Sentenza 7 dicembre 2012
Massime • 1
La presunzione di illegittima provenienza delle risorse patrimoniali accumulate da un soggetto condannato per i reati di cui all'art. 12 sexies L. 356 del 1992 non può essere superata dal riferimento compiuto al volume d'affari della struttura imprenditoriale a lui facente capo, giacché esso è in grado di fornire indicazioni attendibili in ordine alla capacità produttiva dell'azienda ma non in ordine alla sua redditività, che esprime l'idoneità della stessa a garantire la realizzazione di profitti netti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/12/2012, n. 4110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4110 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 07/12/2012
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere - N. 1876
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 11698/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IC CA N. IL 20/06/1978;
avverso la sentenza n. 3778/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del 15/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Antonio (Ndr: testo originale non comprensibile) del foro di Palermo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza resa in data 15.11.2011, la Corte d'appello di Torino ha integralmente confermato la sentenza emessa dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Novara in data 3.3.2011, con la quale NL MO è stato condannato alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione e di Euro 18.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e la confisca, tra l'altro, della somma di Euro 105.260,00.
Con la sentenza di primo grado, il giudice novarese ha accertato la colpevolezza del MO in relazione al reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 110 c.p., perché, in concorso con
IB SI, deteneva illecitamente due panetti di cocaina del peso netto, rispettivamente, di 982,8 grammi e di 983,3 grammi, con principio attivo pari all'88,5%. Fatto commesso in Oleggio e Galliate il 10.9.2010.
Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NL MO, affidato a tre motivi d'impugnazione.
2.1. - Con il primo motivo di ricorso, il difensore dell'imputato ha censurato la sentenza d'appello per violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e all'art. 192 c.p.p., nonché per illogicità, assenza e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e). In particolare, lamenta il ricorrente che il giudice d'appello abbia fondato la conferma della condanna del MO sulla base di un'acritica ricezione delle prospettazioni interessate, fantasiose e lacunose, formulate nelle dichiarazioni del chiamante in correità, senza che alle stesse abbia corrisposto la conferma di altri elementi di prova dotati di sufficiente capacità rappresentativa. Sul punto, il ricorrente contesta che possa costituire elemento di riscontro delle dichiarazioni del correo il carattere autoaccusatorio delle stesse o il tenore del racconto del tragitto percorso dai due imputati nel giorno del loro arresto, in macchina separate e con la borsa nera della droga nella macchina dello stesso correo. La stessa corte d'appello, del resto, non aveva tratto tutte le conseguenze sul piano logico e probatorio dall'esclusione dell'originaria ipotesi emersa carico del MO quale fornitore della sostanza stupefacente in favore delle IB;
esclusione che, unitamente alle lacune e ai vuoti nella ricostruzione dell'operazione che ebbe a condurre all'arresto dei due imputati, avrebbe dovuto indurre il giudice del merito a ritenere viziato da evidente interesse il racconto fornito dal correo, segnatamente sotto il profilo della ricercata salvezza dei veri complici. Nella sentenza d'appello, inoltre, si evidenzia, a giudizio del ricorrente, l'ulteriore contraddizione consistita nell'accusa della codetenzione della droga a carico del MO e, al contempo, nella indicazione dello stesso quale detentore del denaro destinato al pagamento e quindi all'acquisto dello stesso stupefacente. Più in generale, deduce il ricorrente come nessun tratto del comportamento contestato al MO può ritenersi tale da integrare l'estremo della detenzione di sostanza stupefacente secondo la definizione fornita dalla legge;
tale non essendo l'incontro avvenuto tra i due coimputati nell'abitazione del IB, ne' la successiva uscita di casa e il tragitto congiuntamente percorso dai due imputati, durante i quali non vi fu alcun contatto con lo stupefacente da parte del MO, ne' infine il preteso scaricamento della borsa con la droga dall'auto del IB. Da ultimo, il ricorrente censura il carattere tortuoso e oscuro della motivazione della sentenza d'appello sul punto relativo alla presenza del denaro sequestrato in casa del MO, ignorando la corte la non corrispondenza della somma rinvenuta con quella sufficiente al possibile acquisto della sostanza stupefacente, e omettendo di fornire una motivazione congrua e logica sul carattere ingiustificato della detenzione di quello stesso danaro da parte dell'imputato. 2.2. - Con il secondo motivo di ricorso, l'impugnante censura la sentenza d'appello per violazione di legge con riferimento al D.L. n.306 del 1992, art. 12 sexies, nonché per illogicità e assenza di motivazione in relazione alla disposta confisca della somma di Euro 105.260,00 rinvenuta in casa del MO.
In particolare, deduce il ricorrente come la corte distrettuale non abbia offerto alcuna compiuta e logica valutazione delle ragioni del rigetto dell'alternativa spiegazione offerta dal MO sul possesso del danaro, segnatamente a fronte della documentata affermazione dell'imputato circa il volume d'affari riconducibile all'attività svolta dai fratelli MO;
elemento, quest'ultimo, idoneo a escludere la sussistenza della "sproporzione del reddito" di cui all'art. 12 sexies cit., da valutare, non da solo con riferimento al reddito dichiarato, bensì anche con riguardo alla complessiva attività economica dell'imputato.
La stessa mancata riferibilità del denaro confiscato alla vicenda dedotta in giudizio renderebbe illegittima, ad avviso del ricorrente, in mancanza di ulteriori elementi, l'applicazione al caso di specie dell'art. 12 sexies richiamato.
2.3. - Con l'ultimo motivo di ricorso, il difensore dell'imputato censura la sentenza d'appello per violazione di legge, con riferimento all'art. 133 c.p., e vizio di motivazione, con particolare riguardo alla misura e all'entità della pena inflitta e all'assoluta carenza di motivazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1. - Il primo motivo di ricorso è infondato.
Si duole sul punto, in primo luogo, il ricorrente che la corte territoriale abbia male interpretato, sul piano concettuale, la nozione della "detenzione" di sostanza stupefacente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (segnatamente nell'applicazione disposta a carico dell'imputato), e di avere in ogni caso fornito una motivazione illogica della condotta dell'imputato in relazione alla definizione così acquisita.
Rileva, tuttavia, questa Corte, come la sentenza impugnata, in coerenza con la decisione assunta dal primo giudice, e sulla base delle accuse formalmente sollevate nei confronti dell'imputato, abbia correttamente ascritto al MO la commissione di una condotta criminosa di "concorso in detenzione", rispetto alla quale, gli elementi probatori complessivamente evidenziati dai giudici del merito sono valsi a confortare, in modo affatto logico e conseguente, la conclusione raggiunta nel senso della piena e consapevole partecipazione dell'imputato alla detenzione direttamente realizzata dal coimputato IB.
In particolare, a fronte della deposizione confessoria fornita dal IB - incline a coinvolgere pienamente il MO nella fase di trasporto e di organizzazione della consegna della sostanza stupefacente in suo possesso -, il giudice d'appello ha opportunamente indicato, quali elementi di riscontro, le deposizioni rese dagli operanti della p.g., i quali hanno seguito il comportamento dei due imputati nella fase del loro incontro, del loro trasferimento presso il luogo verosimilmente previsto per la consegna dello stupefacente, e il ritorno degli stessi presso l'abitazione del IB.
Ad ulteriore riscontro della ricostruzione così operata, la corte territoriale ha altresì evidenziato come la sproporzionata quantità di denaro rinvenuta nella casa dell'imputato inducesse verosimilmente a ritenere che lo stesso viva di proventi che non riguardano la sua attività lavorativa o produttiva, bensì l'esercizio di attività legate al traffico di stupefacenti, in connessione, peraltro, con quanto evidenziato dagli altri elementi di prova.
Rispetto al congruo e convincente compendio probatorio così ricostruito dal giudice d'appello, nessun pregio può essere ascritto alla censura critica rivolta dal ricorrente alla mancata valorizzazione dell'avvenuto affievolimento, sul piano probatorio, dell'originaria ipotesi accusatoria secondo la quale il MO avrebbe rivestito il ruolo di fornitore della sostanza stupefacente;
ipotesi ricostruttiva che, pur essendo stata correttamente esclusa dal giudice d'appello, non ha impedito a quest'ultimo di considerarne, sulla base di argomentazioni del tutto coerenti sul piano logico, la sostanziale irrilevanza ai fini della prova del fatto di detenzione in concorso, così come emerso dal tessuto probatorio.
Del tutto corretta, pertanto, deve ritenersi la sentenza dettata dalla corte territoriale, avendo quest'ultima ritenuto adeguatamente integrata sul piano probatorio la struttura "atipica" del fatto di "concorso in detenzione", valorizzando il congiunto significato del complesso degli elementi probatori considerati, senza arrestarsi a un'atomistica valutazione degli stessi, come impropriamente prospettato, o preteso, dall'odierno ricorrente.
La stessa motivazione del giudice d'appello riferita alle somme di denaro sequestrate in casa del MO, appare dotata di logica coerenza, si da sfuggire alle censure critiche alla stessa rivolte dal ricorrente, a nulla rilevando la non corrispondenza delle somme rinvenute, rispetto a quanto sarebbe stato necessario ai fini del possibile acquisto della sostanza stupefacente, avendo il giudice d'appello espressamente escluso che tali somme fossero immediatamente legate alla vicenda detentiva oggetto dell'odierno processo, essendosi unicamente limitato a indicare detta circostanza quale elemento dotato di particolare significato nella prospettiva di una condivisibile ricostruzione del modus rivendi criminale dell'imputato.
Parimenti lineare, sul piano logico, deve ritenersi la motivazione dettata dal giudice d'appello in relazione al carattere ingiustificato del possesso delle ridette somme di danaro, da parte dell'imputato, avendo la corte territoriale escluso la rilevanza del "volume di affari" come indice significativo dell'attività economica asseritamente esercitata dal MO;
viceversa insistendo, in modo logicamente ineccepibile, sull'insufficienza del reddito prodotto da detta attività, secondo quanto emerso per tabulas dalla documentazione fiscale acquisita.
3.2. - Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Con riguardo a tale motivo d'impugnazione, il ricorrente insiste sulla specificazione della nozione di "volume d'affari" come indice giustificativo della non indifferente disponibilità economica del MO (resa palese dalla somma confiscata), in contrasto con quanto contraddittoriamente affermato dal giudice d'appello. Viceversa, del tutto correttamente la corte territoriale ha sottolineato come la nozione che allude al c.d. "volume di affari", mentre costituisce un indicatore adeguatamente attendibile in ordine all'eventuale capacità produttiva di una struttura imprenditoriale, nessuna informazione è viceversa in grado di fornire, con altrettanta (o comunque sufficiente) affidabilità, in ordine alla redditività dell'impresa, ossia in relazione all'idoneità di quella struttura aziendale (eventualmente dotata di quella specifica capacità produttiva) a garantire la realizzazione di profitti netti;
e tanto, in particolar modo a fronte delle contrarie risultanze documentali di natura fiscale, come coerentemente evidenziato dalla corte territoriale.
Nessuna rilevanza, da ultimo, può essere ascritta alla mancata riferibilità del denaro confiscato alla specifica vicenda dedotta in giudizio, avendo comunque il giudice d'appello provveduto a ricollegare la disponibilità di dette somme all'attività illecita dell'imputato - secondo le corrette consequenzialità logiche già rilevate - segnalando la valenza indicativa di detta circostanza come significativa del modus vivendi criminale dell'imputato. 3.3. - Deve ritenersi infondato anche l'ultimo motivo di ricorso. Sul punto, le doglianze genericamente rappresentate dal ricorrente non individuano alcuna insufficienza o incongruità nello sviluppo logico della motivazione dettata nella sentenza impugnata, limitandosi a prospettare questioni di mero fatto o apprezzamenti di merito incensurabili in questa sede.
Al riguardo, con riferimento al tema della commisurazione della pena, mette conto di richiamare il principio enunciato da questa Corte, ai sensi del quale, nel caso in cui il giudice intenda discostarsi dalla misura del minimo edittale, lo stesso assume il dovere di rendere ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale in termini di progressivo rigore, essendo chiamato a indicare in modo specifico, tra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art.133 c.p., quelli ritenuti rilevanti ai fini del giudizio espresso (v.
Cass., n. 35346/2008, Rv. 241189). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente valutato la congruità del complessivo trattamento sanzionatorio imposto al MO dal giudice di primo grado, correlando tale giudizio alla specifica entità del fatto, giudicato "di particolare gravità", ed altresì evidenziando come la condotta dell'imputato sia "sintomatica di un consolidato inserimento in ambienti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti", non avendo l'imputato neppure "contribuito in alcun modo a chiarire la provenienza della cospicua somma di denaro a lui sequestrata" e non correlabile all'attività lavorativa dello stesso all'interno della ditta gestita in società con il fratello, con la conseguente induzione della circostanza che l'imputato conducesse la propria esistenza al di fuori della legalità, così inevitabilmente tratteggiandone una particolare capacità a delinquere.
Ad avviso di questa Corte, la motivazione dettata dal giudice d'appello (qui sommariamente compendiata) appare pienamente rispettosa del principio di diritto più sopra enunciato, avendo la Corte territoriale correttamente radicato, il conclusivo giudizio espresso sul trattamento sanzionatorio applicato all'imputato, al ricorso di specifici presupposti di fatto coerenti alle previsioni di cui all'art. 133 c.p., sulla base di una motivazione in sè dotata di intrinseca coerenza e logica linearità.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 dicembre 2012. Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2013