CASS
Sentenza 19 giugno 2023
Sentenza 19 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2023, n. 26323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26323 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI BI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/04/2022 del GIP TRIBUNALE di SAVONA udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG Assunta Cocomello che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con rideterminazione della pena;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26323 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il GIP del Tribunale di Savona, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza di applicazione della disciplina della continuazione, avanzata ex art. 671 cod. proc. pen. da BI TI, rideterminava in un anno, sei mesi e dieci giorni di reclusione la pena irrogata con le seguenti decisioni: 1) sentenza di condanna emessa in data 14 novembre 2018 dalla Corte di Appello di NO (irrevocabile il 5 luglio 2019) per il reato di cui all'art. 75, d.lgs. 159/2011, commesso in data 22 agosto 2015; 2) sentenza di condanna emessa in data 11 giugno 2019 dalla Corte dì Appello di NO (irrevocabile il 26 settembre 2019) per due violazioni ex art. 75, d.lgs. 159/2011, commesse in data 24 ottobre 2014 e 21 gennaio 2015, unificate dal vincolo della continuazione;
3) sentenza di condanna emessa in data 29 settembre 2020 dalla Corte di appello di NO (irrevocabile il 10 luglio 2021) il reato di cui all'art. 75, d.lgs. 159/2011, commesso in data 17 luglio 2015. A tale rideterminazione il giudice adìto perveniva tenendo conto della pena più grave di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione inflitta con la sentenza sub n. 3), aumentata di tre mesi di reclusione per il reato-satellite giudicato con la pronuncia sub n. 1) e di un mese di reclusione per ciascuno dei reati di cui alla pronuncia sub n. 2), per un totale di cinque mesi, anche in considerazione dell'aumento minimo di un terzo previsto nei casi di recidiva reiterata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 81 cod. pen., 442, comma 2 e 671 cod. proc. pen., in quanto il giudice dell'esecuzione, nel determinare l'aumento di un mese per ciascuno dei reati-satellite di cui alla sentenza sub n. 2), non avrebbe operato la dovuta riduzione premiale per il rito abbreviato, già disposta dal giudice della cognizione. 3. Il ricorso, destinato alla Settima sezione in fase di esame preliminare, ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen., veniva restituito a questa Prima sezione in esito all'udienza camerale del 24 novembre 2022, non avendo ravvisato il Collegio alcuna causa di inammissibilità dell'impugnazione. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con rideterminazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini prospettati dal proponente. 2 Il Consigliere estensore Il Presid t Nel calcolo degli aumenti operati in sede di applicazione della disciplina della continuazione con riferimento ai due reati-satellite di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011, giudicati con la sentenza emessa in data 11 giugno 2019 dalla Corte di Appello di NO, il Giudice dell'esecuzione, in effetti, non ha considerato, per ciascuno di essi, la riduzione dovuta per la scelta del rito abbreviato adottata dall'imputato nel giudizio di cognizione, stabilendo, quindi, una pena in aumento di due mesi di reclusione in luogo di quella (ridotta di un terzo) di un mese e dieci giorni. Tale detrazione, nella misura di dieci giorni di reclusione per l'uno e per l'altro reato, non implicando apprezzamenti di tipo discrezionale, può essere effettuata da questa stessa Corte, così come la rideterminazione aritmetica della pena complessiva, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., che, previa riduzione di venti giorni di reclusione, deve essere quantificata in un anno, cinque mesi e venti giorni di reclusione. In questi termini e a questi limitati fini, va annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura degli aumenti di pena per i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di NO dell'11-06-2019, che ridetermina in mese uno e giorni dieci di reclusione e quindi ridetermina la pena complessiva in anni uno, mesi cinque, e giorni venti di reclusione. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2023
lette le conclusioni del PG Assunta Cocomello che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con rideterminazione della pena;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26323 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il GIP del Tribunale di Savona, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza di applicazione della disciplina della continuazione, avanzata ex art. 671 cod. proc. pen. da BI TI, rideterminava in un anno, sei mesi e dieci giorni di reclusione la pena irrogata con le seguenti decisioni: 1) sentenza di condanna emessa in data 14 novembre 2018 dalla Corte di Appello di NO (irrevocabile il 5 luglio 2019) per il reato di cui all'art. 75, d.lgs. 159/2011, commesso in data 22 agosto 2015; 2) sentenza di condanna emessa in data 11 giugno 2019 dalla Corte dì Appello di NO (irrevocabile il 26 settembre 2019) per due violazioni ex art. 75, d.lgs. 159/2011, commesse in data 24 ottobre 2014 e 21 gennaio 2015, unificate dal vincolo della continuazione;
3) sentenza di condanna emessa in data 29 settembre 2020 dalla Corte di appello di NO (irrevocabile il 10 luglio 2021) il reato di cui all'art. 75, d.lgs. 159/2011, commesso in data 17 luglio 2015. A tale rideterminazione il giudice adìto perveniva tenendo conto della pena più grave di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione inflitta con la sentenza sub n. 3), aumentata di tre mesi di reclusione per il reato-satellite giudicato con la pronuncia sub n. 1) e di un mese di reclusione per ciascuno dei reati di cui alla pronuncia sub n. 2), per un totale di cinque mesi, anche in considerazione dell'aumento minimo di un terzo previsto nei casi di recidiva reiterata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 81 cod. pen., 442, comma 2 e 671 cod. proc. pen., in quanto il giudice dell'esecuzione, nel determinare l'aumento di un mese per ciascuno dei reati-satellite di cui alla sentenza sub n. 2), non avrebbe operato la dovuta riduzione premiale per il rito abbreviato, già disposta dal giudice della cognizione. 3. Il ricorso, destinato alla Settima sezione in fase di esame preliminare, ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen., veniva restituito a questa Prima sezione in esito all'udienza camerale del 24 novembre 2022, non avendo ravvisato il Collegio alcuna causa di inammissibilità dell'impugnazione. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con rideterminazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini prospettati dal proponente. 2 Il Consigliere estensore Il Presid t Nel calcolo degli aumenti operati in sede di applicazione della disciplina della continuazione con riferimento ai due reati-satellite di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011, giudicati con la sentenza emessa in data 11 giugno 2019 dalla Corte di Appello di NO, il Giudice dell'esecuzione, in effetti, non ha considerato, per ciascuno di essi, la riduzione dovuta per la scelta del rito abbreviato adottata dall'imputato nel giudizio di cognizione, stabilendo, quindi, una pena in aumento di due mesi di reclusione in luogo di quella (ridotta di un terzo) di un mese e dieci giorni. Tale detrazione, nella misura di dieci giorni di reclusione per l'uno e per l'altro reato, non implicando apprezzamenti di tipo discrezionale, può essere effettuata da questa stessa Corte, così come la rideterminazione aritmetica della pena complessiva, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., che, previa riduzione di venti giorni di reclusione, deve essere quantificata in un anno, cinque mesi e venti giorni di reclusione. In questi termini e a questi limitati fini, va annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura degli aumenti di pena per i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di NO dell'11-06-2019, che ridetermina in mese uno e giorni dieci di reclusione e quindi ridetermina la pena complessiva in anni uno, mesi cinque, e giorni venti di reclusione. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2023