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Sentenza 13 febbraio 2023
Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2023, n. 5931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5931 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ER RO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/01/2022 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL De AS che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
sentito per il ricorrente l'avvocato Pier Gerardo Santoro, in sostituzione dell'avvocato Alessandro Diddi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. RO ER propone ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza del 26 gennaio 2022 della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione nella parte in cui ha dichiarato inammissibile e/c rigettato il ricorso relativo alla confisca dell'intero albergo Ogliastra Beach situato in località Foddini del Comune di Cardedu;
del 756 delle quote della Cala Luas s. r.l. nonché dei conti Penale Sent. Sez. 6 Num. 5931 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 19/01/2023 correnti intestati a Costa IBA s.r.l. di ER RO e personalmente a ER RO. 2. Il ricorrente, ricostruite le conclusioni in punto di confisca della sentenza di primo grado e di quella di appello, denuncia l'errore percettivo in cui sarebbe incorsa la sentenza della Corte di Cassazione secondo la quale la confisca era stata disposta sia ai sensi dell'art. 648 -quater cod. pen. sia ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. ritenendo, altresì, che, con motivi di ricorso, il ER avesse contestato solo la confisca diretta, senza contestare i presupposti della confisca cd. allargata. L'errore di percezione della Corte di Cassazione, prosegue il ricorrente, in realtà non è attribuibile all'atto di impugnazione proposto dal ER ma è speculare alle sentenze di merito rispetto alle quali, sia in grado di appello c:he con il ricorso, si era contestata proprio la mancanza di motivazione della disposta confisca. In particolare il giudice di primo grado, nel disporre la confisca, non aveva spiegato se la decisione si fondasse "sul sequestro diretto, per equivalente o per sproporzione", censura devoluta alla Corte di appello che, sulla scorta delle medesime argomentazione del Tribunale di Lanusei, aveva confermato la confisca a norma dell'art. 648 -quater cod. pen.. I giudici di legittimità consideravano tamquam non essent non solo le argomentazioni fornite dalla difesa ma anche "le prove presenti in atti" pacificamente acquisite e costituite dalle circostanze che l'hotel Ogliastra Beach era stato realizzato su un terreno pervenuto a ER a titolo successorio, ricorrendo ad un mutuo e ad altri finanziamenti leciti e che le somme che NA aveva bonificato al ER pervenivano da un conto corrente "lecito" dell'NA che l'autorità giudiziaria non aveva mai confiscato. Sostiene, conclusivamente, che buona parte delle somme impiegate nella realizzazione dell'hotel erano di provenienza lecita;
che i giudici del merito avevano argomentato la confisca, facendo ricorso alla disposizione di cui all'art. 648 -quater cod. pen. e, quindi, su un presupposto giuridicamente inesistente senza mai porsi il problema del quantum confiscato e sotto tale angolazione la Corte di Cassazione avrebbe dovuto esaminare la legittimità della confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. RO ER è stato definitivamente condannato per il reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. per avere, attraverso le operazioni bancarie descritte al capo 49) dell'imputazione, impiegato nella realizzazione e gestione dell'albergo Ogliastra Beach il denaro provento di reati di rapina e associazione a delinquere 2 finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti per i quali è intervenuta condanna nei confronti di NN NA. La Seconda Sezione penale di questa Corte (cfr. pag. 78 della sentenza del 26 gennaio 2022) ha esaminato il motivo di ricorso (già riportato a pag. 36, punto 20.3 del Ritenuto in fatto) in relazione alla disposta confisca dell'hotel Ogliastra Beach ed ha dato atto che la Corte di appello aveva ribadito che la misura di sicurezza era stata disposta sia ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen. in quanto l'intera struttura alberghiera costituisce il profitto o il prodotto del delitto di reimpiego dei proventi illeciti dell'effettivo proprietario NN NA, sia ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. che prevede la confisca obbligatoria nel caso di accertata responsabilità in ordine al delitto di impiego di fondi di provenienza illecita del denaro e dei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui risulta essere titolare o avere la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito. Ha, pertanto, concluso per la inammissibilità del motivo di ricorso, richiamando consolidate affermazioni della giurisprudenza di legittimità, poiché il ricorrente aveva contestato soltanto la confisca diretta e non anche la confisca allargata, "su cui il ricorso era silente". Il ricorso era, pertanto, aspecifico avendo censurato solo una delle ragioni della decisione, ragioni autonome ed autosufficienti, che, pertanto, avrebbero dovuto essere entrambe oggetto dell'impugnazione. 2.Costituisce principio di diritto consolidato, calibrato sull'aspetto che viene in rilievo con l'odierno ricorso in cui si denuncia l'omesso esame di un motivo di ricorso, quello che l'errore di fatto rilevante ai fini del ricorso straordinario inerisce ad "una vera e propria svista materiale, ossia una disat:tenzione di ordine meramente percettivo [...] che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza" di uno specifico motivo di impugnazione "immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso" e, inoltre, dotato del requisito della "decísività" (Sez. U, n. 16103 del 27 marzo 2002, Basile). Ritiene il Collegio che le argomentazioni svolte con l'odierno ricorso, lette attraverso la nozione dell'errore di fatto, si risolvono nella prospettazione di motivi generici e manifestamente infondati. Il ricorrente non contesta l'assunto sul quale è fondata la decisione della Seconda Sezione penale (che, cioè, la confisca dell'hotel Ogliastra Beach era stata disposta anche come confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.) deducendo invece che era generica la motivazione sul punto sia della sentenza di primo grado (che si limitava a richiamare tutte le disposizioni del codice in materia di confisca) 3 sia quella di appello e in conclusione sostiene che la difesa aveva potuto svolgere le proprie motivate conclusioni solo sulla confisca obbligatoria Si tratta di un rilievo aspecifico perché non si confronta con l'affermazione della sentenza della Seconda Sezione Penale - viceversa molto netta nell'affermare che la sentenza di appello aveva ribadito che la confisca era stata disposta ....anche in forza dell'art. 240-bis cod. pen.. Osserva, inoltre, il Collegio che la stessa prospettazione svolta dal ricorrente finisce con l'escludere la sussistenza di un errore - nell'accezione che si è innanzi individuata come mancato esame di un motivo esistente ma sfuggito al giudice - dal momento che la genericità della sentenza di appello e la mancanza di motivazione sui presupposti della confisca cd. allargata avrebbero potuto e dovuto costituire, di per se stesse, se sussistenti, motivo di ricorso per cassazione, in realtà mai proposto per ammissione dello stesso ricorrente. Il ricorrente assume, inoltre, che la Seconda Sezione è incorsa in errore perché non aveva esaminato la censura difensiva che si fondava sulla completa mancanza dei presupposti applicativi della confisca ai sensi dell'art. 648 quater cod. pen. e che la Corte ha trascurato sia le argomentazioni difensive che le prove, esistenti in atti, che documentavano come buona parte delle somme impiegate nella realizzazione e gestione della struttura alberghiera erano frutto di denaro lecito. La mancata valutazione dei presupposti della confisca di cui all'art. 648-quater cod. pen., denunciata dal ricorrente, non è configurabile come frutto di un errore, derivante dall'omesso esame del motivo, poiché la sentenza impugnata ha ritenuto che le argomentazioni del ricorrente non potessero essere oggetto di esame dal momento che il ricorso non si confrontava con la duplicità delle ragioni che avevano determinato il provvedimento ablativo. La decisione della Seconda Sezione si è dunque fermata, non per un errore di fatto ma in applicazione di principi di giurisprudenza pacifici, alla valutazione di ammissibilità del motivo di impugnazione che, conseguentemente, anche per la parte relativa al vizio di violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 648 quater cod. pen., non poteva costituire oggetto di esame. In conclusione, ritiene il Collegio che il ricorrente non indica quale fosse il motivo di ricorso immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso originario che la Seconda Sezione Penale avrebbe pretermesso e che, intuibilmente„ stante il contenuto della sentenza oggetto di ricorso, e in comparazione con il motivo riportato a pag. 36 (che effettivamente denunciava l'erronea applicazione della confisca di cui all'art. 648- quater cod. pen.) avrebbe dovuto essere relativo alla enunciazione della 4 insussistenza dei presupposti per l'adozione della confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. Correttamente, pertanto, sulla scorta della ritenuta aspecificità del motivo al confronto con le ragioni della decisione impugnata, il Collegio della Seconda Sezione penale ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso proposto e, quindi non ha esaminato il motivo relativo alla confisca ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen. sicchè non si è in presenza di una svista del giudice della Corte di Cassazione, di ordine meramente percettivo, che • abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza di uno specifico motivo. Ciò è tanto più vero perché, in presenza di motivi involgenti l'esame di tematiche complesse — quali, nel caso, la legittimità della disposta confisca dell'hotel Ogliastra Beach sia come confisca diretta che come confisca cd. allargata - il giudice di legittimità era chiamato ad una interpretazione dell'atto di ricorso, del motivo dedotto e delle sue ragioni giustificative svolgendo un'attività di esame il cui risultato è frutto di un'attività valutativa in diritto - che il ricorrente assume errata — e che non può dare luogo ad un errore percettivo non essendo né frutto di una vera e propria svista che abbia causato l'erronea supposizione della inesistenza della censura né può ritenersi che l'omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e che da tale mancata lettura discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo. 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2023 Il Consiglierer elatore (---p Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL De AS che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
sentito per il ricorrente l'avvocato Pier Gerardo Santoro, in sostituzione dell'avvocato Alessandro Diddi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. RO ER propone ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza del 26 gennaio 2022 della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione nella parte in cui ha dichiarato inammissibile e/c rigettato il ricorso relativo alla confisca dell'intero albergo Ogliastra Beach situato in località Foddini del Comune di Cardedu;
del 756 delle quote della Cala Luas s. r.l. nonché dei conti Penale Sent. Sez. 6 Num. 5931 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 19/01/2023 correnti intestati a Costa IBA s.r.l. di ER RO e personalmente a ER RO. 2. Il ricorrente, ricostruite le conclusioni in punto di confisca della sentenza di primo grado e di quella di appello, denuncia l'errore percettivo in cui sarebbe incorsa la sentenza della Corte di Cassazione secondo la quale la confisca era stata disposta sia ai sensi dell'art. 648 -quater cod. pen. sia ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. ritenendo, altresì, che, con motivi di ricorso, il ER avesse contestato solo la confisca diretta, senza contestare i presupposti della confisca cd. allargata. L'errore di percezione della Corte di Cassazione, prosegue il ricorrente, in realtà non è attribuibile all'atto di impugnazione proposto dal ER ma è speculare alle sentenze di merito rispetto alle quali, sia in grado di appello c:he con il ricorso, si era contestata proprio la mancanza di motivazione della disposta confisca. In particolare il giudice di primo grado, nel disporre la confisca, non aveva spiegato se la decisione si fondasse "sul sequestro diretto, per equivalente o per sproporzione", censura devoluta alla Corte di appello che, sulla scorta delle medesime argomentazione del Tribunale di Lanusei, aveva confermato la confisca a norma dell'art. 648 -quater cod. pen.. I giudici di legittimità consideravano tamquam non essent non solo le argomentazioni fornite dalla difesa ma anche "le prove presenti in atti" pacificamente acquisite e costituite dalle circostanze che l'hotel Ogliastra Beach era stato realizzato su un terreno pervenuto a ER a titolo successorio, ricorrendo ad un mutuo e ad altri finanziamenti leciti e che le somme che NA aveva bonificato al ER pervenivano da un conto corrente "lecito" dell'NA che l'autorità giudiziaria non aveva mai confiscato. Sostiene, conclusivamente, che buona parte delle somme impiegate nella realizzazione dell'hotel erano di provenienza lecita;
che i giudici del merito avevano argomentato la confisca, facendo ricorso alla disposizione di cui all'art. 648 -quater cod. pen. e, quindi, su un presupposto giuridicamente inesistente senza mai porsi il problema del quantum confiscato e sotto tale angolazione la Corte di Cassazione avrebbe dovuto esaminare la legittimità della confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. RO ER è stato definitivamente condannato per il reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. per avere, attraverso le operazioni bancarie descritte al capo 49) dell'imputazione, impiegato nella realizzazione e gestione dell'albergo Ogliastra Beach il denaro provento di reati di rapina e associazione a delinquere 2 finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti per i quali è intervenuta condanna nei confronti di NN NA. La Seconda Sezione penale di questa Corte (cfr. pag. 78 della sentenza del 26 gennaio 2022) ha esaminato il motivo di ricorso (già riportato a pag. 36, punto 20.3 del Ritenuto in fatto) in relazione alla disposta confisca dell'hotel Ogliastra Beach ed ha dato atto che la Corte di appello aveva ribadito che la misura di sicurezza era stata disposta sia ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen. in quanto l'intera struttura alberghiera costituisce il profitto o il prodotto del delitto di reimpiego dei proventi illeciti dell'effettivo proprietario NN NA, sia ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. che prevede la confisca obbligatoria nel caso di accertata responsabilità in ordine al delitto di impiego di fondi di provenienza illecita del denaro e dei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui risulta essere titolare o avere la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito. Ha, pertanto, concluso per la inammissibilità del motivo di ricorso, richiamando consolidate affermazioni della giurisprudenza di legittimità, poiché il ricorrente aveva contestato soltanto la confisca diretta e non anche la confisca allargata, "su cui il ricorso era silente". Il ricorso era, pertanto, aspecifico avendo censurato solo una delle ragioni della decisione, ragioni autonome ed autosufficienti, che, pertanto, avrebbero dovuto essere entrambe oggetto dell'impugnazione. 2.Costituisce principio di diritto consolidato, calibrato sull'aspetto che viene in rilievo con l'odierno ricorso in cui si denuncia l'omesso esame di un motivo di ricorso, quello che l'errore di fatto rilevante ai fini del ricorso straordinario inerisce ad "una vera e propria svista materiale, ossia una disat:tenzione di ordine meramente percettivo [...] che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza" di uno specifico motivo di impugnazione "immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso" e, inoltre, dotato del requisito della "decísività" (Sez. U, n. 16103 del 27 marzo 2002, Basile). Ritiene il Collegio che le argomentazioni svolte con l'odierno ricorso, lette attraverso la nozione dell'errore di fatto, si risolvono nella prospettazione di motivi generici e manifestamente infondati. Il ricorrente non contesta l'assunto sul quale è fondata la decisione della Seconda Sezione penale (che, cioè, la confisca dell'hotel Ogliastra Beach era stata disposta anche come confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.) deducendo invece che era generica la motivazione sul punto sia della sentenza di primo grado (che si limitava a richiamare tutte le disposizioni del codice in materia di confisca) 3 sia quella di appello e in conclusione sostiene che la difesa aveva potuto svolgere le proprie motivate conclusioni solo sulla confisca obbligatoria Si tratta di un rilievo aspecifico perché non si confronta con l'affermazione della sentenza della Seconda Sezione Penale - viceversa molto netta nell'affermare che la sentenza di appello aveva ribadito che la confisca era stata disposta ....anche in forza dell'art. 240-bis cod. pen.. Osserva, inoltre, il Collegio che la stessa prospettazione svolta dal ricorrente finisce con l'escludere la sussistenza di un errore - nell'accezione che si è innanzi individuata come mancato esame di un motivo esistente ma sfuggito al giudice - dal momento che la genericità della sentenza di appello e la mancanza di motivazione sui presupposti della confisca cd. allargata avrebbero potuto e dovuto costituire, di per se stesse, se sussistenti, motivo di ricorso per cassazione, in realtà mai proposto per ammissione dello stesso ricorrente. Il ricorrente assume, inoltre, che la Seconda Sezione è incorsa in errore perché non aveva esaminato la censura difensiva che si fondava sulla completa mancanza dei presupposti applicativi della confisca ai sensi dell'art. 648 quater cod. pen. e che la Corte ha trascurato sia le argomentazioni difensive che le prove, esistenti in atti, che documentavano come buona parte delle somme impiegate nella realizzazione e gestione della struttura alberghiera erano frutto di denaro lecito. La mancata valutazione dei presupposti della confisca di cui all'art. 648-quater cod. pen., denunciata dal ricorrente, non è configurabile come frutto di un errore, derivante dall'omesso esame del motivo, poiché la sentenza impugnata ha ritenuto che le argomentazioni del ricorrente non potessero essere oggetto di esame dal momento che il ricorso non si confrontava con la duplicità delle ragioni che avevano determinato il provvedimento ablativo. La decisione della Seconda Sezione si è dunque fermata, non per un errore di fatto ma in applicazione di principi di giurisprudenza pacifici, alla valutazione di ammissibilità del motivo di impugnazione che, conseguentemente, anche per la parte relativa al vizio di violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 648 quater cod. pen., non poteva costituire oggetto di esame. In conclusione, ritiene il Collegio che il ricorrente non indica quale fosse il motivo di ricorso immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso originario che la Seconda Sezione Penale avrebbe pretermesso e che, intuibilmente„ stante il contenuto della sentenza oggetto di ricorso, e in comparazione con il motivo riportato a pag. 36 (che effettivamente denunciava l'erronea applicazione della confisca di cui all'art. 648- quater cod. pen.) avrebbe dovuto essere relativo alla enunciazione della 4 insussistenza dei presupposti per l'adozione della confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. Correttamente, pertanto, sulla scorta della ritenuta aspecificità del motivo al confronto con le ragioni della decisione impugnata, il Collegio della Seconda Sezione penale ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso proposto e, quindi non ha esaminato il motivo relativo alla confisca ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen. sicchè non si è in presenza di una svista del giudice della Corte di Cassazione, di ordine meramente percettivo, che • abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza di uno specifico motivo. Ciò è tanto più vero perché, in presenza di motivi involgenti l'esame di tematiche complesse — quali, nel caso, la legittimità della disposta confisca dell'hotel Ogliastra Beach sia come confisca diretta che come confisca cd. allargata - il giudice di legittimità era chiamato ad una interpretazione dell'atto di ricorso, del motivo dedotto e delle sue ragioni giustificative svolgendo un'attività di esame il cui risultato è frutto di un'attività valutativa in diritto - che il ricorrente assume errata — e che non può dare luogo ad un errore percettivo non essendo né frutto di una vera e propria svista che abbia causato l'erronea supposizione della inesistenza della censura né può ritenersi che l'omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e che da tale mancata lettura discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo. 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2023 Il Consiglierer elatore (---p Presidente