Sentenza 18 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2001, n. 5672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5672 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
5 67 2/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL LA C LA CORTE S SSAZIONE Oggetto : SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19532/98 Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Cron.12240 Dott. Michele VARRONE - Consigliere 2017- Rep. Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Ud. 29/01/ 1 Dott. Alberto TALEVI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO CC PIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. AGI sul ricorso proposto da: per diritti L. 6000 20.04.01 DELLA VALLE DARIO, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA BERTOLONI 29, presso lo studio dell'avvocato JACOPO SQUILLANTE, difeso dall'avvocato GIUSEPPE LINO, giusta CORTE SUPREMAD CASSAZIONE UFFICIO COPIE delega in atti;
Richiesta copia studio 5.24 7 dal Sig. ricorrente - per diritti L. 6700 20-04.01contro il IL CANCELLIERE MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del ROMA VIA DEIMinistro pro tempore, domiciliato in PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA 3000 SELLERIA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2001 legis;
178 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE controricorrente CB317206 CAMPIONE CIVILE $17207 IN. 61944 avverso la sentenza n. 1458/98 della Corte d'Appello di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 03/06/98 e depositata il 17/06/98 NAPOLI, emessa il SPUDi Rilasciata copia legate al Sig.Lito. (R.G. 2927/96); per diritti .000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 0 21 2001 AL CANCELLIERE udienza del 29/01/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 26 marzo LIRE 500 1991, BI De SO, quale madre esercente la patria CANCELLERIA potestà sul minore AR LL LL, convenne in giu- dizio, davanti al Tribunale di Napoli, il Ministero 040185 della Pubblica Istruzione, per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal minore medesimo, in conseguenza 0408016 dell'infortunio occorsogli il 7 dicembre 1988, nell'am- bito della scuola media statale "Giovanni Pascoli" di CANCELLERIA Casagiove. Si costituì in giudizio il convenuto, contestando in ordine all'accaduto. Istruita ogni responsabilità, con sentenza in data 6 giugno 1996, il Tribu- la causa, nale adito respinse la domanda attorea. A seguito di gravame del giovane LL LL, nelle more divenuto maggiorenne, la Corte di Appello di Napo- 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIO li, con sentenza depositata in data 17 giugno 1998, re- Al Sig. Avv. Gen. Sta spinse l'appello proposto, osservando, in parte motiva rilasciata 1 copia e n. per notif che dalla prospettazione dei fatti cosi Carta bollata L. 80.00 tra l'altro: - Dir. Copła St..00 come esposti nell'atto introduttivo, risultava che il Totale 34.00 minore "al lezioni,termine delle mentre scendeva le Roma,- 8 AGO. 2001 IL CANCELLIER scale che portano all'uscita, scivolava sugli ultimi gradini, battendo prima sulla ringhiera e poi rovinando malamente a terra"; che, null'altro l'attrice avendo dedotto a sostegno della domanda, se non che dall'acca- dimento erano derivate lesioni, apoditticamente poi evincendone la pretesa dichiarazione di responsabilità dell'amministrazione convenuta;
che, in siffatto con- testo, era evidente che il Tribunale non poteva che di- chiarare la natura accidentale e fortuita dell'evento; che, nella specie, non era invocabile il disposto del capoverso di cui all'art.2048 C.C., posto che secondo tale norma i maestri e precettori rispondono dei danni cagionati da fatto illecito dei loro allievi e non an- che oggettivamente, ove gli stessi non siano ascrivi- bili a fatto di altri minori;
- che, inammissibilmente, in appello il LL LL aveva tentato di addurre nuo- vi elementi di fatto (quali la calca degli scolari in uscita e l'insufficiente vigilanza), elementi, peral- tro, del tutto generici e non dimostrati;
che non po- teva rilevare la circostanza che il minore fosse, come 3 gli altri, sorvegliato da uno degli insegnanti, posto che non era nella possibilità di quest'ultimo evitare fatti accidentali ed imprevedibili, quale quello posto a base della domanda;
- che con riferimento alla poliz- za assicurativa stipulata con l'Assitalia dall'istituto scolastico, prodotta in sede di appello dall'appellante polizza la quale prevedeva anche la copertura dei danni conseguenti a fatti accidentali ed in itinere nessun onere o facoltà di chiamata in causa a titolo di garanzia competeva all'amministrazione scolastica, at- teso che gli alunni, e per essi gli esercenti la patria beneficiari assicurati dalla polizza,potestà, quali avrebbero potuto evocare direttamente in giudizio la compagnia assicuratrice. Per la cassazione della suindicata sentenza ha pro- posto ricorso DA LL LL, sulla base di tre mo- tivi, cui resiste con controricorso il Ministero della Pubblica Istruzione. Il ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo mezzo, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art.2048 capoverso C.C., in relazione all'art.360 n.3 c. p. C., il ricorrente sostiene che la Corte di appello era pervenuta al rigetto del gravame sull'erronea interpretazione della suindicata norma CO- 4 dicistica, affermando che sul danneggiato LL LL incombeva l'onere di fornire la prova in ordine all'as- sunta responsabilità della P. A., in ordine all'evento lesivo denunziato. Al contrario, secondo la giurispru- denza di questo Supremo Collegio, nell'ipotesi di cui all'art.2048 c.c., il danneggiato non aveva l'onere di provare la causa del danno verificatosi durante il pe- riodo di tempo in cui il minore era affidato all'isti- tuto scolastico, gravando tale onere sulla P. A.: non avendo, nella specie, quest'ultima ottemperato all'one- re probatorio suindicato, la stessa andava ritenuta re- sponsabile del danno patito dal ricorrente. Il motivo non merita accoglimento. Invero, non vi è dubbio che, secondo quanto emerge dalla consolidata giurisprudenza di questo Supremo Col- legio, la presunzione di responsabilità di cui alll'art.2048 c.c., che, com'è noto, prevede la respon- sabilità di precettori e maestri d'arte per danni cagionati dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, si fonda sul pre- supposto del negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi da parte dell'amministrazio- ne scolastica. Peraltro, siffatta presunzione, con re- lativa inversione dell'onere probatorio a carico della P.A., presuppone che il danneggiato quanto meno deduca 5 che vi sia stato un comportamento colposo da parte dell'amministrazione, poiché, con ogni evidenza solo tale deduzione è idonea a far scattare la presunzione di cui alla norma codicistica suindicata. Orbene, nel caso di specie, una siffatta deduzione, almeno nell'ambito del giudizio di primo grado, è man- cata del tutto, atteso che, come ha posto in luce il giudice di appello, nell'atto introduttivo della lite è dedotto, puramente e semplicemente che il minore "al termine delle lezioni, mentre scendeva le scale che portano all'uscita, scivolava sigli ultimi scalini bat- tendo prima sulla ringhiera e poi rovinando malamente a terra". Correttamente, pertanto, la corte distrettuale ha posto in luce come, alla stregua del fatto siccome dedotto in prime cure dall'esercente la patria potestà sul minore, nessuna condotta negligente o colposa era individuabile a carico dell'istituto scolastico, per cui si era aldi fuori del disposto di cui all'art.2048 c.c.. Appare evidente che l'inversione dell'onere della prova, con presunzione di dell'inosservanza dell'obbli- go di vigilanza gravante su precettori e maestri, non può essere invocata, se prima non venga prospettato da chi agisce in giudizio per il risarcimento dei danni un qualsiasi comportamento colposo o negligente di chi sia tenuto alla sorveglianza. 6 Con il secondo mezzo, lamenta il ricorrente insuf- ficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n.5 c. p. c.), deducendo che la corte distrettuale aveva valu- tato in modo contraddittorio e non logico le argomenta- zioni svolte dalla difesa di esso LL LL, argomen- tazioni volte non alla mutazione del fatto storico, bensì alla chiarificazione dello stesso, per cui quanto chiarito non poteva essere inteso come mutatio causa petendi. Al riguardo, cita alcuni dati di fatto, a suo avviso incontrovertibili, e cioè che il sinistro si era verificato alle ore 13,15, al termine dell'orario delle lezioni, per cui era assolutamente non veritiera e cre- dibile la circostanza posta in luce nella denunzia del sinistro medesimo а firma del Preside, secondo cui l'alunno stesse uscendo da solo dalla scuola, accompa- gnato dal docente. Erroneamente, pertanto, il giudice di appello, per trovare una giustificazione logica alla sua motivazione, si era rifatto alla predetta denunzia di sinistro, che, peraltro, trovava la sua giustifica- zione nella necessità di dovere allontanare da sé e dal docente qualsiasi eventuale responsabilità. La censura è infondata. Sotto il primo profilo dedotto, è noto che la giu- esclude la novità della domanda in rela- risprudenza causa petendi solo quando venga richie- zione alla 7 sta una diversa qualificazione giuridica dei fatti, già posti a fondamento della pretesa originaria. Viceversa, si ha mutamento della causa petendi, con conseguente introduzione di una domanda nuova in ap- pello, quando il fatto costitutivo della pretesa sia modificato nei suoi elementi materiali, con la prospettazione di circostanze precedentemente non de- dotte. Il che si è esattamente verificato nel caso di specie, posto che, come si è sottolineato in preceden- za, nel giudizio di primo grado la madre dell'odierno ricorrente si era limitata a dedurre sic et simpliciter il fatto della caduta del minore, per cui la deduzione in sede di appello di circostanze (quali la calca degli scolari all'uscita e l'insufficiente vigilanza del per- sonale scolastico), giustamente sono state interpretate dal giudice di merito come un mutamento della causa pe- tendi inammissibile in secondo grado. A ciò va aggiunta la considerazione che, giusta un insegnamento giurisprudenziale assolutamente pacifico, che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ra- gioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è ne- cessario per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia 8 esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scop o stesso dell'impugnazione. Questa, infatti, è intesa al- la cassazione della sentenza in toto, o in un suo sin- golo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una ○ l'altro sorreggano. E' sufficiente, pertanto, che una delle dette ragioni non formi oggetto di censu- ra, perché il motivo di impugnazione debba essere re- spinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni. Pacifico quanto precede, si Osserva che i giudici del merito hanno posto a fondamento della raggiunta conclusione due autonome rationes decidendi, ognuna sufficiente ex se, a sorreggere il loro dictum, e cioè non solo che l'appellante aveva tentato, inammissibil- mente, di addurre in sede di appello nuovi elementi di fatto, costituenti una diversa causa petendi, ma anche che i predetti elementi di fatto erano rimasti "indimo- strati, non essendo stata al riguardo fornita né ri- chiesta alcuna specifica prova" (pag. 5 sentenza impugna- ta). Orbene, essendo la sentenza della Corte partenopea fondata anche su quest'ultima ragione, di per sé logi- camente e giuridicamente idonea a sorreggere la deci- sione sul punto, l'omessa impugnazione di tale ragione 9 rende ininfluenti le ulteriori doglianze svolte dal ri- corrente. Quest'ultimo, comunque, erroneamente ha de- dotto che il giudice di appello si sia rifatto alla de- nunzia di infortunio inviata dal Preside della scuola alla compagnia assicuratrice, posto che, al contrario, il riferimento, nella sentenza gravata, a detta denun- zia risulta solo per evidenziare come le circostanze in essa in essa riferite ebbero poi ad essere riportate nella narrativa della citazione. Non senza considerare, conclusivamente, che il giu- dice di merito, con apprezzamento di fatto insindacabi- le, in quanto non affetto da vizi logici, ha posto, al- tresì, in luce come qualsiasi tipo di vigilanza adotta- to dall'istituto scolastico non avrebbe potuto evitare l'evento, trattandosi di un fatto accidentale ed impre- vedibile, in ordine al quale, secondo quanto si evince dal disposto dell'ultimo comma dell'art.2048 C.C., non sussiste la responsabilità dei precettori. Con il terzo mezzo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt.1882 C.C. e 106 C. p. C., in relazione all'art.360 n.3 c. c. p. C., nonché insuffi- ciente e contraddittoria motivazione, si duole il ri- corrente che la corte distrettuale, nel rigettare le doglianze dell'appellante relative all'omessa chiamata in garanzia dell'istituto assicuratore ed al mancato 10 accoglimento dell'ordine di esibizione della polizza assicurativa da parte della P. A., aveva erroneamente affermato non solo che non sussisteva alcun onere di chiamata dell'assicuratore, ma che a tanto avrebbero potuto provvedere i genitori del minore, in quanto be- neficiari della polizza, sottacendo, peraltro, che la P. A. non aveva mai fornito la polizza medesima. Tale ragionamento violava il disposto dell'art. 1882 C.C., mentre nel contempo, vertendosi in tema di garanzia im- propria, era solo l'assicurato che avrebbe potuto evo- care in giudizio l'assicuratore, al fine di prestare la garanzia contrattuale. Inoltre, tenuto conto che la po- lizza, della quale il ricorrente era riuscito ad otte- nere una copia solo in sede di appello, garantiva il rischio ricollegabile al fortuito, andava dichiarata la responsabilità del Ministero anche per il comportamento negligente del Preside. La contraddittorietà della sen- tenza impugnata era, infine, evidente, laddove, da una parte si affermava che, essendo gli alunni i beneficia- ri della polizza assicurativa, i genitori del minore avrebbero potuto e dovuto evocare in giudizio l'assicu- razione, mentre, d'altro canto, si escludeva che tale onere o facoltà spettasse all'amministrazione che aveva stipulato la polizza. La doglianza è infondata. 11 Occorre, in primo luogo rilevare, che, secondo una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte re- golatrice, il ricorso per cassazione in ragione del principio di cosiddetta autosufficienza dello stesso deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a CO- stituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la va- lutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere particolarmente nel caso in cui si tratti di interpretare il contenuto di una scrittura di parte - a fonti estranee allo stes- SO ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Il ricorrente per cassazione il quale deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza im- pugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nel- l'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. Nella specie, pertanto, il ricorrente non poteva limitarsi a richiamare la polizza assicurativa, che era 12 stata stipulata dall'ente scolastico ( o da chi per es- so) a favore degli alunni, ma era tenuto a riportare le singole clausole della polizza medesima, allo scopo di porre questa Corte nelle condizioni di apprezzarne la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere. Sempre, in virtù del principio di autosufficienza, inoltre, parte ricorrente non poteva limitarsi a fare riferimento al mancato accoglimento, da parte del giu- dice di merito dell'ordine della richiesta dell'ordine di esibizione della polizza, ma era tenuto a precisare in quale sede tale richiesta era stata avanzata. Va, comunque, rilevato che, sembrando la polizza assicurativa in questione, siccome è dato evincere dal- la sentenza impugnata, integrare un'assicurazione per conto di chi spetta a favore degli alunni degli istitu- ti scolastici, costituisce principio pacifico in giu- risprudenza che tale assicurazione rientra nella categoria dei contratti a favore dei terzi (art.1411 c.c.); inoltre, l'art. 1891 C.C., con disciplina auto- noma rispetto al disposto dell'art.1705 dello stesso codice, distinguendo nettamente la posizione giuri- dica del contraente l'assicurazione da quella del- l'assicurato, attraverso una parziale deviazione anche normativa dei contratti a favore dei terzi, dalla sancisce che i diritti derivanti dall'accennato rappor- 13 to assicurativo vengono acquistati direttamente dal- l'assicurato, senza che sia necessario da parte di costui alcuna dichiarazione preventiva di volere uti- lizzare il rapporto. Viceversa, lo stipulante, anche se sia rimasto in possesso della polizza di assicurazio- ne, non può esercitare i diritti che ne derivano salvo che non ottenga il consenso espresso dell'as- sicurato in modo da presentarsi come mandatario speciale di costui per lo specifico esercizio dei pre- detti diritti. In ordine, infine, al preteso comportamento negli- gente dell'istituto scolastico, per non avere lo stesso - con la mancata produzione della polizza assicurativa -1 messo in condizione il ricorrente di far valere i propri diritti, trattasi di una questione nuova e come tale inammissibile, essendo noto che in sede di le- gittimità, non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, quando esse pre- suppongano o, comunque, richiedano nuovi accertamenti о apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazio- ne, atteso che i motivi del ricorso per cassazione de- vono investire, a pena di inammissibilità, questioni che abbiano formato oggetto del "thema decidendum" del giudizio di secondo grado fissato dalle impugnazioni e 14 G dalle richieste delle parti. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato. Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 29 gennaio 2001. Il Consigliere relatoсосторонни :: Carter Cre ed estensore Hill Il Presidente 'uides' CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 18 APR. 2001Oggi, lì 80070 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattiste [c.330000 P E U T S R N O E O C UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registratoin dat 6 GIU 200derie 4. alm2 7086 vergates 330000 tamil t 10 (life recen E p. Il Dirigente Area Servizi T A (D.ssa Maria Grazia D APPO) R T EN Il Responsabile Servizio Atti uziari (Dr. M. RACCICAND L E D