Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 761
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione

    Il Collegio ritiene che l'avviso di accertamento sia correttamente motivato, avendo reso edotto il contribuente in ordine all'an e al quantum della pretesa tributaria, in osservanza alla normativa vigente.

  • Rigettato
    Calcolo degli interessi

    Il Collegio ritiene il motivo privo di fondamento, richiamando l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege e il calcolo si risolve in una mera operazione matematica.

  • Accolto
    Onere della prova

    Il Collegio ritiene il motivo fondato. Il Comune era a conoscenza dello stato di inagibilità dal 2013. La cessazione di tale stato, sostenuta dal Comune sulla base di dichiarazioni catastali non prodotte in giudizio, non è stata adeguatamente provata dall'ente impositore, su cui ricade l'onere della prova. Pertanto, le conclusioni del Comune sull'idoneità degli immobili rimangono mere affermazioni non supportate da documentazione probatoria.

  • Altro
    Spese del giudizio

    Il motivo è assorbito dalla decisione di accoglimento dell'appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 761
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 761
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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