Sentenza 8 novembre 2007
Massime • 1
In tema di favoreggiamento personale aggravato dalla circostanza di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, il fatto di favorire la latitanza di un personaggio di vertice di un'associazione mafiosa non determina, in ragione esclusivamente dell'importanza di questi all'interno dell'associazione e del predominio esercitato dal sodalizio sul territorio, la sussistenza dell'aggravante, dovendosi distinguere l'aiuto prestato alla persona da quello prestato all'associazione e potendosi ravvisare l'aggravante soltanto nel secondo caso, quando cioè si accerti la oggettiva funzionalità della condotta all'agevolazione dell'attività posta in essere dall'organizzazione criminale.
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- 1. Diritto di difesa o calunnia?https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 dicembre 2024
La Costituzione prevede il diritto alla autodifesa: è lecito o è calunnia incolpare qualcun'altro per scagionarsi? (vai al pdf dell'articolo completo con note) ** L'imputato, nel corso del procedimento penale instaurato a suo carico (…), ben può negare, anche mentendo, nell'esercizio del suo "ins defendendi", costituzionalmente garantito (art. 24 della Cost.), la corrispondenza al vero di testimonianze o del contenuto di denunzie a lui sfavorevoli. L'implicita accusa di falsa testimonianza o di calunnia nei confronti dei suoi accusatori costituisce una conseguenza non voluta e soltanto indiretta dell'atteggiamento difensivo prescelto dall'agente, il cui "animus difendenti", in …
Leggi di più… - 2. La calunnia e l'esercizio del diritto di difesahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 gennaio 2019
L'imputato, nel corso del procedimento penale instaurato a suo carico (..), ben può negare, anche mentendo, nell'esercizio del suo "ius defendendi", costituzionalmente garantito (art. 24 della Cost.), la corrispondenza al vero di testimonianze o del contenuto di denunzie a lui sfavorevoli. In caso di accuse ad altri, il dolo del delitto di calunnia va escluso nel caso in cui un soggetto, anche se affidandosi a fatti frutto di personale e distorta percezione, si limiti a incolpare taluno temerariamente, senza avere la intenzione di accusare una persona innocente. L'implicita accusa di falsa testimonianza o di calunnia nei confronti dei suoi accusatori costituisce infatti una conseguenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/11/2007, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 08/11/07
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1344
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 17067/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VO AN, n. a Vallelunga Pratameno l'8.6.1946;
avverso la sentenza in data 7 febbraio 2007 della Corte di appello di Catania;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Conti Giovanni;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'AN Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avv. Tipo Danilo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania confermava la sentenza in data 12 febbraio 2002 del Tribunale di Catania, appellata da AN VO, condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di anni due e mesi tre di reclusione, in quanto responsabile dei reati di cui all'art. 81, comma 1, e art. 378, commi 1 e 2, e art. 390 c.p., in concorso formale tra loro, con l'aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, per avere fornito i propri dati anagrafici e la propria carta di identità a MAZZEI Santo, che utilizzava il documento per apporvi la propria fotografia e inserirvi dati falsi, così aiutando quest'ultimo a sottrarsi alle ricerche dell'autorità in relazione a un ordine di esecuzione a pena detentiva e a più ordinanze applicative di custodia cautelare in carcere, in entrambi i casi per il reato, tra gli altri, di cui all'art. 416 bis c.p., (fatto accertato in Catania il 10 novembre 1992).
Propone personalmente ricorso per cassazione l'imputato, denunciando:
1. vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale, basata su un mero giudizio di verosimiglianza in considerazione dei rapporti tra suo cognato OR LL e il ricercato AZ, con ciò ignorandosi la incompatibile circostanza del contemporaneo possesso da parte sua della propria carta di identità.
2. Mancanza di motivazione in punto di configurabilità dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, illegittimamente affermata sulla base del solo presupposto dell'appartenenza del AZ a una associazione mafiosa. Osserva la Corte che deve essere esclusa l'aggravante contestata di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, sicché, tenuto conto della pena edittale e della data di consumazione del reato, risulta decorso il termine prescrizionale di cui all'art. 157 c.p., comma 1, n. 4, pur se aumentato a norma dell'art. 160 ultimo c.p., (secondo la formulazione di tali disposizioni precedente la riforma di cui alla L. 5 dicembre 2005, n. 251). Tale conclusione rende non esaminabile la questione del vizio di motivazione sollevata nel ricorso, posto che essa, anche se in ipotesi fondata, comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, incompatibile con il dovere di immediata declaratoria di estinzione del reato a norma dell'art. 129 c.p.p.. Quanto alla ritenuta non configurabilità dell'aggravante, giova rilevare che, secondo la sentenza impugnata, essa deriverebbe esclusivamente dal fatto che l'imputato era a conoscenza della caratura mafiosa del latitante cui egli avrebbe prestato aiuto. Ma al riguardo va condiviso l'orientamento di gran lunga prevalente di questa Corte, secondo cui in tema di favoreggiamento personale aggravato dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione prevista dallo stesso articolo), il fatto di favorire la latitanza di un personaggio di vertice di un'associazione mafiosa non determina, in ragione esclusivamente dell'importanza di questo soggetto all'interno dell'associazione e del predominio esercitato dal sodalizio sul territorio, la sussistenza dell'aggravante, dovendosi distinguere l'aiuto prestato alla persona da quello prestato all'associazione e potendosi ravvisare l'aggravante soltanto nel secondo caso, quando cioè si accerti la oggettiva funzionalità della condotta all'agevolazione dell'attività posta in essere dall'organizzazione criminale;
accertamento che difetta nel caso di specie (Cass., sez. 6^, 27 ottobre 2005, Turco;
Id., 15 ottobre 2003, Mesi;
Id., 9 giugno 1997, Arcuni;
Id., 14 marzo 1997, Vasile).
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, stante la suddetta causa di estinzione del reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2008