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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/05/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3333/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Paolo De Leo, giusta separata procura alle liti depositata nel fascicolo telematico;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Genova piazza della Vittoria, 6/R presso l'Avvocatura Distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Lilia Bonicioli, dall'Avv. Pietro Capurso, dall'Avv. Cinzia Lolli, dall'Avv. Christian Lo Scalzo, come da procura generale notarile alle liti
RESISTENTE Conclusioni: come nei rispettivi atti difensivi.
****
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., il signor conveniva in giudizio l' , chiedendo accertarsi Parte_1 CP_1
e dichiararsi “il diritto alla pensione anticipata lavoratori precoci di cui alla domanda del 28-9- 2023 CP_ e conseguentemente condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ad erogargli tale prestazione nei termini, modalità e misura di legge con arretrati ed interessi di legge sugli stessi.
L' costituitosi ritualmente in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Con domanda del 28-9-2023 parte ricorrente ha chiesto la verifica dei requisiti per accedere alla pensione anticipata per lavoratori precoci sul presupposto di svolgere, quale dipendente di “DHL
Express Italy s.r.l.”, mansioni gravose di movimentazione carichi e guida di muletti dal 1983 ad oggi. Nella domanda l'attività è stata descritta come “facchini addetti allo spostamento merci ed assimilati), con indicazione del codice professionale generico Istat per i facchini (8.1.3.1.) e del
CCNL applicato (dipendenti da imprese di spedizione). L ha respinto la domanda poichè il Ministero del Lavoro avrebbe emesso parere negativo, a CP_1 causa della indicazione da parte del datore di lavoro di un codice professionale (3.1.1.3.0.2.) relativo ad attività non gravosa (cfr. doc. ric.).
Il ricorso è fondato.
Lo svolgimento dell'attività gravosa di facchino addetto allo spostamento merci, attività ricompresa nell' elenco tassativo delle lavorazioni che consentono il pensionamento anticipato per lavori gravosi ex L. 205/2017 e di cui all'allegato A del D.M. 5/2/2018 e il requisito di durata dell'attività svolta con quella mansione (sei anni negli ultimi sette anni esteso poi a sette negli ultimi dieci) risulta provata sulla base dell'istruttoria orale scolta e sulla documentazione versata in atti (cfr. attestati doc.8 ric.).
Significative e probanti le dichiarazioni testimoniali rese dai colleghi di lavoro del ricorrente, confermative dello svolgimento in via prevalente dell'attività di movimentazione merci.
In tal senso il collega : Tes_1
“Sono collega del ricorrente da 35 anni alle dipendenze di DHL che prima si chiamava Casa di
Spedizioni Ascola. Adr: Il ricorrente ha svolto attività di facchino, magazziniere e poi capo magazziniere. Caricava e scaricava merce, movimentava colli, tutti tipi di colli da buste a bancali del peso da 30 kg fino anche a 1000 kg con l'aiuto di questi casi di un muletto. Adr: in un magazzino di Via Sardorella a Bolzaneto;
precedentemente fino al 2011 o 2012, non ricordo bene la data, nel magazzino di Via Pellea a Sestri Ponente. Adr: Movimentava merce in spedizioni;
negli ultimi anni, dal 2011 osservavamo un turno giornaliero dalle 05.00 alle 13.00 oppure dalle 13.00 alle 21.00.
Confermo che il ricorrente ha svolto le attività indicate nel capitolo D del ricorso“.
Il teste ha altresì precisato che “dal passaggio alle mansioni di capo-magazziniere le mansioni come sopra elencate e confermate non sono mutate;
quale capo magazziniere aveva in aggiunta la responsabilità di noi magazzinieri e assumeva le decisioni in caso di insorgenza di problematiche sul lavoro. Nel 2011 era già capo-magazziniere. Non ha mai svolto per quanto mi risulta attività contabili, non ci sono uffici, si lavora in magazzino utilizzando tutti, se necessario il terminale.”
Parimenti il teste collega del ricorrente dal 2011: Tes_2
“Sono collega di lavoro del ricorrente in DHL s.r.l. presso il magazzino di Genova Bolzaneto di Via Sardorella 47/B, di circa 1500 metri quadri.
Lavoriamo insieme in questo magazzino da settembre 2011 ossia da quando ci siamo trasferiti da altri magazzini
Il ricorrente era uno dei responsabili del magazzino e delle risorse umane presenti in magazzino compreso il sottoscritto.
Ha svolto e svolge tuttora le attività proprie dei magazzinieri, i quali svolgono sia mansioni impiegatizie con computer presenti in magazzino, sia attività manuali movimentazione scarico e scarico merci, guida del muletto, movimentazione pacchi di vario peso da 0.5 kg (buste) fino a 70 kg;
in caso di necessità, a seconda del peso ci avvaliamo di un aiuto di un collega o di un muletto sia elettrico che manuale o di altri mezzi di sollevamento solo manuali.
I turni sono di 8 ore, mattutino o pomeridiano.
Se necessario il magazziniere si occupa anche dello stivaggio dei mezzi di linea. Si occupa normalmente anche del riordino del magazzino. L'attività al computer è accessoria rispetto al resto ed è di molta subvalente rispetto al resto perché la nostra attività principale è la movimentazione della merce.
Il ricorrente, come capo magazziniere, ha svolto sempre queste attività di carico, scarico pacchi, movimentazione merci, con funzioni di responsabile delle risorse umane, con compiti anche di distribuzioni dei compiti delle varie persone e gestione delle ferie del personale”.
L'attendibilità e la piena credibilità di tali dichiarazioni, rese da colleghi di lunga data del ricorrente, presenti quotidianamente nei luoghi comuni di lavoro, e, dunque, particolarmente informati sui fatti di causa, non sono scalfite dalle dichiarazioni della teste , responsabile Risorse umane di DHL, Tes_3 informata solo per un periodo lavorativo molto limitato (2021-2023) e solo saltuariamnte presente nel magazzino di via Sardorella, e quindi meno attendibile Del tutto irrilevanti, a fini del riconoscimento del diritto al pensionamento anticipato per mansioni gravose, l'inquadramento e la retribuzione (quale impiegato) riconosciuti dal datore di lavoro, a fronte della reale natura gravosa (prevalentemente di spostamento e movimentazione di merci) delle mansioni di fatto svolte.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti in misura di due terzi in considerazione dell'apporto decisivo, ai fini dell'accoglimento del ricorso, dell'istruttoria svolta, nonché della circostanza che al diniego dell ha contribuito l'esito dell'istruttoria effettuata da altro Ente e l'erronea indicazio ne CP_1 di dati da parte anche dello stesso ricorrente in sede di ricorso amministrativo.
Il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione disattesa,
dichiara il diritto del ricorrente alla pensione anticipata di cui alla domanda del 28/9/2023 e pertanto condanna l all'erogazione della pensione in favore del ricorrente nei termini, nella misura e CP_1 con la decorrenza di legge, con gli arretrati ed interessi di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite in misura di due terzi.
Condanna l a rifondere al ricorrente la residua frazione che liquida in euro 1.600,00, oltre CP_1 spese generali, accessori di legge e rimborso c.u..
Genova, 14/5/2025
Il Giudice
Margherita Bossi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Paolo De Leo, giusta separata procura alle liti depositata nel fascicolo telematico;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Genova piazza della Vittoria, 6/R presso l'Avvocatura Distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Lilia Bonicioli, dall'Avv. Pietro Capurso, dall'Avv. Cinzia Lolli, dall'Avv. Christian Lo Scalzo, come da procura generale notarile alle liti
RESISTENTE Conclusioni: come nei rispettivi atti difensivi.
****
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., il signor conveniva in giudizio l' , chiedendo accertarsi Parte_1 CP_1
e dichiararsi “il diritto alla pensione anticipata lavoratori precoci di cui alla domanda del 28-9- 2023 CP_ e conseguentemente condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ad erogargli tale prestazione nei termini, modalità e misura di legge con arretrati ed interessi di legge sugli stessi.
L' costituitosi ritualmente in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Con domanda del 28-9-2023 parte ricorrente ha chiesto la verifica dei requisiti per accedere alla pensione anticipata per lavoratori precoci sul presupposto di svolgere, quale dipendente di “DHL
Express Italy s.r.l.”, mansioni gravose di movimentazione carichi e guida di muletti dal 1983 ad oggi. Nella domanda l'attività è stata descritta come “facchini addetti allo spostamento merci ed assimilati), con indicazione del codice professionale generico Istat per i facchini (8.1.3.1.) e del
CCNL applicato (dipendenti da imprese di spedizione). L ha respinto la domanda poichè il Ministero del Lavoro avrebbe emesso parere negativo, a CP_1 causa della indicazione da parte del datore di lavoro di un codice professionale (3.1.1.3.0.2.) relativo ad attività non gravosa (cfr. doc. ric.).
Il ricorso è fondato.
Lo svolgimento dell'attività gravosa di facchino addetto allo spostamento merci, attività ricompresa nell' elenco tassativo delle lavorazioni che consentono il pensionamento anticipato per lavori gravosi ex L. 205/2017 e di cui all'allegato A del D.M. 5/2/2018 e il requisito di durata dell'attività svolta con quella mansione (sei anni negli ultimi sette anni esteso poi a sette negli ultimi dieci) risulta provata sulla base dell'istruttoria orale scolta e sulla documentazione versata in atti (cfr. attestati doc.8 ric.).
Significative e probanti le dichiarazioni testimoniali rese dai colleghi di lavoro del ricorrente, confermative dello svolgimento in via prevalente dell'attività di movimentazione merci.
In tal senso il collega : Tes_1
“Sono collega del ricorrente da 35 anni alle dipendenze di DHL che prima si chiamava Casa di
Spedizioni Ascola. Adr: Il ricorrente ha svolto attività di facchino, magazziniere e poi capo magazziniere. Caricava e scaricava merce, movimentava colli, tutti tipi di colli da buste a bancali del peso da 30 kg fino anche a 1000 kg con l'aiuto di questi casi di un muletto. Adr: in un magazzino di Via Sardorella a Bolzaneto;
precedentemente fino al 2011 o 2012, non ricordo bene la data, nel magazzino di Via Pellea a Sestri Ponente. Adr: Movimentava merce in spedizioni;
negli ultimi anni, dal 2011 osservavamo un turno giornaliero dalle 05.00 alle 13.00 oppure dalle 13.00 alle 21.00.
Confermo che il ricorrente ha svolto le attività indicate nel capitolo D del ricorso“.
Il teste ha altresì precisato che “dal passaggio alle mansioni di capo-magazziniere le mansioni come sopra elencate e confermate non sono mutate;
quale capo magazziniere aveva in aggiunta la responsabilità di noi magazzinieri e assumeva le decisioni in caso di insorgenza di problematiche sul lavoro. Nel 2011 era già capo-magazziniere. Non ha mai svolto per quanto mi risulta attività contabili, non ci sono uffici, si lavora in magazzino utilizzando tutti, se necessario il terminale.”
Parimenti il teste collega del ricorrente dal 2011: Tes_2
“Sono collega di lavoro del ricorrente in DHL s.r.l. presso il magazzino di Genova Bolzaneto di Via Sardorella 47/B, di circa 1500 metri quadri.
Lavoriamo insieme in questo magazzino da settembre 2011 ossia da quando ci siamo trasferiti da altri magazzini
Il ricorrente era uno dei responsabili del magazzino e delle risorse umane presenti in magazzino compreso il sottoscritto.
Ha svolto e svolge tuttora le attività proprie dei magazzinieri, i quali svolgono sia mansioni impiegatizie con computer presenti in magazzino, sia attività manuali movimentazione scarico e scarico merci, guida del muletto, movimentazione pacchi di vario peso da 0.5 kg (buste) fino a 70 kg;
in caso di necessità, a seconda del peso ci avvaliamo di un aiuto di un collega o di un muletto sia elettrico che manuale o di altri mezzi di sollevamento solo manuali.
I turni sono di 8 ore, mattutino o pomeridiano.
Se necessario il magazziniere si occupa anche dello stivaggio dei mezzi di linea. Si occupa normalmente anche del riordino del magazzino. L'attività al computer è accessoria rispetto al resto ed è di molta subvalente rispetto al resto perché la nostra attività principale è la movimentazione della merce.
Il ricorrente, come capo magazziniere, ha svolto sempre queste attività di carico, scarico pacchi, movimentazione merci, con funzioni di responsabile delle risorse umane, con compiti anche di distribuzioni dei compiti delle varie persone e gestione delle ferie del personale”.
L'attendibilità e la piena credibilità di tali dichiarazioni, rese da colleghi di lunga data del ricorrente, presenti quotidianamente nei luoghi comuni di lavoro, e, dunque, particolarmente informati sui fatti di causa, non sono scalfite dalle dichiarazioni della teste , responsabile Risorse umane di DHL, Tes_3 informata solo per un periodo lavorativo molto limitato (2021-2023) e solo saltuariamnte presente nel magazzino di via Sardorella, e quindi meno attendibile Del tutto irrilevanti, a fini del riconoscimento del diritto al pensionamento anticipato per mansioni gravose, l'inquadramento e la retribuzione (quale impiegato) riconosciuti dal datore di lavoro, a fronte della reale natura gravosa (prevalentemente di spostamento e movimentazione di merci) delle mansioni di fatto svolte.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti in misura di due terzi in considerazione dell'apporto decisivo, ai fini dell'accoglimento del ricorso, dell'istruttoria svolta, nonché della circostanza che al diniego dell ha contribuito l'esito dell'istruttoria effettuata da altro Ente e l'erronea indicazio ne CP_1 di dati da parte anche dello stesso ricorrente in sede di ricorso amministrativo.
Il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione disattesa,
dichiara il diritto del ricorrente alla pensione anticipata di cui alla domanda del 28/9/2023 e pertanto condanna l all'erogazione della pensione in favore del ricorrente nei termini, nella misura e CP_1 con la decorrenza di legge, con gli arretrati ed interessi di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite in misura di due terzi.
Condanna l a rifondere al ricorrente la residua frazione che liquida in euro 1.600,00, oltre CP_1 spese generali, accessori di legge e rimborso c.u..
Genova, 14/5/2025
Il Giudice
Margherita Bossi