CASS
Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2023, n. 27343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27343 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AT CA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/sentite le conclusioni del Procuratore generale, dott. N. Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 27343 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 14/04/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di AR GA di detrazione dalla pena ancora da espiare del periodo di 180 giorni, al medesimo concesso a titolo di liberazione anticipata come maturata e riconosciuta in relazione al periodo di due anni di espiazione pena (2 giugno 2006 — 2 giugno 2008) relativo ad altra sentenza di condanna, la cui pena è già stata interamente scontata dal richiedente. La richiesta di detrazione è stata disattesa dalla Procura generale sul presupposto che risulta pendente innanzi alla Corte di cassazione il ricorso avverso il provvedimento della Corte di appello che ha disposto la scarcerazione di AR GA. Giova quindi premettere che AR GA è stato condannato, con due diverse sentenze, per partecipazione ad associazione di tipo mafioso, con una (sentenza A) alla pena di anni 8 di reclusione con riguardo al fatto commesso in Siderno sino al dicembre 1992; con una seconda (sentenza B) alla pena di anni undici di reclusione, con riguardo al fatto commesso in Siderno, in Toronto e Canada, dall'anno 2004 fino all'anno 2010. Tra i delitti associativi è stata riconosciuta la continuazione con provvedimento del 20 luglio 2021 e la pena è stata rideterminata nei seguenti termini: - pena base di anni 11 di reclusione per il reato di cui alla sentenza B), con un aumento, pari ad anni 6 e mesi 6 di reclusione rispetto alla originaria condanna ad anni 8 di reclusione, per il delitto di cui alla sentenza A), per una pena complessiva di anni 17 e mesi 6 di reclusione. Con lo stesso provvedimento del 20 luglio 2021 è stata disposta la scarcerazione di AR GA sul rilievo che, secondo quanto risulta dal certificato DAP, la pena come determinata a seguito della riconosciuta continuazione era inferiore al pre-sofferto, già scontato. Il Procuratore generale ha proposto ricorso avverso il provvedimento di scarcerazione, rilevando che AR GA deve ancora espiare un residuo di pena in ordine al delitto di cui alla sentenza B), senza che tale periodo di pena possa essere ritenuto "coperto" a titolo di fungibilità ex art. 657 cod. proc. pen. dal periodo di espiazione della pena, patita per il delitto, di cui alla sentenza sub A), che, a seguito della riconosciuta continuazione, è stata ridotta da 8 anni ad anni 6 e mesi 6 di reclusione. Il delitto di cui alla sentenza B), infatti, è stato commesso, non solo dopo la commissione del delitto sub A), ma anche dopo la totale espiazione della pena, inerente all'appena indicato delitto. In questo contesto si è inserita la richiesta di detrazione, a titolo di fungibilità, sulla pena ancora da espiare di cui alla sentenza sub B), del periodo concesso a titolo di liberazione anticipata in relazione al periodo di due anni di espiazione della pena di cui alla sentenza sub A). È quindi intervenuta la sentenza della Corte di cassazione che ha annullato con rinvio l'ordinanza di scarcerazione proprio in ragione del disposto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., dal momento che il delitto di cui alla sentenza sub B) è stato commesso dopo la totale espiazione della pena inerente al delitto di cui alla sentenza sub A). La Corte di appello ha quindi revocato l'ordine di scarcerazione e gli atti sono stati rimessi alla Procura generale. 2. Tanto premesso, la Corte di appello ha rilevato che il periodo di liberazione anticipata, di cui alla richiesta, è stato già detratto dalla pena in espiazione per i reati oggetto della sentenza sub A), con rimodulazione del periodo di espiazione per quei reati alla data del 17 luglio 2008, in luogo dal già determinato termine finale del 13 gennaio 2009. Quando iniziò il primo periodo di detenzione per i reati di cui alla sentenza sub B), e cioè il 14 dicembre 2010, AR GA era stato già definitivamente scarcerato per i reati della sentenza di cui al capo A). A ciò deve aggiungersi che il divieto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. opera anche in riguardo ad ogni periodo di detenzione che è stato espiato integralmente prima della commissione del reato sulla cui pena si richiede la fungibilità della liberazione anticipata imputabile a quel periodo di espiazione. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di AR GA che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Anzitutto va considerato che il titolo esecutivo conseguente al riconoscimento della continuazione è unico e al suo interno riprendono vigore - ai fini del favor rei - anche le pene già espiate che siano in esso incluse e con esse, ovviamente, anche il beneficio della liberazione anticipata concessa e detratta dalla pena interamente espiata ma portata in continuazione con altra in corso di esecuzione. Quindi va osservato che il periodo di aumento per continuazione non può essere considerato pena senza titolo e di conseguenza il requisito dell'anteriorità della consumazione del reato oggetto della condanna ancora da espiare e in relazione alla quale rendere operativo il principio della fungibilità è nel caso in esame inconferente. Il beneficio della liberazione anticipata, pari a 180 giorni, è, come ammesso dall'ordinanza impugnata, relativo alla pena di 6 anni e 6 mesi interamente espiata e riconosciuta in continuazione con gli 11 anni determinati per il reato più grave. 2 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Non è dubbio che il periodo di liberazione anticipata di cui si chiede lo scomputo dalla pena in espiazione si riferisca alla detenzione patita per pena afferente ad altra condanna, relativa a reato poi ritenuto satellite rispetto a quello, più grave, della condanna in espiazione, successivamente commesso. La liberazione anticipata ha operato, e non avrebbe potuto essere diversamente, in riferimento alla pena in espiazione e al titolo allora in esecuzione;
il riconoscimento del vincolo della continuazione con un reato successivamente commesso, per quanto unifichi gli episodi in una unica figura e determini l'unificazione del titolo esecutivo, si scontra comunque con la necessità di tener ferma la regola secondo cui sono in ogni caso computate, nella determinazione della pena da eseguire, soltanto "la custodia cautelare subìta a o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire" - art. 657, comma 4, cod. proc. pen. -. La liberazione anticipata relativa ad una espiazione di pena precedente alla commissione del reato posto in continuazione - si ribadisce che l'espiazione della pena per il primo reato ha riguardato il periodo dal 2 giugno 2006 al 2 giugno 2008 e che il reato associativo successivamente commesso si è esteso dal 2004 al 2010 - non può rilevare nella determinazione della pena da espiare in riferimento al reato più grave successivo, commesso dopo l'acquisizione di un preteso credito di pena derivante dal riconoscimento del periodo di liberazione anticipata accessorio ad una precedente espiazione. 3. Occorre infatti tener conto del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per il quale "ai fini del computo della fungibilità della pena di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., nel caso di riconoscimento della continuazione tra reati commessi e giudicati in tempi diversi, l'esecuzione di pena o custodia cautelare avvenuta per uno di essi è valutata con esclusivo riferimento al singolo reato cui detta esecuzione si riferisce e non al trattamento determinato per effetto della continuazione. (In motivazione la Corte ha specificato che, quanto al calcolo della pena complessiva da espiare, occorre sottrarre il pre-sofferto per i reati-satellite uniti in continuazione al reato più grave successivo nei limiti del 3 minor periodo corrispondente all'aumento di pena rispetto ad essi applicato)" - Sez. 1, n. 18308 del 23/02/2018, Rv. 273133 -; v., anche, Sez. 1, n. 5537 del 11/11/1998, dep. 1999, Rv. 212215, per la quale "quando è applicata la continuazione tra reati commessi e giudicati in tempi diversi e per uno dei quali vi è stata esecuzione di pena o custodia cautelare, quest'ultima, nel giudizio di fungibilità, è valutata con riferimento al reato per il quale è stata applicata, in modo autonomo rispetto al trattamento determinato dalla continuazione. Ciò perché, altrimenti, sarebbe violato il principio (sancito dall'art.657, comma 4, c.p.p.) di non consentire ad alcuno di fruire di crediti di pena che possano agevolare la commissione di fatti criminosi nella consapevolezza della assenza di conseguenze sanzionatorie. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice della esecuzione che aveva calcolato in favore del condannato non l'intero periodo di detenzione subito per i reati minori, ma soltanto il minor periodo corrispondente all'aumento di pena per essi applicato in sede di continuazione con un reato più grave successivamente commesso)". 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 14 aprile 2023.
lette/sentite le conclusioni del Procuratore generale, dott. N. Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 27343 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 14/04/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di AR GA di detrazione dalla pena ancora da espiare del periodo di 180 giorni, al medesimo concesso a titolo di liberazione anticipata come maturata e riconosciuta in relazione al periodo di due anni di espiazione pena (2 giugno 2006 — 2 giugno 2008) relativo ad altra sentenza di condanna, la cui pena è già stata interamente scontata dal richiedente. La richiesta di detrazione è stata disattesa dalla Procura generale sul presupposto che risulta pendente innanzi alla Corte di cassazione il ricorso avverso il provvedimento della Corte di appello che ha disposto la scarcerazione di AR GA. Giova quindi premettere che AR GA è stato condannato, con due diverse sentenze, per partecipazione ad associazione di tipo mafioso, con una (sentenza A) alla pena di anni 8 di reclusione con riguardo al fatto commesso in Siderno sino al dicembre 1992; con una seconda (sentenza B) alla pena di anni undici di reclusione, con riguardo al fatto commesso in Siderno, in Toronto e Canada, dall'anno 2004 fino all'anno 2010. Tra i delitti associativi è stata riconosciuta la continuazione con provvedimento del 20 luglio 2021 e la pena è stata rideterminata nei seguenti termini: - pena base di anni 11 di reclusione per il reato di cui alla sentenza B), con un aumento, pari ad anni 6 e mesi 6 di reclusione rispetto alla originaria condanna ad anni 8 di reclusione, per il delitto di cui alla sentenza A), per una pena complessiva di anni 17 e mesi 6 di reclusione. Con lo stesso provvedimento del 20 luglio 2021 è stata disposta la scarcerazione di AR GA sul rilievo che, secondo quanto risulta dal certificato DAP, la pena come determinata a seguito della riconosciuta continuazione era inferiore al pre-sofferto, già scontato. Il Procuratore generale ha proposto ricorso avverso il provvedimento di scarcerazione, rilevando che AR GA deve ancora espiare un residuo di pena in ordine al delitto di cui alla sentenza B), senza che tale periodo di pena possa essere ritenuto "coperto" a titolo di fungibilità ex art. 657 cod. proc. pen. dal periodo di espiazione della pena, patita per il delitto, di cui alla sentenza sub A), che, a seguito della riconosciuta continuazione, è stata ridotta da 8 anni ad anni 6 e mesi 6 di reclusione. Il delitto di cui alla sentenza B), infatti, è stato commesso, non solo dopo la commissione del delitto sub A), ma anche dopo la totale espiazione della pena, inerente all'appena indicato delitto. In questo contesto si è inserita la richiesta di detrazione, a titolo di fungibilità, sulla pena ancora da espiare di cui alla sentenza sub B), del periodo concesso a titolo di liberazione anticipata in relazione al periodo di due anni di espiazione della pena di cui alla sentenza sub A). È quindi intervenuta la sentenza della Corte di cassazione che ha annullato con rinvio l'ordinanza di scarcerazione proprio in ragione del disposto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., dal momento che il delitto di cui alla sentenza sub B) è stato commesso dopo la totale espiazione della pena inerente al delitto di cui alla sentenza sub A). La Corte di appello ha quindi revocato l'ordine di scarcerazione e gli atti sono stati rimessi alla Procura generale. 2. Tanto premesso, la Corte di appello ha rilevato che il periodo di liberazione anticipata, di cui alla richiesta, è stato già detratto dalla pena in espiazione per i reati oggetto della sentenza sub A), con rimodulazione del periodo di espiazione per quei reati alla data del 17 luglio 2008, in luogo dal già determinato termine finale del 13 gennaio 2009. Quando iniziò il primo periodo di detenzione per i reati di cui alla sentenza sub B), e cioè il 14 dicembre 2010, AR GA era stato già definitivamente scarcerato per i reati della sentenza di cui al capo A). A ciò deve aggiungersi che il divieto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. opera anche in riguardo ad ogni periodo di detenzione che è stato espiato integralmente prima della commissione del reato sulla cui pena si richiede la fungibilità della liberazione anticipata imputabile a quel periodo di espiazione. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di AR GA che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Anzitutto va considerato che il titolo esecutivo conseguente al riconoscimento della continuazione è unico e al suo interno riprendono vigore - ai fini del favor rei - anche le pene già espiate che siano in esso incluse e con esse, ovviamente, anche il beneficio della liberazione anticipata concessa e detratta dalla pena interamente espiata ma portata in continuazione con altra in corso di esecuzione. Quindi va osservato che il periodo di aumento per continuazione non può essere considerato pena senza titolo e di conseguenza il requisito dell'anteriorità della consumazione del reato oggetto della condanna ancora da espiare e in relazione alla quale rendere operativo il principio della fungibilità è nel caso in esame inconferente. Il beneficio della liberazione anticipata, pari a 180 giorni, è, come ammesso dall'ordinanza impugnata, relativo alla pena di 6 anni e 6 mesi interamente espiata e riconosciuta in continuazione con gli 11 anni determinati per il reato più grave. 2 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Non è dubbio che il periodo di liberazione anticipata di cui si chiede lo scomputo dalla pena in espiazione si riferisca alla detenzione patita per pena afferente ad altra condanna, relativa a reato poi ritenuto satellite rispetto a quello, più grave, della condanna in espiazione, successivamente commesso. La liberazione anticipata ha operato, e non avrebbe potuto essere diversamente, in riferimento alla pena in espiazione e al titolo allora in esecuzione;
il riconoscimento del vincolo della continuazione con un reato successivamente commesso, per quanto unifichi gli episodi in una unica figura e determini l'unificazione del titolo esecutivo, si scontra comunque con la necessità di tener ferma la regola secondo cui sono in ogni caso computate, nella determinazione della pena da eseguire, soltanto "la custodia cautelare subìta a o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire" - art. 657, comma 4, cod. proc. pen. -. La liberazione anticipata relativa ad una espiazione di pena precedente alla commissione del reato posto in continuazione - si ribadisce che l'espiazione della pena per il primo reato ha riguardato il periodo dal 2 giugno 2006 al 2 giugno 2008 e che il reato associativo successivamente commesso si è esteso dal 2004 al 2010 - non può rilevare nella determinazione della pena da espiare in riferimento al reato più grave successivo, commesso dopo l'acquisizione di un preteso credito di pena derivante dal riconoscimento del periodo di liberazione anticipata accessorio ad una precedente espiazione. 3. Occorre infatti tener conto del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per il quale "ai fini del computo della fungibilità della pena di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., nel caso di riconoscimento della continuazione tra reati commessi e giudicati in tempi diversi, l'esecuzione di pena o custodia cautelare avvenuta per uno di essi è valutata con esclusivo riferimento al singolo reato cui detta esecuzione si riferisce e non al trattamento determinato per effetto della continuazione. (In motivazione la Corte ha specificato che, quanto al calcolo della pena complessiva da espiare, occorre sottrarre il pre-sofferto per i reati-satellite uniti in continuazione al reato più grave successivo nei limiti del 3 minor periodo corrispondente all'aumento di pena rispetto ad essi applicato)" - Sez. 1, n. 18308 del 23/02/2018, Rv. 273133 -; v., anche, Sez. 1, n. 5537 del 11/11/1998, dep. 1999, Rv. 212215, per la quale "quando è applicata la continuazione tra reati commessi e giudicati in tempi diversi e per uno dei quali vi è stata esecuzione di pena o custodia cautelare, quest'ultima, nel giudizio di fungibilità, è valutata con riferimento al reato per il quale è stata applicata, in modo autonomo rispetto al trattamento determinato dalla continuazione. Ciò perché, altrimenti, sarebbe violato il principio (sancito dall'art.657, comma 4, c.p.p.) di non consentire ad alcuno di fruire di crediti di pena che possano agevolare la commissione di fatti criminosi nella consapevolezza della assenza di conseguenze sanzionatorie. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice della esecuzione che aveva calcolato in favore del condannato non l'intero periodo di detenzione subito per i reati minori, ma soltanto il minor periodo corrispondente all'aumento di pena per essi applicato in sede di continuazione con un reato più grave successivamente commesso)". 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 14 aprile 2023.