Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2013, n. 4083
CASS
Sentenza 11 gennaio 2013

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In materia di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente ex art. 666 stesso codice, è data solo la facoltà di proporre opposizione e non ricorso immediato per cassazione.

In sede esecutiva, il principio di conversione dell'impugnazione è applicabile anche in caso di opposizione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis" (Nella specie la Corte ha qualificato come opposizione ex art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., disponendone la trasmissione alla corte d'appello, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento conseguente all'istanza di revoca della confisca emesso non "de plano", bensì a seguito di irrituale fissazione della comparizione delle parti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2013, n. 4083
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4083
    Data del deposito : 11 gennaio 2013

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