comunale, essendo stato condannato per il delitto di omicidio colposo plurimo, aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 9, cod. pen., con la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 10506/2016, pronunciata il 25 ottobre 2016 e divenuta irrevocabile il 17 febbraio 2017, e, in suo luogo, era stato proclamato eletto alla suddetta carica AN IN;
ii) delle conseguenti deliberazioni del Consiglio Comunale di Sorrento nn. 46 e 49 del 23 novembre 2020, con le quali, in conformità con la suddetta decisione dell'Ufficio Centrale e stante la sopravvenuta rinuncia di AN IN, nel frattempo nominato assessore comunale, era stata proclamata eletta, in suo luogo, alla carica di consigliere comunale, SS Di LE.
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1.1. Espose che tali decisioni dovevano essere considerate illegittime e, pertanto, annullate o dichiarate nulle ed egli doveva essere dichiarato eleggibile alla carica di consigliere comunale poiché non sussisteva, né era stata indicata nei provvedimenti da lui impugnati, alcuna ragione che ostasse alla sua eleggibilità alla menzionata carica e la condanna penale da lui riportata non era ostativa alla sua candidabilità alla medesima carica elettiva, non dipendendo dall'accertamento della commissione, da parte sua, di un delitto doloso.
1.2. Costituendosi in giudizio il 13 aprile 2021 in persona del «Dirigente dell'Ufficio Elettorale Dott. Donato Sarno>>, il Comune di Sorrento contestò le avverse pretese e ne chiese il rigetto.
1.3. Analoghe conclusioni formularono RA RE, UI RE, ME RA e FO ZO, intervenuti spontaneamente in giudizio il 16 aprile 2021 in quanto iscritti nelle liste elettorali del comune suddetto, nonché il Pubblico Ministero.
1.4. SS Di LE e l'«Ufficio Centrale Elettorale Circondariale di Sorrento», invece, non si costituirono, sicché vennero dichiarati contumaci.
1.5. L'adito tribunale, con ordinanza collegiale depositata il 29 luglio 2021, - respinte incidentalmente le eccezioni sollevate dal ricorrente in ordine alla validità della costituzione in giudizio del Comune di Sorrento in persona del <<Dirigente dell'Ufficio Elettorale», anziché del sindaco, ed all'ammissibilità dell'intervento di RA RE, UI RE, ME RA e FO ZO rigettò il ricorso del IN e compensò tra le parti integralmente le spese processuali.
2. Avverso tale ordinanza furono tempestivamente proposti due distinti gravami, poi riuniti, innanzi alla Corte di appello di Napoli: il primo (iscritto al n. 3587/2021 r.g.aa.cc.) da CO IN, con citazione notificata a RA RE, UI RE, ME RA, FO ZO, nonché al Comune ed all'Ufficio Centrale Elettorale Circondariale»> di Sorrento e, per ordine della menzionata corte, a SS Di LE, con la quale, egli sostanzialmente, ribadi le proprie domande originarie;
il secondo (iscritto al
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n. 3585/2021 r.g.aa.cc.) da ON NI, in forza della legittimazione derivantele dall'essere iscritta nelle liste elettorali del Comune di Sorrento, con citazione notificata a CO IN, RA RE, UI RE, ME RA, FO ZO, nonché al Comune ed all'Ufficio Centrale Elettorale Circondariale» di Sorrento, a SS Di LE, al Procuratore Generale della Repubblica presso l'adita corte ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, con la quale ella rassegnò conclusioni praticamente analoghe a quelle del IN, «[...], previa rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 10, lettera d), del D.L.vo 31.12.2012, n. 235, se e in quanto comprensiva delle ipotesi di condotte colpose, per la violazione degli artt. 2, 3, 48, 117 della Costituzione e dei principi di razionalità e ragionevolezza, nonché per la violazione dell'art. 76 Cost. ed eccesso di delega, laddove si ritenesse non percorribile una interpretazione costituzionalmente conforme».
2.1. Costituendosi in entrambi quei giudizi, RA RE, UI RE, ME RA e FO ZO chiesero dichiararsi improcedibili e/o inammissibili o, comunque, rigettarsi le avverse impugnazioni, condannandosi entrambi gli appellanti a rifondergli le spese processuali.
2.2. SS Di LE, il Comune di Sorrento e l'Ufficio Centrale Elettorale Circondariale di Sorrento>>, invece, non si costituirono, ma solo la prima fu dichiarata contumace, la validità della citazione in appello degli altri o comunque della relativa notificazione dipendendo anche dalla soluzione della questione sollevata dal IN con il primo motivo del suo gravame.
2.3. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19 febbraio 2024, n. 727: i) dichiarò contumace anche il Comune di Sorrento;
ii) dichiarò inammissibile l'appello del IN e rigettò quello della NI e, per l'effetto, confermò l'ordinanza appellata;
iii) condannò il IN e la NI a rifondere a RA RE, UI RE, ME RA e FO ZO le spese del processo d'appello; iv) rigettò le domande di questi
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ultimi volte ad ottenere la condanna degli appellanti ex art. 96, commi 1 e 3, cod. proc. civ. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, quanto al gravame del IN: i) ne considerò <inammissibile, prim'ancora che manifestamente infondato, [...] il secondo motivo»>, con il quale questi aveva sostenuto di non potere essere considerato ineleggibile alla carica di consigliere comunale giacché <[I]e norme in materia di ineleggibilità sono soggette a stretta interpretazione e non possono essere interpretate né in via estensiva né in via analogica» ed egli non ricopriva alcuno degli incarichi «individuati dal legislatore come ostativi all'eleggibilità a Consigliere Comunale», del quale, d'altronde, nemmeno <<viene fatta menzione nel provvedimento qui impugnato». Rimarcò, in proposito, essere «del tutto evidente che le considerazioni sulle quali poggiano queste censure prescindono totalmente dalle ragioni sulla cui base il Giudice di prime cure ha respinto le analoghe obiezioni formulate dal IN a sostegno del ricorso introduttivo del processo di primo grado osservando "come dal tenore del provvedimento adottato [...] dall'Ufficio Elettorale, in persona del presidente dott. Michele Di Martino, sia dato evincere con chiarezza che il IN CO, sulla scorta della condanna riportata, sia stato ritenuto dal predetto Ufficio incandidabile ai sensi dell'art. 10, lett. d), del d.lgs. 235/12", il quale "dispone che non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale ... con ciò evidenziando la sussistenza di una causa di inidoneità del soggetto ad accedere a determinate cariche elettive o a permanere nell'organo elettivo, correlata alla condanna per determinati reati" e prevedendo "una causa particolarissima di ineleggibilità" (cfr. sentenze nn. 407 del 29 ottobre 1992 e n. 141 del 6 maggio 1996), come affermato, a più riprese, dalla stessa Corte Costituzionale, sicché è evidente come la incandidabilità del IN si traduca in una sua ineleggibilità, stante la inidoneità a ricoprire la carica elettiva»; ii) opinò che «Analogo discorso>> valesse per il suo terzo motivo,
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con il quale il menzionato appellante aveva sostenuto «di non essere incandidabile sulla base delle medesime obiezioni in proposito da lui formulate con il ricorso introduttivo del processo di primo grado, cioè, in buona sostanza, contestando l'applicabilità delle previsioni del d.lgs. n. 235/2012 ai delitti colposi, senza prendere nella debita considerazione, quando non addirittura travisando, la parte della motivazione dell'ordinanza appellata in cui vengono diffusamente spiegate le molteplici ragioni per le quali, secondo il primo Giudice, deve ritenersi che l'incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive previsti dal d.lgs. 235/2012 siano nonostante il tenore letterale del titolo di tale provvedimento legislativo («Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitiva di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190>) - applicabili anche a chi, come nel caso del medesimo IN, sia stato definitivamente condannato alla pena della reclusione superiore a sei mesi per il delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p., se aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 9 c.p.>>. In particolare, riportate le puntuali, e condivise, osservazioni del tribunale di segno contrario a quelle del IN, quella corte ritenne che quest'ultimo «aveva l'onere di criticare tali osservazioni individuando chiaramente quelle da lui contestate e specificando le ragioni della loro infondatezza o della loro irrilevanza sulla base di adeguate argomentazioni, il che non può proprio dirsi che sia avvenuto». Con riguardo, invece, all'impugnazione della NI, ne ritenne infondato il secondo motivo, che aveva censurato l'interpretazione data dal tribunale all'art. 10, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 235/2012, considerandola applicabile anche ai condannati con sentenza definitiva per delitti colposi, così violando, a dire della prima, gli artt. 2, 3, 48 e 117 Cost. ed i principi di razionalità e ragionevolezza, nonché l'art. 76 Cost., sicché detta interpretazione era errata e doveva essere corretta limitandone la portata applicativa ai condannati per delitti non colposi o, in subordine, essere sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale. Opinò, in proposito, che
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*anche queste critiche della NI alla decisione del Giudice di prime cure sono inammissibili nella parte in cui non prendono nella debita considerazione la motivazione della sentenza appellata e, per il resto, infondate. Invero, innanzitutto, tenendo conto di quanto già si è detto trattando dell'appello del IN, la decisione appellata certamente non può essere giudicata del tutto priva di motivazione o solo apparentemente motivata. In secondo luogo, va ribadito che la pronuncia di primo grado ha affrontato e condivisibilmente risolto in senso positivo la questione dell'applicabilità dell'art. 10, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 235/2012 anche ai reati (o, più precisamente, ai delitti) colposi, tenendo conto della formulazione letterale di detta norma e del suo raffronto con quella di cui alla successiva lett. e) dello stesso comma, nonché dell'evidente ratio dell'incandidabilità da essa prevista, peraltro comune alla pressoché identica previsione introdotta dall'art. 15, comma 1, lett. c), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e poi trasfusa nell'art. 58, comma 1, lett. c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (articoli, questi ultimi, espressamente abrogati dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. 235/2012, fatta salva la perdurante applicabilità del primo al "personale dipendente dalle regioni"). L'efficacia sostanzialmente non innovativa dell'ordinamento giuridico italiano, per quel che concerne l'incandidabilità alle elezioni comunali, della previsione dell'art. 10, comma 1, lett. d), del d.lgs. 235/2012, poi, evidentemente esclude che questa possa essere giudicata in contrasto con la delega conferita al Governo dalla legge 6 novembre 2012, n. 190. Tale delega, infatti, sarebbe stata violata se il legislatore delegato non avesse ribadito l'incandidabilità alle elezioni comunali dei "condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c)" dello stesso primo comma del citato art. 10, posto che l'art. 1, comma 64, lett. g) ed h), della legge n. 190/2012, dava al legislatore delegato il potere di "operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto
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di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e componente degli organi delle comunità montane, determinata da sentenze definitive di condanna" e di "valutare", per tali cariche, "l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme sociale", ma non anche di eliminare in tutto o in parte quelle preesistenti. Per quanto concerne, invece, la carenza di proporzionalità, indispensabilità, ragionevolezza e razionalità e il conseguente contrasto con gli artt. 2, 3, 48 e 117 Cost. dell'art. 10, co, 1, lett. d), del d.lgs. 235/2012, pure denunciati dalla NI, va, in linea generale, osservato: a) in primo luogo, che, secondo quanto stabilito dall'art. 51 Cost., il cd. diritto di elettorato passivo può ed anzi, più correttamente, deve essere regolato dal legislatore, che pertanto certamente può anche limitarlo, sia pur, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale, se ed in quanto ciò sia razionalmente giustificabile dal fine di tutelare altri interessi costituzionalmente protetti e comunque nel rispetto del principio di uguaglianza (formale e sostanziale); b) in secondo luogo, che la Corte Costituzionale, più volte chiamata a giudicare la legittimità costituzionale, sotto vari profili, della disciplina normativa succedutasi nel tempo in tema di incandidabilità alle cariche elettive pubbliche e di decadenza di diritto dalle stesse in conseguenza della condanna definitiva per determinati reati, nonché di sospensione automatica in caso di condanna non definitiva, ha affermato che il fondamento costituzionale di tali misure va rinvenuto principalmente nell'esigenza di assicurare il buon andamento e l'onorabilità delle amministrazioni pubbliche, tutelata, rispettivamente, dall'art. 97, comma 2, e dall'art. 54, comma 2, Cost. anche al fine di salvaguardare altri valori di primario rango costituzionale, come la tutela della
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libera determinazione degli organi e l'ordine e la sicurezza pubblica;
c) in terzo luogo, che anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha più volte riconosciuto che le limitazioni del cd. diritto di elettorato passivo non sono in contrasto con la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della Libertà Fondamentali se ed in quanto perseguano un legittimo scopo, quale quello di assicurare il buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la libertà decisionale degli organi elettivi pubblici, siano ragionevolmente proporzionate allo scopo perseguito e siano applicate all'esito di procedimenti che garantiscano a chi ne sia colpito di difendersi adeguatamente. Ciò posto, ad avviso di questa Corte, non sussistono valide ragioni per dubitare della legittimità costituzionale, sotto i profili indicati dalla NI o sotto altri profili concretamente rilevanti nel caso di specie, della previsione dell'art. 10, comma 1, lett. d), del d.lgs. 235/2012. L'incandidabilità alle elezioni alle cariche elettive degli enti pubblici locali di chi è stato definitivamente condannato alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti, anche non dolosi, ma commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, pare invero pienamente giustificata dall'esigenza di evitare che il buon funzionamento e la credibilità di detti enti siano messi in pericolo ed inoltre costituisce un effetto di carattere amministrativo di un accertamento divenuto definitivo all'esito di un processo penale e dunque di un processo in cui può ragionevolmente presumersi che chi ne è colpito abbia potuto adeguatamente difendersi davanti ad un giudice terzo, indipendente ed imparziale».
3. Per la cassazione della descritta sentenza hanno proposto separati ricorsi CO IN e ON NI, ciascuno di loro affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Hanno resistito, con unico controricorso, corredato da analoga memoria, RA RE, UI RE, ME RA e FO ZO, mentre tutte le altre parti destinatarie delle notificazioni dei menzionati ricorsi sono rimaste solo intimate.
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3.1. La Prima Sezione civile di questa Corte, investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 25 ottobre/22 novembre 2024, n. 30128, ritenuto, tra l'altro, che «La mancanza di specifici precedenti di legittimità concernenti l'applicabilità, o non, della disposizione di cui all'art. 10, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 235/2012 (cd. Legge Severino) alle fattispecie di delitti colposi (quale quello descritto nella sentenza penale di condanna del IN pronunciata, in sede di rinvio, dalla Corte di appello di Napoli il 25 ottobre 2016, n. 10506/2016) e la particolare rilevanza nomofilattica della relativa questione, rendono opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza», ha disposto in conformità e rinviato la causa nuovo ruolo.
3.2. Successivamente è stata fissata l'odierna pubblica udienza, nell'imminenza della quale il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi inammissibili i primi motivi di ricorso di entrambe le parti ricorrenti e rigettarsi i motivi residui e le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Giova premettere che i ricorsi autonomamente proposti da CO IN e da ON NI avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Napoli n. 727 del 2024 sono stati già riuniti con l'ordinanza interlocutoria n. 30128 del 2024. In quest'ultima, peraltro, sono state spiegate pure le ragioni che hanno imposto la integrazione del contraddittorio, ex art. 331 cod. proc. civ., nei confronti del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, il quale, malgrado la ritualità e tempestività del corrispondente adempimento effettuato dalle parti, non ha svolto difese in questa sede.
2. Va rapidamente disattesa, poi, l'eccezione di improcedibilità del ricorso del IN, come sollevata da RA RE, UI RE, ME RA e FO ZO (cfr. pag. 17-19 del loro controricorso), posto che la decisione di assegnare ai due autonomi ricorsi (contro la medesima sentenza) iscritti a ruolo dalla difesa della NI e del IN un unico numero
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di registro generale altro non è che la conseguenza di ragioni organizzative proprie di questa Corte.
3. Fermo quanto precede, i formulati motivi del ricorso di CO IN denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) <<Violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», contestandosi alla corte partenopea di avere erroneamente dichiarato inammissibile il proprio appello, assumendo che lo stesso non aveva "specificamente contestato" le argomentazioni del tribunale, laddove, invece, l'appellante, in ordine alla inapplicabilità dell'art. 10 comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 235/2012 al caso di specie, rispetto alla pronuncia impugnata che aveva ritenuto insufficiente il dato riferibile al titolo dell'articolo in parola, aveva precisato che il dato letterale era solo uno degli elementi interpretativi, richiamando anche la relazione illustrativa del menzionato d.lgs. che limitava la applicabilità della norma ai reati non colposi. La stessa corte, poi, nemmeno aveva tenuto conto che le eccezioni relative a profili costituzionali e di doverosa interpretazione orientata sono rilevabili d'ufficio e che, quindi, sulla relativa questione, la stessa aveva un ampio potere, addirittura "creativo"; II) «Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, lett. d), del d.lgs. 235/2012. Interpretazione costituzionalmente orientata ovvero questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3, 48, 51 e 117 Cost. e dei principi di razionalità e ragionevolezza;
il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.>>. Si assume che: i) la corte distrettuale non ha indicato gli altri valori costituzionali da bilanciare, ma ha esaurito in (presunta) ratio della legge la non "giustificabile" compressione del diritto rispetto ad un delitto colposo;
ii) tutte le sentenze della Corte costituzionale poste a fondamento della decisione impugnata attengono sempre e solo a reati dolosi di "rilevante allarme sociale" e reati dolosi contro la pubblica amministrazione (peculato, abuso di ufficio, corruzione) e non a fattispecie analoghe di delitti colposi;
iii) la corte territoriale non ha valutato nel giusto contesto i principi di buon andamento ed onorabilità della
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amministrazione, nonché la libera determinazione degli organi e la sicurezza, tenuto conto che l'art. 97 della Costituzione non identifica un diritto "inviolabile" come riconosciuto ad altri diritti e libertà costituzionali, ma costituisce una regola organizzativa, spesso ritenuto recessiva rispetto a questi ultimi;
iv) il Giudice di secondo grado ha richiamato in maniera inadeguata l'art. 97 Cost. ed il buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto non valutato rispetto alla fattispecie esaminata di delitto colposo che la colleghi, come affermato dalla Corte costituzionale a quella ipotesi di "particolarissima causa di ineleggibilità" (Corte cost., sent. n. 407/1992) che, determinando una sostanziale interdizione perpetua, si giustifica "nei casi di indegnità morale"; v) il medesimo Giudice non ha valutato la indispensabilità della misura, laddove non ha tenuto conto che si tratta, attualmente, di un membro dell'organo collegiale politico, privo, cioè, di quei poteri di cui avrebbe abusato o che avrebbe esercitato in violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione o pubblico servizio;
vi) la corte d'appello, infine, ha considerato l'art. 10, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 235/2012 come "norma di chiusura", che si pone in contrasto con la necessaria tassatività delle ipotesi di compressione di valori costituzionali.
3.1. I motivi del ricorso di ON NI, poi, denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Error in procedendo, per violazione degli artt. 111 Cost, 6 CEDU, 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., per omessa, apparente e/o perplessa motivazione. Violazione degli artt. 1 l. cost. n. 1/1948 e 23 della l. n. 87/953», per avere la corte di merito omesso di argomentare su aspetti dirimenti relativi alle questioni di diritto prospettate dall'appellante, odierna ricorrente, sulla base di una motivazione apparente, così configurabile in quanto le relative conclusioni recano formule stereotipate in cui non sono stati indicati gli elementi di "indegnità morale" o di condizionamento delle decisioni dell'organo politico che, secondo la medesima corte, giustificherebbero la incandidabilità di un soggetto condannato per un reato non doloso. Inoltre, è stato utilizzato apoditticamente l'art. 97 Cost come fondamento costituzionale
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e ratio della misura legislativa, senza analizzarne la portata rispetto alla fattispecie concreta. È stata del tutto ignorata, infine, la relazione dei lavori preparatori della cd. legge Severino;
II) <<Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, lett. d), del d.lgs. 235/2012. Interpretazione costituzionalmente orientata ovvero questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3, 48, 51 e 117 Cost. e dei principi di razionalità e ragionevolezza;
il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Trattasi di censura assolutamente analoga, nel suo contenuto complessivo, a quella formulata dal IN con il proprio secondo motivo, al quale, pertanto, può farsi rinvio.
4. Il primo motivo di ricorso del IN è infondato. Esso, invero, è volto a contestare alla corte distrettuale di avere ritenuto inammissibile (anche) il terzo motivo di gravame con il quale l'odierno ricorrente aveva sostenuto di non essere incandidabile sulla base delle medesime obiezioni in proposito da lui formulate con il ricorso introduttivo del processo di primo grado, cioè, in buona sostanza, censurando l'applicabilità delle previsioni del d.lgs. n. 235/2012 ai delitti colposi - <<senza prendere nella debita considerazione, quando non addirittura travisando, la parte della motivazione dell'ordinanza appellata in cui vengono diffusamente spiegate le molteplici ragioni per le quali, secondo il primo Giudice, deve ritenersi che l'incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive previsti dal d.lgs. 235/2012 siano - nonostante il tenore letterale del titolo di tale provvedimento legislativo («Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitiva di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190>) - applicabili anche a chi, come nel caso del medesimo IN, sia stato definitivamente condannato alla pena della reclusione superiore a sei mesi per il delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p., se aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 9 c.p.». Così opinando, dunque, detta corte ha chiaramente voluto intendere
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che il motivo di gravame non era stato formulato in modo specifico, con conseguente violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. e difetto di potestas iudicandi quanto all'esame nel merito (cfr., ex aliis, Cass. n. 8669 del 2025; Cass. n. 32092 del 2024; Cass. nn. 29529, 27388 e 7995 del 2022; Cass., SU, n. 2155 del 2021; Cass. n. 11675 del 2020; Cass. n. 30393 del 2017; Cass. n. 17004 del 2015; Cass., SU, n. 3840 del 2007).
4.1. Orbene, è opportuno rimarcare che (come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. n. 13565 del 2024) il ricorrente per cassazione che intenda impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità di uno dei motivi di gravame, ha l'onere (a) di denunciare l'errore in cui è incorsa la sentenza predetta e (b) di dimostrare che il motivo d'appello, ritenuto non specifico, aveva, invece, i requisiti di cui all'art. 342 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 4024 del 2024; Cass. nn. 35844 e 18776 del 2023; Cass. n. 21514 del 2019; Cass. n. 9243 del 2004; Cass. n. 2749 del 1995). È doveroso evidenziare, altresì, che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado;
non è necessaria, pertanto, l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 13565, 9727, 4024 e 1798 del 2024; Cass. n. 2320 del 2023; Cass. n. 23781 del 2020. Si vedano pure Cass., SU, n. 36481 del 2022 e Cass., SU, n. 27199 del 2017, a tenore delle quali «Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
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affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata»). Invero, essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, cod. proc. civ. prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 13565, 9727 e 4024 del 2024; Cass. n. 2320 del 2023; Cass. n. 21745 del 2006). In definitiva, come significativamente chiarito da Cass. n. 30858 del 2023 (cfr. in motivazione), «I motivi dell'impugnazione - prima e dopo il 2012 - devono quindi non solo indicare il quantum appellatum, ma anche il quia: il motivo d'appello deve allora individuare le parti di cui l'appellante chiede la riforma e gli errori, in iudicando o in procedendo, da cui esse sono inficiate. In breve, si può allora dire, schematizzando, che il motivo di appello è specifico quando, esaminato ex ante, è idoneo a privare la sentenza impugnata della sua base logico-giuridica. Insomma, è come si diceva motivo specifico quello che, valutato ex ante, ossia prima ancora della verifica di fondatezza, possiede l'attitudine a scardinare la ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata: la specificità si riassume, dunque, in ciò, tra il motivo e la sentenza impugnata deve correre una relazione di incompatibilità, di
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reciproca esclusione, nel senso che, ipotizzato il motivo come fondato, allora la sentenza impugnata è necessariamente errata. Non è superfluo aggiungere che il concetto di specificità del motivo di appello, come emergente dalla giurisprudenza di questa Corte, e che il legislatore del 2022 ha non solo espressamente ripristinato ma anche a ampiamente rafforzato, non manifesta alcunché di formalistico od eccessivamente rigido e severo, ed anzi esso costituisce valorizzazione dei poteri delle parti, il che è perfettamente in armonia con principi basilari del nostro processo civile, quali il principio dispositivo, che si realizza anche attraverso la necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ed il principio del contraddittorio» (in termini assolutamente analoghi, si vedano anche, in motivazione, le più recenti Cass. nn. 13565 e 9727 del 2024).
4.2. Tanto premesso, il Collegio osserva che l'esame della sentenza di primo grado e dell'atto di appello del IN, per come entrambi analiticamente riportati nella sentenza oggi impugnata per le relative parti qui di interesse, oltre che da questa Corte comunque consultabili direttamente nel fascicolo di ufficio in ragione della natura processuale della questione posta con il ricorso (che, in sostanza, deduce un error in procedendo. Cfr. Cass. n. 20716 del 2018; Cass. n. 2320 del 2023; Cass. nn. 9727 e 4024 del 2024), consente di apprezzare l'inidoneità della censura mossa dall'appellante, con il già descritto terzo motivo di gravame, a sottoporre a critica adeguata e puntuale la corrispondente parte della statuizione del Tribunale di Torre Annunziata ivi impugnata (ed ampiamente riportate alle pagine 9-10 della sentenza impugnata, da intendersi qui, per brevità, richiamate), e, quindi, la insufficiente specificità della stessa. Infatti, proprio in base a quanto da lui riportato nella sua odierna doglianza, appare evidente che lo stesso si era limitato, in appello, a riproporre le medesime argomentazioni già disattese dal tribunale oplontino senza sottoporre, tuttavia, ad adeguata critica (come affatto condivisibilmente opinato dalla corte territoriale) le motivazioni esposte, sui corrispondenti punti, da
quest'ultimo.
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4.3. Resta solo da aggiungere che la corte partenopea ha pure specificamente disatteso, sotto tutti i profili indicati dalle parti «o sotto altri profili concretamente rilevanti nel caso di specie», le eccezioni di incostituzionalità innanzi ad essa prospettate in relazione all'art. 10, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 235 del 2012, sicché nessun seguito può avere l'assunto del IN secondo cui «[...] la valutazione della contestazione, quanto meno per il motivo riferito all'applicabilità della norma in base ai principi costituzionali richiamati, andava effettuata a prescindere da rigidi formalismi» (cfr. pag. 22 del suo ricorso).
5. Il secondo motivo del ricorso del IN investe, in realtà, il merito della decisione della corte suddetta, l'avere, cioè, quest'ultima, ritenuto applicabile, anche in relazione alla concreta fattispecie dedotta dal menzionato ricorrente (l'essere egli stato condannato per il reato di omicidio colposo plurimo, aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 9, cod. pen.), la previsione di incandidabilità di cui all'art. 10, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 235 del 2012. Va osservato, tuttavia, che, nel giudizio di cassazione, il motivo che, a fronte della dichiarazione di inammissibilità del gravame (come complessivamente accaduto, nella specie, quanto alla corrispondente impugnazione del IN innanzi alla corte distrettuale), attinga direttamente l'apprezzamento di merito operato dal giudice d'appello, senza censurare utilmente l'error in procedendo in cui questi è incorso, così da rimuovere la ragione in rito che aveva impedito la valutazione nel merito delle censure mosse con quella impugnazione, determina l'inammissibilità del (motivo di) ricorso, derivando da una siffatta mancata utile censura il passaggio in giudicato della statuizione di inammissibilità ed il conseguente venir meno dell'interesse della parte a far valere, in sede di legittimità, l'erroneità delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata (cfr. Cass. n. 24550 del 2023). In ogni caso, l'appena indicato motivo del IN contiene argomentazioni assolutamente analoghe a quelle del secondo motivo del
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ricorso della NI, sicché saranno comunque esaminate (sebbene senza ulteriori ripercussioni sulla odierna impugnazione del primo) scrutinandosi quest'ultimo.
6. Venendo, allora, al ricorso della NI, il suo primo motivo si rivela infondato.
6.1. Invero, giova premettere che, come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn. 14102 e 8671 del 2025, nonché, da Cass. nn. 18079, 16448, 15033, 13621, 9807 e 6127 del 2024, la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 19 febbraio 2024), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", - tutte fattispecie concretamente insussistenti, come si dirà oltre, rispetto alla sentenza della corte partenopea oggi impugnata - esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti;
Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022) o di sua "contraddittorietà" (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022). Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell'art. 360, comma 1, n.
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5, cod. proc. civ., l'unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella "insanabile" e l'unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella "insuperabile". In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. nn. 18079, 16117, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Ne deriva che è possibile ravvisare una "motivazione apparente" nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 16117 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017). È noto, poi, che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale dal rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 9807 e 2607 del 2024; Cass. n. 956 del
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2023; Cass. nn. 33961 e 29860 del 2022; Cass. n. 3126 del 2021; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011).
6.2. Orbene, nel caso di specie, la corte distrettuale ha spiegato, affatto esaustivamente (come si è riferito nel § 2.3. dei "Fatti di causa", da intendersi qui riprodotto per intuibili ragioni di sintesi), le ragioni per cui ha disatteso tutte le questioni di diritto prospettate dalla NI. Né rileva, come si è già anticipato, in relazione ad una siffatta tipologia di contestazione, la correttezza della soluzione adottata o la sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 14102 del 2025; Cass. n. 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022) 7. Il secondo motivo del ricorso della NI, - recante argomentazioni assolutamente analoghe a quelle del secondo motivo del ricorso del IN (di cui, però, si è sancita l'inammissibilità richiamandosi il principio desumibile da Cass. n. 24550 del 2023) - si rivela insuscettibile di accoglimento alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso. 7.1. È utile ricordare, innanzitutto, che il d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190", prevede, all'art. 10 (Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali), che: "1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane: a) coloro che hanno
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riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3- quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c); e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza: a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di
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cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente". Ricordato, allora, che, nell'odierna vicenda, il IN, candidato ammesso a partecipare all'elezione diretta del sindaco e dei consiglieri comunali di Sorrento tenutesi nel settembre/ottobre 2020, è stato dichiarato, poi, dall'Ufficio Centrale Elettorale di quel Comune, ineleggibile alla carica di consigliere comunale per essere stato condannato (con sentenza della Corte di appello di Napoli del 25 ottobre 2016, n. 10506, divenuta irrevocabile il 17 febbraio 2017) per il reato di omicidio colposo plurimo, aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 9, cod. pen.), la corrispondente fattispecie deve essere ricompresa tra quelle di cui alla lett. d) del comma 1, del predetto articolo
10.
7.2. È opportuno rimarcare, poi, che, nell'art. 58 del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali;
disposizione abrogata ex art. 17 d.lgs. 235 del 2012), che conteneva la disciplina legislativa previgente delle cause ostative alla candidatura per i rappresentanti degli enti locali, era prevista, alla lettera c) del comma 1, una norma dal contenuto del tutto sovrapponibile a quella contenuta nell'art. 10, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 235 del 2012. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 14707 del 1999; Cass. n. 2896 del 2004) aveva qualificato quella norma, ancorché riferendosi al regime giuridico previgente delle cause d'incandidabilità degli enti locali, come di chiusura in quanto volta "ad impedire l'esclusione dall'area della
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norma inabilitante di comportamenti non specificamente previsti, ma ugualmente lesivi dell'interesse protetto" (cfr. Cass. n. 2896 del 2004).
7.3. Orbene, ad avviso del Collegio, questo intervento ermeneutico è agevolmente applicabile anche al nuovo testo, vale a dire all'art. 10, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 235 del 2012, per evidente identità di contenuto e ratio rispetto a quello precedente. Esso, come già condivisibilmente opinato da Cass. n. 21582 del 2020 (cfr. in motivazione), evidenzia come il confine applicativo della norma è dettato dal tetto della pena inflitta e dalla individuazione di condotte ritenute, in via generale e predeterminata, aventi un grado di offensività non compatibile con la candidatura a cariche elettive negli enti locali ovvero "l'abuso di poteri e la violazione di doveri inerenti alla funzione". Al riguardo deve precisarsi che la formula introduttiva delle cause ostative alla candidatura contenuta nella lettera d) è "delitti commessi". Si tratta di un'indicazione testuale che non esclude il delitto colposo, né espressamente né implicitamente, in quanto i delitti sono punibili sia a titolo di dolo che di colpa (cfr. art. 43 cod. pen.) e perché relativa ad ipotesi di reato non individuate singolarmente ma da enuclearsi sulla base dei due descritti requisiti concorrenti, miranti a creare una categoria di cause d'incandidabilità da selezionare in modo diverso rispetto a quelle fondate esclusivamente sulla predeterminazione delle fattispecie incriminatrici. La ricomprensione nell'ambito applicativo della norma di delitti colposi si rivela, pertanto, corretta e preferibile. Il portato dell'art. 10, comma 1, lett. d) del d.lgs. 235 del 2012, infatti, è già chiaro alla luce dei soli criteri ermeneutici di cui all'art. 12 delle Preleggi, secondo cui, "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore" (comma 1), sicché non necessita dell'applicazione di ulteriori criteri interpretativi. La volontà del legislatore è stata, innegabilmente, quella di escludere dalle cariche elettive i soggetti condannati in via definitiva (sulla definitività
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della sentenza penale si è pronunciata la Corte Cost. con sentenza n. 141/96) per delitti che avrebbero una diretta potenziale interferenza con i compiti che i medesimi soggetti andrebbero a svolgere se fossero eletti a tali cariche. Né l'assenza di specifica indicazione relativa alla limitazione del campo applicativo di tale norma ai soli reati dolosi può considerarsi frutto di svista o di erroneo recepimento della legge delega ed a nulla rilevano, quindi, i lavori parlamentari o la rubrica normativa (ricordandosi, quanto a quest'ultima, che la giurisprudenza di legittimità, in più occasioni e nelle più diverse fattispecie, ha ritenuto che la rubrica d'una norma di legge può costituire, solo nei casi dubbi - tale non essendo, però, quello in esame, in ragione di quanto si è fin qui detto - anch'essa un elemento dal quale l'interprete non può prescindere. Cfr. Cass. n. 2989 del 2022; Cass. nn. 16342 e 15123 del 2007).
7.4. Del resto, la parte dispositiva dell'art. 10, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 235 del 2012 corrisponde a quanto già costituente diritto vigente all'epoca della sua approvazione, posto che, da un lato, l'art. 15, comma 1, lettera c), della legge 19 marzo 1990, n. 55, del pari prevedeva, l'ineleggibilità per i consigli comunali, regionali e provinciali per "c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b)"; dall'altro, si è già detto dell'analogo tenore letterale dell'art. 58 del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali;
disposizione abrogata ex art. 17 d.lgs. 235 del 2012). L'interpretazione letterale e sistematica della norma, dunque, conduce a ritenere, inequivocabilmente, che il Legislatore abbia voluto mantenere inalterato un assetto normativo precedente che prevedeva l'esclusione dall'elettorato passivo (quali candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali o in relazione alle cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, etc.) anche per soggetti riconosciuti responsabili, in via definitiva, di delitti puniti con la pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi allorquando
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commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, senza specificare che deve trattarsi di delitti non colposi, a differenza di quanto previsto dalla lett. e), secondo la quale le medesime esclusioni dall'elettorato passivo valgono per coloro che siano stati definitivamente condannati alla pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo. Alteris verbis, mentre in quest'ultima fattispecie (art. 10, comma 1, lett. e], del d.lgs. n. 235 del 2012) ciò che rileva è la entità della pena (non inferiore a due anni) per delitti soltanto dolosi, nella prima (art. 10, comma 1, lett. d], del medesimo d.lgs.), invece, il confine applicativo della norma è dettato, come si è già spiegato, dal tetto della pena inflitta e dalla individuazione di condotte, dolose o colpose, ritenute, in via generale e predeterminata, aventi un grado di offensività non compatibile con la candidatura a cariche elettive negli enti locali ovvero "l'abuso di poteri e la violazione di doveri inerenti alla funzione". La previsione dell'art. 10, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 235 del 2012, come pure si è già riferito, non ha alcuna portata innovativa (giacché riproduce la pressoché identica previsione introdotta dall'art. 15, comma 1, lett. c], della legge n. 55 del 1990, poi trasfusa nell'art. 58, comma 1, lett. c], del d.lgs. n. 267 del 2000, poi abrogato dal d.lgs. n. 235 del 2012) sicché, si rivela affatto in linea con la delega conferita al Governo dalla legge 6 novembre 2012, n. 190. Infatti, come del tutto condivisibilmente opinato dalla corte partenopea, tale delega <<sarebbe stata violata se il legislatore delegato non avesse ribadito l'incandidabilità alle elezioni comunali dei "condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c)" dello stesso primo comma del citato art. 10, posto che l'art. 1, co. 64, lett. g) ed h), della legge 190/2012, dava al legislatore delegato il potere di "operare una completa ricognizione della normativa
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vigente in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e componente degli organi delle comunità montane, determinata da sentenze definitive di condanna" e di "valutare", per tali cariche, "l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme sociale", ma non anche di eliminare in tutto o in parte quelle preesistenti» (cfr. pag. 13-14 della sentenza impugnata). Si è al cospetto, dunque, di una non irragionevole norma di chiusura del sistema volta a tutelare il buon andamento e la trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni, in quanto diretta ad impedire che queste siano governate da chi sia stato definitivamente condannato alla pena della reclusione superiore a sei mesi per uno o più delitti, anche non colposi, purché aggravati dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, dovendo il disvalore di tali delitti rilevante ai suddetti fini essere individuato proprio nell'abuso di tali poteri o nella violazione di tali doveri (cfr. Cons. St, Sez. II, sent. n. 4575 del 2024; Cons. St., Sez. V, sent. n. 2485 del 2012).
7.5. Va ribadito, infine, ancora una volta in piena sintonia con la corte distrettuale, che: i) il cd. diritto di elettorato passivo deve essere regolato dal Legislatore, il quale, quindi, certamente può anche limitarlo, sia pure, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale, se ed in quanto ciò sia razionalmente giustificabile dal fine di tutelare altri interessi costituzionalmente protetti e comunque nel rispetto del principio di eguaglianza (formale e sostanziale); ii) quella stessa Corte, ripetutamente
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investita di questioni di legittimità costituzionale, sotto vari profili, della disciplina normativa succedutasi nel tempo in tema di incandidabilità alle cariche elettive pubbliche e di decadenza di diritto dalle stesse in conseguenza della condanna definitiva per determinati reati, nonché di sospensione automatica in caso di condanna non definitiva, ha affermato che il fondamento costituzionale di tali misure va rinvenuto principalmente nell'esigenza di assicurare il buon andamento e l'onorabilità delle amministrazioni pubbliche, tutelata, rispettivamente, dall'art. 97, comma 2, e dall'art. 54, comma 2, Cost. anche al fine di salvaguardare altri valori di primario rango costituzionale, come la tutela della libera determinazione degli organi e l'ordine e la sicurezza pubblica (cfr. C. Cost. nn. 197/1993, 288/1993, 141/1996, 132/2001, 25/2002, 352/2008, 118/2013, 276/2016, 35/2021 e 230/2021). Del resto, anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha più volte riconosciuto che le limitazioni del cd. diritto di elettorato passivo non sono in contrasto con la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della Libertà Fondamentali nella misura in cui perseguano un legittimo scopo, quale quello di assicurare il buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la libertà decisionale degli organi elettivi pubblici, siano ragionevolmente proporzionate allo scopo perseguito e siano applicate all'esito di procedimenti che garantiscano a chi ne sia colpito di difendersi adeguatamente (cfr., ad esempio, Corte EDU 17 giugno 2021, sul ricorso 63772/16, AL c. Italia;
Corte EDU 17 giugno 2021, sul ricorso n. 55093/13, SC c. Italia). Proprio alla stregua dei fin qui richiamati principi, quindi, nemmeno sussistono valide ragioni per dubitare della legittimità costituzionale, sia sotto i profili indicati dalla NI sia di altri concretamente rilevanti nel caso di specie, della previsione dell'art. 10, co. 1, lett. d), del d.lgs. 235/2012 (con conseguente manifesta infondatezza della corrispondente eccezione della menzionata ricorrente), atteso che è innegabile che l'incandidabilità alle elezioni alle cariche elettive degli enti pubblici locali di chi è stato
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definitivamente condannato alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti, anche non dolosi, ma commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, risulta assolutamente coerente con l'esigenza di evitare che il buon funzionamento e la credibilità di detti enti siano messi in pericolo.
8. In definitiva, gli odierni ricorsi di CO IN e ON NI devono essere respinti, contestualmente enunciandosi il seguente principio di diritto: <In tema di elettorato passivo, l'art. 10, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 235 del 2012 è privo di portata innovativa e rappresenta una norma, non irragionevole, di chiusura del sistema, in quanto volta a tutelare il buon andamento e la trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di impedire che queste siano governate da chi sia stato definitivamente condannato alla pena ivi prevista per uno o più delitti, dolosi o colposi, purché aggravati dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, dovendo il disvalore di tali delitti, rilevante ai suddetti fini, essere individuato proprio nell'abuso di tali poteri o nella violazione di quei doveri».
8.1. Le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate (nessuna pronuncia, invece, essendo ipotizzabile relativamente a quelle rimaste solo intimate), stante la novità della questione giuridica affrontata.
8.2. Deve darsi atto, infine, - come chiaramente consentito da Cass., SU, n. 4315 del 2020, rv. 657198-06 - che, giusta la previsione di cui all'art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 150 del 2011, gli atti dell'odierno procedimento sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
8.3. Da ultimo, va disposta, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
PER QUESTI MOTIVI
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La Corte rigetta i ricorsi di CO IN e di ON NI. Compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 27 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Eduardo Campese
La Presidente
MA AC
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