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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 761/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore BALDOVINI PAOLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5803/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Bracciano - Via Principe Di Napoli 49 00062 Bracciano RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5487/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1 e pubblicata il 23/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 289 2022 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 282/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiarare illegittimo e quindi annullare in ogni sua parte l'avviso di accertamento e/o in ogni caso dichiarare infondata la pretesa impositiva e sanzionatoria dell'ufficio, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione. Con la richiesta, in ogni caso, di condanna dell'ente alla restituzione di quanto in pur denegata ipotesi esattivamente introitato, con rivalutazione ed interessi come di legge. Vinte spese ed onorari.
Resistente/Appellato: In via principale rigettare integralmente l'appello e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n. 5487/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La sig.ra propone appello avverso la sentenza n. 5487/2024 del 15/04/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma – Sez. I depositata il 23/04/2024, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento n. 289/2022, concernente l'imposta municipale unica per l'anno 2019, per un importo di euro 6.266,00 a titolo di imposta, euro 1.879,80 a titolo di sanzioni, euro 65,59 a titolo di interessi, euro 8,75 quali spese di notifica, per un importo totale di Euro 8.220,14, emesso dal Comune di Bracciano (RM). Indirizzo_1L'atto impugnato si riferisce a due fabbricati siti nel territorio del suddetto Ente, in . La contribuente lamentava il vizio nella motivazione dell'atto e la mancata indicazione delle modalità di calcolo del tributo e degli interessi oltre che l'avvenuta presentazione in data 09.04.2013 di una specifica dichiarazione sostitutiva per rappresentare l'inagibilità e l'inutilizzabilità di fatto dei suddetti cespiti, avendo quindi diritto ad una riduzione del 50% del tributo. I Giudici di prime cure respingevano i motivi di ricorso ritenendo in particolare, con riferimento all'ultimo motivo di ricorso, che il Comune di Bracciano avesse dimostrato “che la situazione attuale delle due unità immobiliari oggetto del provvedimento impugnato è radicalmente mutata rispetto a quella evidenziata nell'istanza del 09.04.2013, tenendo conto, per un verso, che il primo fabbricato è stato sottoposto a ristrutturazione totale con ultimazione dei lavori il 02.08.2016, per altro verso, che il secondo cespite è stato interessato da una variazione di destinazione con ultimazione degli interventi il 25.01.2018, circostanze asseverate nelle rispettive Docfa presentate dai tecnici di fiducia incaricati dalla ricorrente per seguire i lavori e risultanti dagli atti catastali allegati dall'Ente civico;
in definitiva, le due unità immobiliari in rassegna sono pienamente ed integralmente utilizzabili per le rispettive destinazioni d'uso a decorrere dalle date in precedenza indicate, con il corollario che nessuna riduzione del tributo può essere riconosciuta per l'anno 2019, oggetto dell'avviso impugnato. Del resto, l'ulteriore eccezione sollevata dalla difesa della contribuente nella memoria non merita l'adesione del Collegio, sul rilievo che parte attrice invoca l'abbattimento del tributo al 50%, ma trattandosi di una specifica agevolazione l'onere della prova non ricade certamente sull'Ente impositore bensì sulla diretta interessata che avrebbe dovuto dimostrare lo stato di completa inagibilità dei cespiti in rassegna, mentre la stessa si è limitata a mere affermazioni astratte ed apodittiche sottraendosi di conseguenza a tale specifico adempimento”. L'odierno appellante contesta la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1. Sul vizio di motivazione.
2. Sul calcolo degli interessi 3. Sull'onere della prova
4. Sulle spese del giudizio Si costituisce in giudizio il Comune di Bracciano che contesta la fondatezza dei motivi di appello, ribadendo la correttezza della sentenza impugnata. Con atto del 08/01/2026 il difensore del contribuente deposita memorie illustrative con le quali ribadisce la fondatezza dei motivi di appello. Nella pubblica udienza del 22/01/2026 non è presente nessuna delle parti. Nella camera di consiglio del 22/01/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia fondato. Il primo motivo di appello è privo di fondamento. Il Collegio rileva che l'avviso di accertamento impugnato è correttamente motivato in quanto, in osservanza a quanto disposto dalla normativa vigente ( L. n°241/1990; art.7 comma 1 della L.n°212/2000), esso ha reso edotto il contribuente “in ordine all'an e al quantum della pretesa tributaria;
in altre parole, l'obbligo motivazionale può ritenersi sufficientemente assolto dall'ufficio impositore, tutte le volte in cui l'atto manifesta ex se i presupposti di fatto nonché le ragioni giuridiche che hanno legittimato la richiesta erariale da parte dell'Amministrazione finanziaria, facendo pertanto salva la possibilità da parte del contribuente di esercitare il diritto di difesa a tutela delle proprie ragioni” (Cass. n°13402 del 02/07/2020). Il ricorso è stato proposto nei termini e con articolata e dettagliata difesa così confermando in atti la piena conoscenza dello stesso ed il raggiungimento degli scopi della notifica. Il secondo motivo di appello è privo di fondamento. In ordine al calcolo degli interessi, la Suprema Corte, con orientamento costante, al quale il Collegio intende aderire, ha precisato che “il criterio di liquidazione degli stessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, ratione temporis vigente), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, posto che "sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo" (quanto agli interessi di mora, secondo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, ratione temporis vigente, "decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi"). Ne consegue che deve ritenersi sufficiente il riferimento al titolo da cui scaturisce il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza (analogamente, anche per il computo delle sanzioni risulta adeguato il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri e/o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo).” (Corte di Cassazione, Sez. V, del 22/03/2019, n. 8149). Il terzo motivo di appello è fondato. Il Comune dichiara espressamente nelle controdeduzioni di avere avuto conoscenza dello stato di inagibilità dei locali dal 2013 ma che, a seguito di interventi eseguiti sugli immobili nel 2016 e nel 2018, tale stato di inagibilità sarebbe cessato, come confermato dalle dichiarazioni catastali (DOCFA) riguardanti interventi di ristrutturazione che hanno interessato entrambi gli immobili. Infatti il Comune dichiara che “era sì a conoscenza della dichiarazione del 2013, ma era altresì a conoscenza – proprio grazie agli atti presentati dalla contribuente – della successiva e risolutiva cessazione di tale stato”. Pertanto, in primo luogo il contribuente non era tenuto ad effettuare alcuna comunicazione al Comune per ottenere l'agevolazione conseguente allo stato di inagibilità dei locali, appunto poiché il Comune era a conoscenza di tale situazione sin dal 2013. Parimenti, non risulta che il contribuente abbia comunicato la cessazione di tale condizione, poiché la sopravvenuta idoneità all'uso dei fabbricati è sostenuta esclusivamente dal Comune sulla base di documentazione che però non è prodotta in giudizio. Il Comune, su cui ricade il preciso onere probatorio, non ha infatti prodotto alcuna perizia tecnica o accertamento dei luoghi, che provasse il mutamento della condizione dei fabbricati, a supporto dell'azione di recupero per omesso versamento dell'imposta, riferendo le proprie affermazioni esclusivamente su quanto contenuto nelle dichiarazioni DOCFA presentate dalla contribuente, dichiarazioni DOCFA che però non risultano essere state allegate agli atti del giudizio. Dalle visure catastali prodotte in giudizio risulta infatti esclusivamente che: a. il fabbricato rubricato al NCEU del Comune di Bracciano al foglio 34 particella 129 sub 509 è stato oggetto di “diversa distribuzione degli spazi interni” con lavori ultimati in data 02.08.2016 b. Il fabbricato rubricato al NCEU del Comune di Bracciano al foglio 34 particella 129 sub 510, è stato oggetto di “variazione della destinazione (da ALBERGO a LOCALI DEPOSITO)” con ultimazione dei lavori dichiarata in data 26.01.2018. Il Collegio ritiene pertanto che le conclusioni del Comune, circa l'idoneità degli immobili, rimangono mere affermazioni di principio, non supportate da alcuna documentazione probatoria. L'avviso di accertamento emesso dal Comune è pertanto illegittimo. Assorbito il restante motivo di appello. Le spese del giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio sez. II, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello della sig.ra Ricorrente_1, per l'effetto annulla la sentenza di primo grado e dichiara illegittimo l'avviso di accertamento n. 289/2022. Condanna il soccombente al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 1.500,00 oltre accessori come per legge, e per il secondo grado, in € 2.000,00 oltre accessori come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma, 22 gennaio 2026 Il Giudice est. Dott. Giovanni Monaca La Presidente Avv. Giuliana Passero
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore BALDOVINI PAOLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5803/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Bracciano - Via Principe Di Napoli 49 00062 Bracciano RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5487/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1 e pubblicata il 23/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 289 2022 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 282/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiarare illegittimo e quindi annullare in ogni sua parte l'avviso di accertamento e/o in ogni caso dichiarare infondata la pretesa impositiva e sanzionatoria dell'ufficio, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione. Con la richiesta, in ogni caso, di condanna dell'ente alla restituzione di quanto in pur denegata ipotesi esattivamente introitato, con rivalutazione ed interessi come di legge. Vinte spese ed onorari.
Resistente/Appellato: In via principale rigettare integralmente l'appello e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n. 5487/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La sig.ra propone appello avverso la sentenza n. 5487/2024 del 15/04/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma – Sez. I depositata il 23/04/2024, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento n. 289/2022, concernente l'imposta municipale unica per l'anno 2019, per un importo di euro 6.266,00 a titolo di imposta, euro 1.879,80 a titolo di sanzioni, euro 65,59 a titolo di interessi, euro 8,75 quali spese di notifica, per un importo totale di Euro 8.220,14, emesso dal Comune di Bracciano (RM). Indirizzo_1L'atto impugnato si riferisce a due fabbricati siti nel territorio del suddetto Ente, in . La contribuente lamentava il vizio nella motivazione dell'atto e la mancata indicazione delle modalità di calcolo del tributo e degli interessi oltre che l'avvenuta presentazione in data 09.04.2013 di una specifica dichiarazione sostitutiva per rappresentare l'inagibilità e l'inutilizzabilità di fatto dei suddetti cespiti, avendo quindi diritto ad una riduzione del 50% del tributo. I Giudici di prime cure respingevano i motivi di ricorso ritenendo in particolare, con riferimento all'ultimo motivo di ricorso, che il Comune di Bracciano avesse dimostrato “che la situazione attuale delle due unità immobiliari oggetto del provvedimento impugnato è radicalmente mutata rispetto a quella evidenziata nell'istanza del 09.04.2013, tenendo conto, per un verso, che il primo fabbricato è stato sottoposto a ristrutturazione totale con ultimazione dei lavori il 02.08.2016, per altro verso, che il secondo cespite è stato interessato da una variazione di destinazione con ultimazione degli interventi il 25.01.2018, circostanze asseverate nelle rispettive Docfa presentate dai tecnici di fiducia incaricati dalla ricorrente per seguire i lavori e risultanti dagli atti catastali allegati dall'Ente civico;
in definitiva, le due unità immobiliari in rassegna sono pienamente ed integralmente utilizzabili per le rispettive destinazioni d'uso a decorrere dalle date in precedenza indicate, con il corollario che nessuna riduzione del tributo può essere riconosciuta per l'anno 2019, oggetto dell'avviso impugnato. Del resto, l'ulteriore eccezione sollevata dalla difesa della contribuente nella memoria non merita l'adesione del Collegio, sul rilievo che parte attrice invoca l'abbattimento del tributo al 50%, ma trattandosi di una specifica agevolazione l'onere della prova non ricade certamente sull'Ente impositore bensì sulla diretta interessata che avrebbe dovuto dimostrare lo stato di completa inagibilità dei cespiti in rassegna, mentre la stessa si è limitata a mere affermazioni astratte ed apodittiche sottraendosi di conseguenza a tale specifico adempimento”. L'odierno appellante contesta la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1. Sul vizio di motivazione.
2. Sul calcolo degli interessi 3. Sull'onere della prova
4. Sulle spese del giudizio Si costituisce in giudizio il Comune di Bracciano che contesta la fondatezza dei motivi di appello, ribadendo la correttezza della sentenza impugnata. Con atto del 08/01/2026 il difensore del contribuente deposita memorie illustrative con le quali ribadisce la fondatezza dei motivi di appello. Nella pubblica udienza del 22/01/2026 non è presente nessuna delle parti. Nella camera di consiglio del 22/01/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia fondato. Il primo motivo di appello è privo di fondamento. Il Collegio rileva che l'avviso di accertamento impugnato è correttamente motivato in quanto, in osservanza a quanto disposto dalla normativa vigente ( L. n°241/1990; art.7 comma 1 della L.n°212/2000), esso ha reso edotto il contribuente “in ordine all'an e al quantum della pretesa tributaria;
in altre parole, l'obbligo motivazionale può ritenersi sufficientemente assolto dall'ufficio impositore, tutte le volte in cui l'atto manifesta ex se i presupposti di fatto nonché le ragioni giuridiche che hanno legittimato la richiesta erariale da parte dell'Amministrazione finanziaria, facendo pertanto salva la possibilità da parte del contribuente di esercitare il diritto di difesa a tutela delle proprie ragioni” (Cass. n°13402 del 02/07/2020). Il ricorso è stato proposto nei termini e con articolata e dettagliata difesa così confermando in atti la piena conoscenza dello stesso ed il raggiungimento degli scopi della notifica. Il secondo motivo di appello è privo di fondamento. In ordine al calcolo degli interessi, la Suprema Corte, con orientamento costante, al quale il Collegio intende aderire, ha precisato che “il criterio di liquidazione degli stessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, ratione temporis vigente), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, posto che "sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo" (quanto agli interessi di mora, secondo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, ratione temporis vigente, "decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi"). Ne consegue che deve ritenersi sufficiente il riferimento al titolo da cui scaturisce il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza (analogamente, anche per il computo delle sanzioni risulta adeguato il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri e/o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo).” (Corte di Cassazione, Sez. V, del 22/03/2019, n. 8149). Il terzo motivo di appello è fondato. Il Comune dichiara espressamente nelle controdeduzioni di avere avuto conoscenza dello stato di inagibilità dei locali dal 2013 ma che, a seguito di interventi eseguiti sugli immobili nel 2016 e nel 2018, tale stato di inagibilità sarebbe cessato, come confermato dalle dichiarazioni catastali (DOCFA) riguardanti interventi di ristrutturazione che hanno interessato entrambi gli immobili. Infatti il Comune dichiara che “era sì a conoscenza della dichiarazione del 2013, ma era altresì a conoscenza – proprio grazie agli atti presentati dalla contribuente – della successiva e risolutiva cessazione di tale stato”. Pertanto, in primo luogo il contribuente non era tenuto ad effettuare alcuna comunicazione al Comune per ottenere l'agevolazione conseguente allo stato di inagibilità dei locali, appunto poiché il Comune era a conoscenza di tale situazione sin dal 2013. Parimenti, non risulta che il contribuente abbia comunicato la cessazione di tale condizione, poiché la sopravvenuta idoneità all'uso dei fabbricati è sostenuta esclusivamente dal Comune sulla base di documentazione che però non è prodotta in giudizio. Il Comune, su cui ricade il preciso onere probatorio, non ha infatti prodotto alcuna perizia tecnica o accertamento dei luoghi, che provasse il mutamento della condizione dei fabbricati, a supporto dell'azione di recupero per omesso versamento dell'imposta, riferendo le proprie affermazioni esclusivamente su quanto contenuto nelle dichiarazioni DOCFA presentate dalla contribuente, dichiarazioni DOCFA che però non risultano essere state allegate agli atti del giudizio. Dalle visure catastali prodotte in giudizio risulta infatti esclusivamente che: a. il fabbricato rubricato al NCEU del Comune di Bracciano al foglio 34 particella 129 sub 509 è stato oggetto di “diversa distribuzione degli spazi interni” con lavori ultimati in data 02.08.2016 b. Il fabbricato rubricato al NCEU del Comune di Bracciano al foglio 34 particella 129 sub 510, è stato oggetto di “variazione della destinazione (da ALBERGO a LOCALI DEPOSITO)” con ultimazione dei lavori dichiarata in data 26.01.2018. Il Collegio ritiene pertanto che le conclusioni del Comune, circa l'idoneità degli immobili, rimangono mere affermazioni di principio, non supportate da alcuna documentazione probatoria. L'avviso di accertamento emesso dal Comune è pertanto illegittimo. Assorbito il restante motivo di appello. Le spese del giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio sez. II, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello della sig.ra Ricorrente_1, per l'effetto annulla la sentenza di primo grado e dichiara illegittimo l'avviso di accertamento n. 289/2022. Condanna il soccombente al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 1.500,00 oltre accessori come per legge, e per il secondo grado, in € 2.000,00 oltre accessori come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma, 22 gennaio 2026 Il Giudice est. Dott. Giovanni Monaca La Presidente Avv. Giuliana Passero