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Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2026, n. 18557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18557 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BO OS nato il [...] a [...] avverso la sentenza in data 16/10/2025 della CORTE DI APPELLO DI MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PA STURZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell’Avvocata STEFANIA IASONNA che, nell’interesse della parte civile IC Insurance Europe AG, ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo grado di giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. RO BO, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 16/10/2025 della Corte di appello di Milano che, a seguito di appello proposto dalla sola parte civile IC Insurance Europe AG ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., ha riformato la sentenza in data 12/02/2024 del Tribunale di Milano -che lo aveva assolto dal reato di cui all'art. 642 cod. pen. con la formula Penale Sent. Sez. 2 Num. 18557 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 24/04/2026 2 "perché il fatto non sussiste"- condannandolo al risarcimento del danno in favore della parte civile. 1.1. Il ricorrente, con un primo motivo, deduce violazione di legge, contrad- dittorietà e manifesta illogicità della motivazione “in relazione alla mancata consi- derazione, nella valutazione in fatto in ottica civile, del giudicato interno penale”, in riferimento agli artt. artt. 3 e 24 Cost. e agli artt. 576 e 648 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente la Corte di appello, nel riformare la pronuncia di primo grado in senso sfavorevole all'imputato su impugnazione della sola parte civile, non ha tenuto conto del giudicato interno formatosi per effetto della mancata im- pugnazione del pubblico ministero. Sostiene che la sentenza assolutoria irrevocabile con formula "perché il fatto non sussiste", pronunciata con la partecipazione della parte civile, avrebbe effica- cia di giudicato nel giudizio civile in ordine alle restituzioni e al risarcimento del danno, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite civili con sentenza n. 1768 del 26/01/2011 (Rv. 616366-01), e ribadito dalla giurisprudenza civile di legitti- mità (Cass. Civ., Sez. 3, n. 26811 del 12/09/2022, Rv. 665705-01). Secondo il ricorrente, tale giudicato, attestando l'insussistenza del fatto ma- teriale, costituisce fonte documentale dell'assenza di responsabilità e non può es- sere superato dal giudice penale di secondo grado mediante una diversa ed auto- noma ricostruzione dell'episodio. Deduce, quindi, che la Corte avrebbe violato il divieto — sancito per il giudice civile e per il giudice penale d'appello investito dalla sola impugnazione della parte civile — di rimettere in discussione l'accertamento definitivo sull'insussistenza del fatto, con conseguente incostituzionale disparità di trattamento rispetto a chi abbia esercitato l'azione risarcitoria in sede civile. 1.2. Il ricorrente, con un secondo motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per l’erronea affermazione della responsabilità in assenza di prova, ma attribuita - con motivazione errata, contraddittoria ed illogica - su meri so- spetti, in violazione dell’art. 27 Cost., degli artt. 530, 597, 192, comma 2, cod. proc. pen., dell’art. 642 cod. pen. e degli artt. 2697 e 2043 cod. civ. Il ricorrente articola il motivo in plurime sub-censure. a) Difetto di legittimazione passiva. La lettera di richiesta di risarcimento at- traverso cui si sarebbero integrati gli artifizi del reato contestato reca la sola firma dell'avvocato AR, priva di procura o mandato allegato;
di talché, ove un illecito extracontrattuale vi fosse, autore ne sarebbe il legale e non il BO, il quale potrebbe anzi essere egli stesso vittima di una truffa perpetrata a sua insaputa. L'appello avrebbe dovuto essere rigettato per difetto di legittimazione passiva. b) Sconfinamento dal devolutum. Nella parte della sentenza compresa tra la pagina 7 e la pagina 10, la Corte ha valutato la dinamica dell'incidente così come descritta dal testimone NE, andando oltre i limiti del gravame, atteso che l'As- sicurazione appellante non aveva censurato quel profilo né aveva richiesto la 3 rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
la Corte ha disposto d'ufficio l'escus- sione dei testi della difesa in violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. e, per il giudizio civile innestato dall'art. 576 cod. proc. pen., dell'art. 342 cod. proc. civ.. c) Istruttoria disposta d'ufficio in assenza di domanda della parte civile. L'im- pugnazione della sola parte civile radica un giudizio governato dai canoni civilistici, sicché la Corte non poteva rinnovare d'ufficio l'esame dei testimoni in mancanza di una specifica istanza istruttoria della parte onerata della prova;
diversamente opinando, si accorderebbe al danneggiato che agisca in sede penale un ingiustifi- cato vantaggio rispetto a chi agisca in sede civile. d) Affermazione di responsabilità su base accusatoria meramente ipotetica. La motivazione ascrive al BO la condotta imputata sulla scorta di illazioni pre- senti già nella denuncia/querela della resistente, senza che l'ipotesi accusatoria abbia trovato riscontro probatorio nel processo. e) Travisamento e svalutazione della testimonianza NE. La Corte ha ri- tenuto inattendibile il teste della difesa attraverso l'esaltazione di marginali incon- gruenze — fisiologiche in deposizioni rese a distanza di anni — e l'ingiustificata pretermissione delle dichiarazioni favorevoli all'imputato che avevano corretta- mente indotto il Tribunale monocratico al proscioglimento. L'attendibilità del Ba- rone è al contrario corroborata dai testi AR e RO, mai smentiti dalla motiva- zione censurata, e dal fatto che le piccole imperfezioni del racconto ne attestano la genuinità, essendo tipico di chi dice il vero — e non di chi mente — incappare in imprecisioni di dettaglio. f) Illogicità di specifici passaggi argomentativi della sentenza impugnata. Sono censurate come manifestamente illogiche le seguenti affermazioni della Corte: la ritenuta inverosimiglianza delle gravi lesioni riportate dall'imputato a fronte dei modesti danni fisici del NE;
la ritenuta inverosimiglianza che il Ba- rone abbia vagato per oltre dieci minuti nel centro di Roma senza trovare nessuno cui chiedere aiuto;
e la ritenuta inverosimiglianza del suo allontanamento senza prestare ulteriore assistenza all'amico, circostanze tutte che il ricorrente analitica- mente confuta alla luce delle risultanze istruttorie. g) Fondatezza su meri sospetti anziché su indizi gravi, precisi e concordanti. Richiamando il principio enunciato dalla Corte di cassazione, là dove spiega la dif- ferenza intercorrente tra indizi e sospetti (Sez. 5, n. 28559 del 14/09/2020, To- nase, non mass.), il ricorrente deduce che gli elementi posti a base della condanna si collocano al di sotto della soglia dell'indizio e integrano mere congetture, inido- nee a fondare un giudizio di responsabilità civile nel rispetto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. h) Valenza corroborante delle deposizioni AR e RO. Entrambi i testi confermano in modo convergente che alla guida del ciclomotore vi era il NE e che il BO era trasportato, sicché la motivazione che omette qualsiasi confronto 4 con le loro dichiarazioni è affetta da nullità per carenza assoluta di motivazione sul punto. j) Erronea ricostruzione del fatto al punto 4.3 della sentenza impugnata. La ricostruzione della dinamica dell'evento operata dalla Corte d'appello è priva di supporto probatorio e contraria alla presunzione di innocenza, che assiste l'impu- tato fino a prova contraria e al di là di ogni ragionevole dubbio;
la tesi difensiva, fondata sulle deposizioni di AR e RO — testimoni oculari del fatto che il NE conduceva il ciclomotore con a bordo il BO fino al momento del sinistro — non è stata superata da alcuna prova positiva offerta dalla parte onerata. 1.3. Il ricorrente, con un terzo motivo, denuncia infine violazione di legge in relazione agli artt. 234 e 240 cod. proc. pen. per avere la Corte d'appello ammesso l'utilizzabilità della trascrizione di un file audio contenente dichiarazioni anonime. In particolare, si censura l'utilizzazione, a sostegno della ricostruzione dell'e- vento prospettata dalla parte civile, della trascrizione della telefonata intercorsa tra un passante non identificato e il numero di emergenza 118. La difesa si era opposta all'acquisizione già in primo grado;
il Tribunale l'aveva ammessa ma non aveva fondato su di essa la propria decisione;
la Corte d'appello l'ha invece inopi- natamente valorizzata. Secondo il ricorrente il vizio è duplice: per un verso, l'utilizzabilità delle regi- strazioni audio è condizionata al deposito del supporto telematico da cui esse sono state estratte, necessario per verificarne affidabilità, provenienza e attendibilità del contenuto, adempimento nella specie omesso (cita a tale proposito, Sez. 5, n. 49016 del 19/06/2017, N., Rv. 271856-01). Per altro verso, l'art. 240 cod. proc. pen. esclude l'utilizzabilità dei documenti contenenti dichiarazioni anonime, cate- goria nella quale rientra la trascrizione in esame — in quanto recante le dichiara- zioni di un passante rimasto sconosciuto anche all'operatore del 118 —, indipen- dentemente dal fatto che il documento in sé non sia anonimo: la norma colpisce i documenti che contengono dichiarazioni anonime, non i soli documenti formal- mente anonimi. 2. La parte civile resistente (IC Insurance Europe AG) ha resistito al ricorso eccependone, in primo luogo, l’inammissibilità per incompatibilità del difensore, per la violazione degli artt. 106 e 613 cod. proc. pen. denunciando un vizio atti- nente alla legittimazione del suo sottoscrittore. A tale proposito si osserva che l'Avvocato Fabio AR è una figura centrale e protagonista della vicenda processuale, avendo assunto, nel corso del procedi- mento una pluralità di ruoli: ha presentato per conto del BO la richiesta di risarcimento danni alla IC del 3 aprile 2019; ha introdotto la causa civile di- nanzi al Giudice di Pace di Roma;
ha assistito l'imputato nella fase delle indagini e dell'udienza preliminare;
ha infine deposto come testimone della difesa sia in primo grado sia in appello. 5 Secondo la società resistente si configura un conflitto di interessi dimostrato dallo stesso ricorso, nel quale il difensore si autodefinisce incompatibile a testimo- niare in quanto portatore di un interesse diretto, attuale e concreto nella causa: affermazione che costituisce palese ammissione dell'insanabile conflitto che ne in- ficia la legittimazione a sottoscrivere l'atto di impugnazione, rendendolo tamquam non esset ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. Nel merito, la parte civile replica a ciascuno dei motivi di ricorso sostenendone l'integrale infondatezza e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In via di priorità logica, va esaminata l'eccezione preliminare sollevata dalla parte civile, che ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per incompatibilità del difensore. Secondo la parte civile tale inammissibilità discende dagli artt. 106 e 613 cod. proc. pen., in ragione dell'insanabile incompatibilità dell'Avvocato Fabio AR a sottoscrivere l'atto di impugnazione, in quanto soggetto che nel corso del procedi- mento ha rivestito, come detto, una pluralità di ruoli tra loro inconciliabili: autore materiale della richiesta di risarcimento che costituisce il nucleo della condotta contestata, difensore dell'imputato nella fase delle indagini, testimone escusso sia in primo grado sia in appello su circostanze fattuali a sua diretta conoscenza. L'eccezione, tuttavia, non è fondata. 1.2. Il tema della compatibilità tra l’ufficio di testimone è già stato affrontato da questa Corte. Si è affermato (Sez. 1, n. 26861 del 01/07/2010, [...], Rv. 247735-01) che «non è consentita la simultanea assunzione della veste di difensore e testi- mone nell'ambito dello stesso procedimento, essendo la relativa sovrapposizione inconciliabile con la natura dialettica dell'accertamento processuale, e quindi in antitesi con il principio del contraddittorio. V. Corte cost., 3 luglio 1997 n. 215»; ancora, che «è illegittima la decisione con cui il giudice provvede alla sostituzione del difensore in ragione della incompatibilità con la funzione di testimone, in quanto detta incompatibilità non sussiste e - come già affermato dalla Corte costi- tuzionale con ord. n. 433 del 2001 - i rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio del testimone, concernendo la sfera della deontologia professionale, non si pre- stano ad essere disciplinati in termini assoluti ed astratti. Ne deriva che l'illegittimo ricorso da parte del giudice al disposto di cui all'art. 106 cod. proc. pen. determina la nullità del giudizio di merito e della relativa decisione (Sez. 5, n. 19312 del 11/04/2007, Roscitano, Rv. 236644-01). In altra occasione è stato affermato che «non sussiste l'incompatibilità a te- stimoniare del legale che, dismesso l'ufficio di difensore dell'imputato abbia poi 6 assunto nello stesso procedimento quello di teste e, in tale veste sia escusso dal giudice, in quanto, nel vigente ordinamento, l'incompatibilità del difensore sussiste solo nel caso di contestuale esercizio delle due funzioni in questione, potendo tale ipotesi assumere rilevanza soltanto sul piano della deontologia forense. Ne deriva che, in tal caso, non è applicabile la previsione di cui all'art. 197, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., la quale circoscrive l'incompatibilità con l'ufficio di testi- mone, alla sola ipotesi del difensore che abbia svolto attività di investigazione di- fensiva» (Sez. 5, n. 16255 del 05/02/2010, [...], Rv. 247246-01). Vale la pena specificare che anche il primo dei princìpi dianzi richiamati non afferma l’esistenza di una incompatibilità assoluta tra il ruolo di difensore e quella di testimone, affermandosi, invece, - al pari del principio di diritto ora riportato - l’incompatibilità quando i due ruoli siano rivestiti contemporaneamente nella stessa fase processuale, ma non nell'ipotesi in cui un difensore, che abbia reso testimonianza in un processo, in una fase in cui non svolgeva il suo ruolo di difen- sore costituito, abbia assunto la veste di difensore successivamente all'assunzione della sua testimonianza (come, nel caso in esame), così come non si prospetta nel caso opposto, ovvero quando un difensore, cessata la sua funzione, assuma la qualità di testimone nello stesso processo. 1.3. Il Collegio ritiene di dover dare seguito al principio di diritto affermato con la sentenza “Roscitano”, in quanto essa appare più aderente al dato normativo e ai chiarimenti offerti dalla Corte costituzionale. L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., invero, richiede che il ricorso per cassa- zione sia sottoscritto da difensore iscritto nell'apposito albo speciale: tale condi- zione è pacificamente soddisfatta nel caso di specie. La norma non pone ulteriori requisiti di "estraneità" del difensore rispetto ai fatti di causa, né l'ordinamento processuale penale prevede, al di fuori delle ipotesi tassativamente contemplate dall'art. 106 cod. proc. pen. — che riguarda l'incom- patibilità tra difensore e coimputato nel medesimo procedimento — un generale divieto di assistenza fondato sul coinvolgimento del legale in vicende connesse all'imputazione. D’altro canto, l’art. 197, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. prevede l’incom- patibilità con l’ufficio di testimone soltanto per coloro che nel medesimo procedi- mento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario nonché per il difensore che abbia svolto attività di investigazione difen- siva. Non si rintraccia, nel sistema del processo penale, una norma che stabilisca l’incompatibilità tra l’ufficio di testimone e quello di difensore. Della questione si è occupata anche la Corte costituzionale, per come sottoli- neato nella sentenza “Roscitano” ove si evidenzia che «con sentenza n. 215 del 3 luglio 1997 è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.197, comma 1 lett. d) cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 7 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità ad essere assunto come testimone per il difensore di una delle parti (la Corte ha osservato che l'incapacità del giudice o del pubblico ministero a testimoniare è determinata da una situazione di inconciliabilità assoluta tra la funzione giudiziaria e l'ufficio di testimone, sicché la stessa non à comparabile con la posizione del difensore, connotata piuttosto da una sorta di incompatibilità alternativa tra l'ufficio di testimone e il ruolo della difesa. Il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio del testimone, non si presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti all'interno del codice, così come è stato fatto per le figura del giudice e del pubblico ministero ma attiene alla sfera della deontologia professionale. Dipende, infatti, dalle regole deontologiche se dovrà essere data la precedenza all'ufficio di testimone o al ruolo di difensore). […] Con sentenza n. 431 del 2001 la Corte costituzionale ha dichia- rato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 197, comma 1 lett. d) cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 comma 2 e 111 comma 1 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità con l'ufficio di testimone del difensore che svolga o abbia svolto le proprie funzioni nel medesimo procedimento e, in subordine, dell'art. 13 r.d.
1.27 novembre 1933, n. 1578 (ord.to delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modifi- cazioni, nella legge 22/01/34, n. 36, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione della difesa del legale che nel medesimo procedimento si trovi a cumulare le dette funzioni, ovvero la facoltà dell'autorità giudiziaria procedente di rilevare l'incompatibilità con modalità analo- ghe a quelle previste dall'art. 106, commi 2 e 3 cod. proc. pen. (la Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza, ha ribadito che il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio del testimone trova la sua naturale collocazione tra le regole deontologiche, alle quali, per la loro stessa struttura e funzione, spetta di individuare in quali casi il "munus" difensivo non possa conciliarsi con l'ufficio di testimone)». Alla stregua di siffatte pronunce ed alla luce della considerazione che la norma di cui all'art. 197 cod. proc. pen. non è suscettibile di interpretazione analogica, in quanto norma eccezionale, deve ritenersi l’insussistenza di una situazione d’in- compatibilità tra l’ufficio di testimone e quello di difensore, con la conseguenza che il difensore era legittimato a sottoscrivere il ricorso. Dal che deriva il rigetto dell’eccezione preliminare sollevata dalla società resi- stente. 2. Così superata tale questione preliminare, il ricorso appare comunque inam- missibile. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che la Corte d'appello, investita della sola impugnazione della parte civile ex art. 576 cod. proc. pen., non avrebbe potuto procedere ad una diversa ricostruzione del fatto, essendosi formato il 8 giudicato interno sulla pronuncia assolutoria per effetto della mancata impugna- zione del pubblico ministero, con conseguente efficacia vincolante di tale pronuncia anche ai fini della responsabilità civile. Il motivo è manifestamente infondato alla luce del pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale il Collegio intende dare continuità. Come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, quando — come nella fat- tispecie — la pronuncia assolutoria è divenuta definitiva limitatamente agli effetti penali per mancata impugnazione da parte del pubblico ministero e dell'imputato, il giudice di appello investito dalla sola impugnazione della parte civile ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. non deve valutare i presupposti della responsabilità penale — che è divenuta intangibile — ma è tenuto a pronunciarsi sul riconosci- mento del fatto come illecito civile, applicando esclusivamente i criteri del diritto civile, ivi compreso il criterio della preponderanza dell'evidenza probatoria. In tal senso, è stato espressamente affermato che «nel giudizio di appello avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, ove la pronuncia assolutoria sia divenuta definitiva limitatamente agli effetti penali a causa della mancata impugnazione o della rinuncia alla stessa da parte del pubblico ministero e dell'imputato, il giudice penale, ai fini dell'accertamento della respon- sabilità civile conseguente alla impugnazione della parte civile ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., non deve valutare i presupposti della pronuncia assolutoria, che è divenuta intangibile, ma è tenuto a pronunciarsi sul riconoscimento del fatto come illecito civile» (Sez. 5, n. 31281 del 15/07/2025, [...], Rv. 288601.01, in fattispecie in cui ha trovato applicazione, "ratione temporis", la disciplina di cui all'art. 573 cod. proc. pen. nel testo anteriore alla riforma recata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). Tale soluzione ermeneutica, che discende dalla necessaria distinzione tra i piani della responsabilità penale e civile imposta dalla giurisprudenza costituzio- nale — e segnatamente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, come recepita dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, [...], Rv. 286880-01) — non comporta alcuna violazione del giudicato assolutorio, il quale preclude soltanto la rivalutazione della responsabilità penale, non l'accerta- mento autonomo dell'illecito civile fondato sui medesimi fatti storici e governato da regole probatorie diverse. Il precedente delle Sezioni Unite Civili invocato dal ricorrente (Sez. U, n. 1768 del 26/01/2011, Rv. 616366 - 01) attiene agli effetti extrapenali del giudicato as- solutorio nel separato giudizio civile, e non è trasponibile alla diversa ipotesi del giudizio d'appello promosso dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., nel quale il giudice penale, pur operando secondo i canoni civilistici, rimane il me- desimo giudice che ha già celebrato il processo, sicché non vi è un "giudicato esterno" da rispettare, ma un accertamento da compiere su un piano giuridico diverso da quello penale, nel rispetto delle regole processuali proprie del rito. 9 Da qui l’inammissibilità del motivo per manifesta infondatezza. 2.2. Le plurime censure in cui si articola il secondo motivo — relative al difetto di legittimazione passiva del BO, allo sconfinamento dal devolutum, all'istru- zione dibattimentale disposta d'ufficio, alla valutazione della testimonianza NE e degli altri elementi probatori — sono nel loro complesso inammissibili, in quanto si risolvono, nella parte in cui non pongono questioni di diritto processuale, in una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità. 2.2.1. Quanto alla dedotta mancanza di legittimazione passiva del BO, fondata sulla circostanza che la lettera di richiesta di risarcimento recasse la sola firma del difensore, deve osservarsi che la Corte d'appello ha correttamente valu- tato tale elemento nell'ambito di un più ampio giudizio sulla dinamica complessiva della condotta, senza che la questione della paternità formale della missiva esau- risse il thema decidendum relativo all'illecito civile contestato. 2.2.2. Quanto alla rinnovazione istruttoria disposta d'ufficio, la Corte territo- riale ha fatto corretta applicazione del principio — consolidato nella giurisprudenza di legittimità — secondo cui il giudice di appello che intenda riformare, ai soli fini civili, la valutazione dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva dal primo giudice, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. In tal senso, da ultimo, è stato affermato che «in tema di impugnazioni, la Corte di appello che intende riformare la decisione assolutoria, con condanna dell'imputato ai soli fini civili per effetto dell'accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa as- sunta in primo grado, nel corso di giudizio celebrato con rito abbreviato, in esito a una contestazione suppletiva ex art. 517 cod. proc. pen., alla stregua di tutti gli atti originariamente presenti nel fascicolo del dibattimento e di quelli successiva- mente acquisiti, è tenuta a rinnovare le prove dichiarative decisive assunte prima della prosecuzione del processo con il giudizio alternativo, mediante l'esame dei testi e dell'imputato, versandosi nell'ipotesi, contemplata dall'art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen., di prova dichiarativa assunta in udienza nel giudizio dibatti- mentale di primo grado, posto che le persone offese risultavano già escusse nel momento in cui il rito alternativo è stato introdotto» (Sez. 3, n. 32177 del 01/07/2025, G., Rv. 288644-02). L'assenza di una specifica domanda istruttoria della parte civile, pertanto, non costituisce ostacolo all'esercizio di tale potere officioso, che risponde a una regola di sistema volta a garantire il rispetto del principio di immediatezza nella valuta- zione della prova orale. 2.2.3. Le restanti censure del secondo motivo — relative alla valutazione della testimonianza NE, alle presunte contraddizioni tra le deposizioni, alla lettura degli elementi documentali e alla pretesa fondatezza su meri sospetti — si 10 risolvono integralmente in una rivalutazione del merito probatorio, preclusa al giu- dice di legittimità. La Corte d'appello ha fornito una motivazione logicamente coe- rente e non contraddittoria, dando conto delle ragioni per cui ha ritenuto inatten- dibile la ricostruzione del teste NE alla luce di una serie di elementi obiettivi — la cartella clinica di pronto soccorso attestante lo stato di incoscienza del BO all'arrivo in ospedale, le lesioni visibili sul volto non menzionate dal teste, la rela- zione di incidente stradale, il comportamento del padre dell'imputato il giorno se- guente, il certificato del casellario attestante la sospensione della patente — e valorizzando, secondo il criterio del più probabile che non, la ricostruzione offerta dalla parte civile. Tale valutazione è incensurabile in sede di legittimità, non essendo ravvisabile né una motivazione apparente né una manifesta illogicità dell'argomentare, ma soltanto un apprezzamento delle prove difforme da quello auspicato dalla difesa. 2.3. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente deduce l'inutilizzabilità della tra- scrizione della telefonata effettuata al numero di emergenza 118 da un passante non identificato, è aspecifico. Costituisce pacifico orientamento di questa Corte quello secondo il quale «è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inuti- lizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato. (Fatti- specie in tema di acquisizione di elementi istruttori dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari)» (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, [...], Rv. 287024-02; nello stesso senso, Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Luca- marini, Rv. 279829-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269218-01). Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a dedurre l’inutilizzabilità della registrazione, senza tuttavia esporre l’incidenza che la sua esclusione avrebbe nella prospettiva decisoria, in presenza della molteplicità di elementi presi in con- siderazione dai giudici dell’appello, come dianzi visto. In ogni caso, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, l'inuti- lizzabilità sancita dall'art. 240 cod. proc. pen. non si riferisce ai documenti anonimi in quanto tali, bensì a quelli contenenti dichiarazioni anonime: la distinzione è ri- levante perché la norma non impedisce di accertare, come fatto storico, che un documento anonimo sia stato formato e abbia un determinato contenuto, ma solo di utilizzarlo come fonte di prova di quanto rappresentato nelle dichiarazioni rac- colte. Nel caso di specie, la registrazione della telefonata al 118 è stata utilizzata non già per accertare la veridicità di quanto narrato dall'ignoto passante sulla di- namica dell'incidente, bensì come riscontro oggettivo del fatto — in sé non conte- stato — che al momento del sinistro almeno una persona era presente sul posto e che l'occupante del veicolo si trovava ancora agganciato al mezzo in stato di inco- scienza. Entro tali limiti, il documento è pienamente utilizzabile. 11 Quanto alla mancanza del supporto telematico originale, la Corte d'appello ha dato atto che il file audio è stato trasmesso dal responsabile del servizio pubblico all'investigatore incaricato dalla parte civile e che la sua provenienza non è stata seriamente contestata: in tale contesto, la mancata acquisizione del supporto ori- ginale non determina inutilizzabilità, risolvendosi al più in una questione di atten- dibilità della prova rimessa alla libera valutazione del giudice di merito e, come tale, insindacabile in questa sede. 3. A fronte di tale apparato argomentativo, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e ma- nifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponi- bile sindacato sulle scelte valutative della corte di appello, reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e appro- fondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vi- genti in materia. Dal che discendono plurime ragioni d’inammissibilità. 3.1. Vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto pro- batorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti es- senziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni diffe- renti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza pro- batoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, [...], Rv. 280747-01). Vale la pena sottolineare che anche la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpreta- zione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di al- cuni elementi rispetto ad altri. 3.2. A ciò si aggiunga che «è inammissibile il ricorso per cassazione fonda-to su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in ap- pello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi consi- derare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la ti- pica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [...], Rv. 277710-01). 12 3.3. Va, infine, osservato che i motivi d’impugnazione sostanzialmente elu- dono il confronto con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, così che entrambi i ricorsi risultano anche aspecifici. Tale vizio, invero, si configura non solo nel caso della indeterminatezza e ge- nericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, [...], Rv. 259425-01; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, [...], Rv. 230634-01; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, NE, Rv. 216473-01). 4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, rav- visandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 5. Il ricorrente, in ragione della soccombenza, va altresì condannato alla rifu- sione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel pre- sente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile IC Insurance Europe AG che liquida in complessivi euro 2.363,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 24 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente TO AR EA GR
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PA STURZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell’Avvocata STEFANIA IASONNA che, nell’interesse della parte civile IC Insurance Europe AG, ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo grado di giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. RO BO, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 16/10/2025 della Corte di appello di Milano che, a seguito di appello proposto dalla sola parte civile IC Insurance Europe AG ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., ha riformato la sentenza in data 12/02/2024 del Tribunale di Milano -che lo aveva assolto dal reato di cui all'art. 642 cod. pen. con la formula Penale Sent. Sez. 2 Num. 18557 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 24/04/2026 2 "perché il fatto non sussiste"- condannandolo al risarcimento del danno in favore della parte civile. 1.1. Il ricorrente, con un primo motivo, deduce violazione di legge, contrad- dittorietà e manifesta illogicità della motivazione “in relazione alla mancata consi- derazione, nella valutazione in fatto in ottica civile, del giudicato interno penale”, in riferimento agli artt. artt. 3 e 24 Cost. e agli artt. 576 e 648 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente la Corte di appello, nel riformare la pronuncia di primo grado in senso sfavorevole all'imputato su impugnazione della sola parte civile, non ha tenuto conto del giudicato interno formatosi per effetto della mancata im- pugnazione del pubblico ministero. Sostiene che la sentenza assolutoria irrevocabile con formula "perché il fatto non sussiste", pronunciata con la partecipazione della parte civile, avrebbe effica- cia di giudicato nel giudizio civile in ordine alle restituzioni e al risarcimento del danno, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite civili con sentenza n. 1768 del 26/01/2011 (Rv. 616366-01), e ribadito dalla giurisprudenza civile di legitti- mità (Cass. Civ., Sez. 3, n. 26811 del 12/09/2022, Rv. 665705-01). Secondo il ricorrente, tale giudicato, attestando l'insussistenza del fatto ma- teriale, costituisce fonte documentale dell'assenza di responsabilità e non può es- sere superato dal giudice penale di secondo grado mediante una diversa ed auto- noma ricostruzione dell'episodio. Deduce, quindi, che la Corte avrebbe violato il divieto — sancito per il giudice civile e per il giudice penale d'appello investito dalla sola impugnazione della parte civile — di rimettere in discussione l'accertamento definitivo sull'insussistenza del fatto, con conseguente incostituzionale disparità di trattamento rispetto a chi abbia esercitato l'azione risarcitoria in sede civile. 1.2. Il ricorrente, con un secondo motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per l’erronea affermazione della responsabilità in assenza di prova, ma attribuita - con motivazione errata, contraddittoria ed illogica - su meri so- spetti, in violazione dell’art. 27 Cost., degli artt. 530, 597, 192, comma 2, cod. proc. pen., dell’art. 642 cod. pen. e degli artt. 2697 e 2043 cod. civ. Il ricorrente articola il motivo in plurime sub-censure. a) Difetto di legittimazione passiva. La lettera di richiesta di risarcimento at- traverso cui si sarebbero integrati gli artifizi del reato contestato reca la sola firma dell'avvocato AR, priva di procura o mandato allegato;
di talché, ove un illecito extracontrattuale vi fosse, autore ne sarebbe il legale e non il BO, il quale potrebbe anzi essere egli stesso vittima di una truffa perpetrata a sua insaputa. L'appello avrebbe dovuto essere rigettato per difetto di legittimazione passiva. b) Sconfinamento dal devolutum. Nella parte della sentenza compresa tra la pagina 7 e la pagina 10, la Corte ha valutato la dinamica dell'incidente così come descritta dal testimone NE, andando oltre i limiti del gravame, atteso che l'As- sicurazione appellante non aveva censurato quel profilo né aveva richiesto la 3 rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
la Corte ha disposto d'ufficio l'escus- sione dei testi della difesa in violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. e, per il giudizio civile innestato dall'art. 576 cod. proc. pen., dell'art. 342 cod. proc. civ.. c) Istruttoria disposta d'ufficio in assenza di domanda della parte civile. L'im- pugnazione della sola parte civile radica un giudizio governato dai canoni civilistici, sicché la Corte non poteva rinnovare d'ufficio l'esame dei testimoni in mancanza di una specifica istanza istruttoria della parte onerata della prova;
diversamente opinando, si accorderebbe al danneggiato che agisca in sede penale un ingiustifi- cato vantaggio rispetto a chi agisca in sede civile. d) Affermazione di responsabilità su base accusatoria meramente ipotetica. La motivazione ascrive al BO la condotta imputata sulla scorta di illazioni pre- senti già nella denuncia/querela della resistente, senza che l'ipotesi accusatoria abbia trovato riscontro probatorio nel processo. e) Travisamento e svalutazione della testimonianza NE. La Corte ha ri- tenuto inattendibile il teste della difesa attraverso l'esaltazione di marginali incon- gruenze — fisiologiche in deposizioni rese a distanza di anni — e l'ingiustificata pretermissione delle dichiarazioni favorevoli all'imputato che avevano corretta- mente indotto il Tribunale monocratico al proscioglimento. L'attendibilità del Ba- rone è al contrario corroborata dai testi AR e RO, mai smentiti dalla motiva- zione censurata, e dal fatto che le piccole imperfezioni del racconto ne attestano la genuinità, essendo tipico di chi dice il vero — e non di chi mente — incappare in imprecisioni di dettaglio. f) Illogicità di specifici passaggi argomentativi della sentenza impugnata. Sono censurate come manifestamente illogiche le seguenti affermazioni della Corte: la ritenuta inverosimiglianza delle gravi lesioni riportate dall'imputato a fronte dei modesti danni fisici del NE;
la ritenuta inverosimiglianza che il Ba- rone abbia vagato per oltre dieci minuti nel centro di Roma senza trovare nessuno cui chiedere aiuto;
e la ritenuta inverosimiglianza del suo allontanamento senza prestare ulteriore assistenza all'amico, circostanze tutte che il ricorrente analitica- mente confuta alla luce delle risultanze istruttorie. g) Fondatezza su meri sospetti anziché su indizi gravi, precisi e concordanti. Richiamando il principio enunciato dalla Corte di cassazione, là dove spiega la dif- ferenza intercorrente tra indizi e sospetti (Sez. 5, n. 28559 del 14/09/2020, To- nase, non mass.), il ricorrente deduce che gli elementi posti a base della condanna si collocano al di sotto della soglia dell'indizio e integrano mere congetture, inido- nee a fondare un giudizio di responsabilità civile nel rispetto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. h) Valenza corroborante delle deposizioni AR e RO. Entrambi i testi confermano in modo convergente che alla guida del ciclomotore vi era il NE e che il BO era trasportato, sicché la motivazione che omette qualsiasi confronto 4 con le loro dichiarazioni è affetta da nullità per carenza assoluta di motivazione sul punto. j) Erronea ricostruzione del fatto al punto 4.3 della sentenza impugnata. La ricostruzione della dinamica dell'evento operata dalla Corte d'appello è priva di supporto probatorio e contraria alla presunzione di innocenza, che assiste l'impu- tato fino a prova contraria e al di là di ogni ragionevole dubbio;
la tesi difensiva, fondata sulle deposizioni di AR e RO — testimoni oculari del fatto che il NE conduceva il ciclomotore con a bordo il BO fino al momento del sinistro — non è stata superata da alcuna prova positiva offerta dalla parte onerata. 1.3. Il ricorrente, con un terzo motivo, denuncia infine violazione di legge in relazione agli artt. 234 e 240 cod. proc. pen. per avere la Corte d'appello ammesso l'utilizzabilità della trascrizione di un file audio contenente dichiarazioni anonime. In particolare, si censura l'utilizzazione, a sostegno della ricostruzione dell'e- vento prospettata dalla parte civile, della trascrizione della telefonata intercorsa tra un passante non identificato e il numero di emergenza 118. La difesa si era opposta all'acquisizione già in primo grado;
il Tribunale l'aveva ammessa ma non aveva fondato su di essa la propria decisione;
la Corte d'appello l'ha invece inopi- natamente valorizzata. Secondo il ricorrente il vizio è duplice: per un verso, l'utilizzabilità delle regi- strazioni audio è condizionata al deposito del supporto telematico da cui esse sono state estratte, necessario per verificarne affidabilità, provenienza e attendibilità del contenuto, adempimento nella specie omesso (cita a tale proposito, Sez. 5, n. 49016 del 19/06/2017, N., Rv. 271856-01). Per altro verso, l'art. 240 cod. proc. pen. esclude l'utilizzabilità dei documenti contenenti dichiarazioni anonime, cate- goria nella quale rientra la trascrizione in esame — in quanto recante le dichiara- zioni di un passante rimasto sconosciuto anche all'operatore del 118 —, indipen- dentemente dal fatto che il documento in sé non sia anonimo: la norma colpisce i documenti che contengono dichiarazioni anonime, non i soli documenti formal- mente anonimi. 2. La parte civile resistente (IC Insurance Europe AG) ha resistito al ricorso eccependone, in primo luogo, l’inammissibilità per incompatibilità del difensore, per la violazione degli artt. 106 e 613 cod. proc. pen. denunciando un vizio atti- nente alla legittimazione del suo sottoscrittore. A tale proposito si osserva che l'Avvocato Fabio AR è una figura centrale e protagonista della vicenda processuale, avendo assunto, nel corso del procedi- mento una pluralità di ruoli: ha presentato per conto del BO la richiesta di risarcimento danni alla IC del 3 aprile 2019; ha introdotto la causa civile di- nanzi al Giudice di Pace di Roma;
ha assistito l'imputato nella fase delle indagini e dell'udienza preliminare;
ha infine deposto come testimone della difesa sia in primo grado sia in appello. 5 Secondo la società resistente si configura un conflitto di interessi dimostrato dallo stesso ricorso, nel quale il difensore si autodefinisce incompatibile a testimo- niare in quanto portatore di un interesse diretto, attuale e concreto nella causa: affermazione che costituisce palese ammissione dell'insanabile conflitto che ne in- ficia la legittimazione a sottoscrivere l'atto di impugnazione, rendendolo tamquam non esset ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. Nel merito, la parte civile replica a ciascuno dei motivi di ricorso sostenendone l'integrale infondatezza e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In via di priorità logica, va esaminata l'eccezione preliminare sollevata dalla parte civile, che ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per incompatibilità del difensore. Secondo la parte civile tale inammissibilità discende dagli artt. 106 e 613 cod. proc. pen., in ragione dell'insanabile incompatibilità dell'Avvocato Fabio AR a sottoscrivere l'atto di impugnazione, in quanto soggetto che nel corso del procedi- mento ha rivestito, come detto, una pluralità di ruoli tra loro inconciliabili: autore materiale della richiesta di risarcimento che costituisce il nucleo della condotta contestata, difensore dell'imputato nella fase delle indagini, testimone escusso sia in primo grado sia in appello su circostanze fattuali a sua diretta conoscenza. L'eccezione, tuttavia, non è fondata. 1.2. Il tema della compatibilità tra l’ufficio di testimone è già stato affrontato da questa Corte. Si è affermato (Sez. 1, n. 26861 del 01/07/2010, [...], Rv. 247735-01) che «non è consentita la simultanea assunzione della veste di difensore e testi- mone nell'ambito dello stesso procedimento, essendo la relativa sovrapposizione inconciliabile con la natura dialettica dell'accertamento processuale, e quindi in antitesi con il principio del contraddittorio. V. Corte cost., 3 luglio 1997 n. 215»; ancora, che «è illegittima la decisione con cui il giudice provvede alla sostituzione del difensore in ragione della incompatibilità con la funzione di testimone, in quanto detta incompatibilità non sussiste e - come già affermato dalla Corte costi- tuzionale con ord. n. 433 del 2001 - i rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio del testimone, concernendo la sfera della deontologia professionale, non si pre- stano ad essere disciplinati in termini assoluti ed astratti. Ne deriva che l'illegittimo ricorso da parte del giudice al disposto di cui all'art. 106 cod. proc. pen. determina la nullità del giudizio di merito e della relativa decisione (Sez. 5, n. 19312 del 11/04/2007, Roscitano, Rv. 236644-01). In altra occasione è stato affermato che «non sussiste l'incompatibilità a te- stimoniare del legale che, dismesso l'ufficio di difensore dell'imputato abbia poi 6 assunto nello stesso procedimento quello di teste e, in tale veste sia escusso dal giudice, in quanto, nel vigente ordinamento, l'incompatibilità del difensore sussiste solo nel caso di contestuale esercizio delle due funzioni in questione, potendo tale ipotesi assumere rilevanza soltanto sul piano della deontologia forense. Ne deriva che, in tal caso, non è applicabile la previsione di cui all'art. 197, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., la quale circoscrive l'incompatibilità con l'ufficio di testi- mone, alla sola ipotesi del difensore che abbia svolto attività di investigazione di- fensiva» (Sez. 5, n. 16255 del 05/02/2010, [...], Rv. 247246-01). Vale la pena specificare che anche il primo dei princìpi dianzi richiamati non afferma l’esistenza di una incompatibilità assoluta tra il ruolo di difensore e quella di testimone, affermandosi, invece, - al pari del principio di diritto ora riportato - l’incompatibilità quando i due ruoli siano rivestiti contemporaneamente nella stessa fase processuale, ma non nell'ipotesi in cui un difensore, che abbia reso testimonianza in un processo, in una fase in cui non svolgeva il suo ruolo di difen- sore costituito, abbia assunto la veste di difensore successivamente all'assunzione della sua testimonianza (come, nel caso in esame), così come non si prospetta nel caso opposto, ovvero quando un difensore, cessata la sua funzione, assuma la qualità di testimone nello stesso processo. 1.3. Il Collegio ritiene di dover dare seguito al principio di diritto affermato con la sentenza “Roscitano”, in quanto essa appare più aderente al dato normativo e ai chiarimenti offerti dalla Corte costituzionale. L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., invero, richiede che il ricorso per cassa- zione sia sottoscritto da difensore iscritto nell'apposito albo speciale: tale condi- zione è pacificamente soddisfatta nel caso di specie. La norma non pone ulteriori requisiti di "estraneità" del difensore rispetto ai fatti di causa, né l'ordinamento processuale penale prevede, al di fuori delle ipotesi tassativamente contemplate dall'art. 106 cod. proc. pen. — che riguarda l'incom- patibilità tra difensore e coimputato nel medesimo procedimento — un generale divieto di assistenza fondato sul coinvolgimento del legale in vicende connesse all'imputazione. D’altro canto, l’art. 197, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. prevede l’incom- patibilità con l’ufficio di testimone soltanto per coloro che nel medesimo procedi- mento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario nonché per il difensore che abbia svolto attività di investigazione difen- siva. Non si rintraccia, nel sistema del processo penale, una norma che stabilisca l’incompatibilità tra l’ufficio di testimone e quello di difensore. Della questione si è occupata anche la Corte costituzionale, per come sottoli- neato nella sentenza “Roscitano” ove si evidenzia che «con sentenza n. 215 del 3 luglio 1997 è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.197, comma 1 lett. d) cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 7 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità ad essere assunto come testimone per il difensore di una delle parti (la Corte ha osservato che l'incapacità del giudice o del pubblico ministero a testimoniare è determinata da una situazione di inconciliabilità assoluta tra la funzione giudiziaria e l'ufficio di testimone, sicché la stessa non à comparabile con la posizione del difensore, connotata piuttosto da una sorta di incompatibilità alternativa tra l'ufficio di testimone e il ruolo della difesa. Il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio del testimone, non si presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti all'interno del codice, così come è stato fatto per le figura del giudice e del pubblico ministero ma attiene alla sfera della deontologia professionale. Dipende, infatti, dalle regole deontologiche se dovrà essere data la precedenza all'ufficio di testimone o al ruolo di difensore). […] Con sentenza n. 431 del 2001 la Corte costituzionale ha dichia- rato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 197, comma 1 lett. d) cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 comma 2 e 111 comma 1 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità con l'ufficio di testimone del difensore che svolga o abbia svolto le proprie funzioni nel medesimo procedimento e, in subordine, dell'art. 13 r.d.
1.27 novembre 1933, n. 1578 (ord.to delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modifi- cazioni, nella legge 22/01/34, n. 36, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione della difesa del legale che nel medesimo procedimento si trovi a cumulare le dette funzioni, ovvero la facoltà dell'autorità giudiziaria procedente di rilevare l'incompatibilità con modalità analo- ghe a quelle previste dall'art. 106, commi 2 e 3 cod. proc. pen. (la Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza, ha ribadito che il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio del testimone trova la sua naturale collocazione tra le regole deontologiche, alle quali, per la loro stessa struttura e funzione, spetta di individuare in quali casi il "munus" difensivo non possa conciliarsi con l'ufficio di testimone)». Alla stregua di siffatte pronunce ed alla luce della considerazione che la norma di cui all'art. 197 cod. proc. pen. non è suscettibile di interpretazione analogica, in quanto norma eccezionale, deve ritenersi l’insussistenza di una situazione d’in- compatibilità tra l’ufficio di testimone e quello di difensore, con la conseguenza che il difensore era legittimato a sottoscrivere il ricorso. Dal che deriva il rigetto dell’eccezione preliminare sollevata dalla società resi- stente. 2. Così superata tale questione preliminare, il ricorso appare comunque inam- missibile. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che la Corte d'appello, investita della sola impugnazione della parte civile ex art. 576 cod. proc. pen., non avrebbe potuto procedere ad una diversa ricostruzione del fatto, essendosi formato il 8 giudicato interno sulla pronuncia assolutoria per effetto della mancata impugna- zione del pubblico ministero, con conseguente efficacia vincolante di tale pronuncia anche ai fini della responsabilità civile. Il motivo è manifestamente infondato alla luce del pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale il Collegio intende dare continuità. Come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, quando — come nella fat- tispecie — la pronuncia assolutoria è divenuta definitiva limitatamente agli effetti penali per mancata impugnazione da parte del pubblico ministero e dell'imputato, il giudice di appello investito dalla sola impugnazione della parte civile ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. non deve valutare i presupposti della responsabilità penale — che è divenuta intangibile — ma è tenuto a pronunciarsi sul riconosci- mento del fatto come illecito civile, applicando esclusivamente i criteri del diritto civile, ivi compreso il criterio della preponderanza dell'evidenza probatoria. In tal senso, è stato espressamente affermato che «nel giudizio di appello avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, ove la pronuncia assolutoria sia divenuta definitiva limitatamente agli effetti penali a causa della mancata impugnazione o della rinuncia alla stessa da parte del pubblico ministero e dell'imputato, il giudice penale, ai fini dell'accertamento della respon- sabilità civile conseguente alla impugnazione della parte civile ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., non deve valutare i presupposti della pronuncia assolutoria, che è divenuta intangibile, ma è tenuto a pronunciarsi sul riconoscimento del fatto come illecito civile» (Sez. 5, n. 31281 del 15/07/2025, [...], Rv. 288601.01, in fattispecie in cui ha trovato applicazione, "ratione temporis", la disciplina di cui all'art. 573 cod. proc. pen. nel testo anteriore alla riforma recata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). Tale soluzione ermeneutica, che discende dalla necessaria distinzione tra i piani della responsabilità penale e civile imposta dalla giurisprudenza costituzio- nale — e segnatamente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, come recepita dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, [...], Rv. 286880-01) — non comporta alcuna violazione del giudicato assolutorio, il quale preclude soltanto la rivalutazione della responsabilità penale, non l'accerta- mento autonomo dell'illecito civile fondato sui medesimi fatti storici e governato da regole probatorie diverse. Il precedente delle Sezioni Unite Civili invocato dal ricorrente (Sez. U, n. 1768 del 26/01/2011, Rv. 616366 - 01) attiene agli effetti extrapenali del giudicato as- solutorio nel separato giudizio civile, e non è trasponibile alla diversa ipotesi del giudizio d'appello promosso dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., nel quale il giudice penale, pur operando secondo i canoni civilistici, rimane il me- desimo giudice che ha già celebrato il processo, sicché non vi è un "giudicato esterno" da rispettare, ma un accertamento da compiere su un piano giuridico diverso da quello penale, nel rispetto delle regole processuali proprie del rito. 9 Da qui l’inammissibilità del motivo per manifesta infondatezza. 2.2. Le plurime censure in cui si articola il secondo motivo — relative al difetto di legittimazione passiva del BO, allo sconfinamento dal devolutum, all'istru- zione dibattimentale disposta d'ufficio, alla valutazione della testimonianza NE e degli altri elementi probatori — sono nel loro complesso inammissibili, in quanto si risolvono, nella parte in cui non pongono questioni di diritto processuale, in una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità. 2.2.1. Quanto alla dedotta mancanza di legittimazione passiva del BO, fondata sulla circostanza che la lettera di richiesta di risarcimento recasse la sola firma del difensore, deve osservarsi che la Corte d'appello ha correttamente valu- tato tale elemento nell'ambito di un più ampio giudizio sulla dinamica complessiva della condotta, senza che la questione della paternità formale della missiva esau- risse il thema decidendum relativo all'illecito civile contestato. 2.2.2. Quanto alla rinnovazione istruttoria disposta d'ufficio, la Corte territo- riale ha fatto corretta applicazione del principio — consolidato nella giurisprudenza di legittimità — secondo cui il giudice di appello che intenda riformare, ai soli fini civili, la valutazione dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva dal primo giudice, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. In tal senso, da ultimo, è stato affermato che «in tema di impugnazioni, la Corte di appello che intende riformare la decisione assolutoria, con condanna dell'imputato ai soli fini civili per effetto dell'accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa as- sunta in primo grado, nel corso di giudizio celebrato con rito abbreviato, in esito a una contestazione suppletiva ex art. 517 cod. proc. pen., alla stregua di tutti gli atti originariamente presenti nel fascicolo del dibattimento e di quelli successiva- mente acquisiti, è tenuta a rinnovare le prove dichiarative decisive assunte prima della prosecuzione del processo con il giudizio alternativo, mediante l'esame dei testi e dell'imputato, versandosi nell'ipotesi, contemplata dall'art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen., di prova dichiarativa assunta in udienza nel giudizio dibatti- mentale di primo grado, posto che le persone offese risultavano già escusse nel momento in cui il rito alternativo è stato introdotto» (Sez. 3, n. 32177 del 01/07/2025, G., Rv. 288644-02). L'assenza di una specifica domanda istruttoria della parte civile, pertanto, non costituisce ostacolo all'esercizio di tale potere officioso, che risponde a una regola di sistema volta a garantire il rispetto del principio di immediatezza nella valuta- zione della prova orale. 2.2.3. Le restanti censure del secondo motivo — relative alla valutazione della testimonianza NE, alle presunte contraddizioni tra le deposizioni, alla lettura degli elementi documentali e alla pretesa fondatezza su meri sospetti — si 10 risolvono integralmente in una rivalutazione del merito probatorio, preclusa al giu- dice di legittimità. La Corte d'appello ha fornito una motivazione logicamente coe- rente e non contraddittoria, dando conto delle ragioni per cui ha ritenuto inatten- dibile la ricostruzione del teste NE alla luce di una serie di elementi obiettivi — la cartella clinica di pronto soccorso attestante lo stato di incoscienza del BO all'arrivo in ospedale, le lesioni visibili sul volto non menzionate dal teste, la rela- zione di incidente stradale, il comportamento del padre dell'imputato il giorno se- guente, il certificato del casellario attestante la sospensione della patente — e valorizzando, secondo il criterio del più probabile che non, la ricostruzione offerta dalla parte civile. Tale valutazione è incensurabile in sede di legittimità, non essendo ravvisabile né una motivazione apparente né una manifesta illogicità dell'argomentare, ma soltanto un apprezzamento delle prove difforme da quello auspicato dalla difesa. 2.3. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente deduce l'inutilizzabilità della tra- scrizione della telefonata effettuata al numero di emergenza 118 da un passante non identificato, è aspecifico. Costituisce pacifico orientamento di questa Corte quello secondo il quale «è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inuti- lizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato. (Fatti- specie in tema di acquisizione di elementi istruttori dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari)» (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, [...], Rv. 287024-02; nello stesso senso, Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Luca- marini, Rv. 279829-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269218-01). Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a dedurre l’inutilizzabilità della registrazione, senza tuttavia esporre l’incidenza che la sua esclusione avrebbe nella prospettiva decisoria, in presenza della molteplicità di elementi presi in con- siderazione dai giudici dell’appello, come dianzi visto. In ogni caso, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, l'inuti- lizzabilità sancita dall'art. 240 cod. proc. pen. non si riferisce ai documenti anonimi in quanto tali, bensì a quelli contenenti dichiarazioni anonime: la distinzione è ri- levante perché la norma non impedisce di accertare, come fatto storico, che un documento anonimo sia stato formato e abbia un determinato contenuto, ma solo di utilizzarlo come fonte di prova di quanto rappresentato nelle dichiarazioni rac- colte. Nel caso di specie, la registrazione della telefonata al 118 è stata utilizzata non già per accertare la veridicità di quanto narrato dall'ignoto passante sulla di- namica dell'incidente, bensì come riscontro oggettivo del fatto — in sé non conte- stato — che al momento del sinistro almeno una persona era presente sul posto e che l'occupante del veicolo si trovava ancora agganciato al mezzo in stato di inco- scienza. Entro tali limiti, il documento è pienamente utilizzabile. 11 Quanto alla mancanza del supporto telematico originale, la Corte d'appello ha dato atto che il file audio è stato trasmesso dal responsabile del servizio pubblico all'investigatore incaricato dalla parte civile e che la sua provenienza non è stata seriamente contestata: in tale contesto, la mancata acquisizione del supporto ori- ginale non determina inutilizzabilità, risolvendosi al più in una questione di atten- dibilità della prova rimessa alla libera valutazione del giudice di merito e, come tale, insindacabile in questa sede. 3. A fronte di tale apparato argomentativo, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e ma- nifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponi- bile sindacato sulle scelte valutative della corte di appello, reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e appro- fondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vi- genti in materia. Dal che discendono plurime ragioni d’inammissibilità. 3.1. Vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto pro- batorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti es- senziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni diffe- renti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza pro- batoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, [...], Rv. 280747-01). Vale la pena sottolineare che anche la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpreta- zione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di al- cuni elementi rispetto ad altri. 3.2. A ciò si aggiunga che «è inammissibile il ricorso per cassazione fonda-to su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in ap- pello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi consi- derare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la ti- pica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [...], Rv. 277710-01). 12 3.3. Va, infine, osservato che i motivi d’impugnazione sostanzialmente elu- dono il confronto con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, così che entrambi i ricorsi risultano anche aspecifici. Tale vizio, invero, si configura non solo nel caso della indeterminatezza e ge- nericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, [...], Rv. 259425-01; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, [...], Rv. 230634-01; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, NE, Rv. 216473-01). 4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, rav- visandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 5. Il ricorrente, in ragione della soccombenza, va altresì condannato alla rifu- sione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel pre- sente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile IC Insurance Europe AG che liquida in complessivi euro 2.363,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 24 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente TO AR EA GR