Sentenza 15 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/02/2002, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
C.C. SPPPP E 02 237/02 N O I 8 Z 9 1 A / R 4 Udienza del 5.11.2001 Oggetto: IRPEF 8448/1998 R.G. Y / T 6 S . 2 I N . G N REPUBBLICA ITALIANA - R E . P R B . A . D U NOTE LEE POPOLO ITALIANO T L A L U D E A B I E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE B T R S A N N T T E E SEZIONE TRIBUTARIA S S 1 I I - A 4ion 5414 composta dai sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Pasquale Reale Dott. Giovanni Paolini Consigliere Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere URTE SUPREM. DI CASSAZIONE Dott. Francesco Tirelli Consigliere CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente N. 59989 SENTENZA sul ricorso proposto da BA IM e IP TA, rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Aiudi, elettivamente domiciliati in Roma, largo Teatro Valle 6, presso lo studio dell'avv. Luciano Filippo Bracci;
-ricorrenti- contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, sezione n. 5, n. 122/5/1997, dell'11.3/24.6.1997 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.11.2001 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
3 Udito l'avv. dello Stato Caputi lambrenghi per l'Amministrazione finanziaria;
7 1 8 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di accertamento redatto sulla base di un processo verbale della Guardia Finanza di Fano, l'Ufficio Imposte dirette di quella città accertava nei confronti di IM BA, medico dentista, un maggior reddito ai fini Irpef per l'anno 1991 di £ 22.875.731 oltre il dichiarato di £ 256.780.000. Invero, in sede di verifica del giornale delle movimentazioni finanziarie previsto dall'art. 19 del DPR 600/73, la Guardia di Finanza aveva rilevato che il soggetto ispezionato aveva registrato pagamenti ancorché in cassa non risultasse il danaro sufficiente. Per l'ufficio delle imposte tale circostanza attestava che il professionista aveva incassato somme senza emettere la relativa fattura. Avverso l'avviso di accertamento i coniugi BA proponevano ricorso alla Commissione Tributaria di 1° grado di Pesaro, che lo accoglieva sul rilievo che una situazione di avere di cassa non deve essere necessariamente rapportata ad un ricavo qualora non risulti la prova della riscossione di corrispettivi non fatturati;
e che esiste una stato di confusione piena e completa tra la cassa del professionista e quella sua personale, posto che il medesimo non ha l'obbligo di tenere la partita doppia né quello della presentazione di un bilancio. Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione regionale delle Marche accoglieva l'appello dell'Ufficio. Con ricorso per cassazione il BA e il coniuge impugnano le sentenza di appello enunciando tre motivi. Con il primo motivo denunciano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla pronunzia di 1° grado;
assumono al riguardo i ricorrenti che la sentenza impugnata non manifestava l'iter logico della decisione e non aveva proceduto ad alcun riesame critico delle ragioni su cui si fondava la sentenza del primo giudice. 2 Con il secondo motivo coniugi BA lamentano il difetto oggettivo di motivazione in quanto nella sentenza di appello non risultavano esposte, nemmeno succintamente, le ragioni giuridiche della decisione. Con il terzo motivo viene dedotto il vizio logico di motivazione sul rilievo che la circostanza di fatto da cui prendeva origine la presunzione a carico dei contribuenti non dimostrava in modo grave, preciso e concordante che ad ogni registrazione di pagamento senza disponibilità di cassa corrispondeva un incasso di compenso non registrato;
tale anomalia, infatti, poteva trovare giustificazione nella confusione tra le movimentazioni dell'attività professionale e quella personali o nel fatto che i pagamenti dei componenti negativi non erano stati effettuati alle date riportate nelle fatture ma successivamente. Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria rilevando che la Commissione regionale aveva preso in analitico esame tutte le ragioni di fatto e di diritto dedotte dai contribuenti e condivise dalla Commissione di primo grado;
e tali ragioni aveva disatteso con un ragionamento di cui erano palesi tutti i passaggi e nel quale non si ravvisavano contraddizioni. Motivi della decisione 1. I tre motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente perché si risolvono tutti nella denuncia del vizio di motivazione della sentenza impugnata, sono infondati. Il giudice di appello, premesso che il contribuente non aveva mai contestato l'esattezza dei rilievi effettuati dalla Guardia di finanza, riteneva pacifico quanto emerso dall'esame della documentazione contabile del professionista e, in particolare, dal registro delle movimentazioni finanziarie, e cioè che lo stesso durante il periodo questa di gestione dell'esercizio 1991 aveva effettuato pagamenti tramite cassa quando era priva di denaro, creando sbilanci puntualmente riportati in un elenco allegato al verbale. Erano stati invero riscontrati, in presenza di un deficit di cassa, non solo pagamenti per compensi a terzi, per spese del personale dipendente, per acquisti di materiale dentale e per altri costi, ma addirittura per prelevamenti personali e 3 versamenti in banca. Tale sbilancio non era mai stato corretto nel corso dell'esercizio mediante registrazione di eventuali entrate non tempestivamente riportate. Né appariva di alcun pregio l'affermazione, ripresa anche dalla Commissione di 1° grado, secondo la quale relativamente all'attività del professionista si era venuta a creare una confusione tra la cassa dello stesso e quella sua personale, in quanto, proprio per evitare tale confusione, sono previsti registri contabili e devono essere registrati gli eventuali versamenti effettuati per coprire deficit di cassa.
2. Osserva il Collegio che nessuna carenza di motivazione é ravvisabile nella sentenza impugnata, la quale, al contrario, espone diffusamente le ragioni giuridiche a sostegno della decisione ed indica i motivi per cui non sono condivisibili le diverse argomentazioni contenute nella pronunzia di primo grado. Non merita poi censura la presunzione che, in mancanza di disponibilità di cassa, i pagamenti annotati nel registro delle operazioni finanziarie venivano effettuati con risorse finanziarie proveniente da ricavi non contabilizzati. Nessun vizio logico-giuridico é ravvisabile in tale ragionamento induttivo, che, al contrario, appare sorretto da un coerente supporto logico-giuridico. L'art. 19 comma 4 lettera a) ( nel testo vigente all'epoca) prevede che nel registro ivi previsto devono indicarsi "gli utilizzi delle somme percepite", cioè delle somme incassate dall'esercizio della professione;
e poiché l'utilizzo di una somma presuppone la sua percezione, se di questa non v'è traccia in cassa si deve ritenere, come puntualmente evidenziato dall'Amministrazione ricorrente, che sia stata omessa la registrazione di operazioni attive inerenti alla professione. Era onere dei contribuenti superare la presunzione a loro carico circa la sussistenza di ricavi non contabilizzati, offrendo ad esempio - la prova che le uscite di cassa in questione erano state coperte con entrate derivanti da operazioni attive registrate in ritardo. I coniugi BA hanno invero prospettato una tale eventualità, ma in concreto, come si dà atto nella motivazione della pronunzia di appello, non hanno dato alcuna dimostrazione delle giustificazioni presentate. 4 In conclusione, la sentenza impugnata non merita le censure di carenza, illogicità e contraddittorietà di motivazione avanzate nei suoi confronti. Al contrario, risulta adeguatamente e coerentemente motivata, con conseguente insindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni di fatto in essa contenute.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in lire 1.650.000, di cui lire 1.500.000 per onorario, oltre le spese prenotate a debito. Roma 5.11.2001 Il presidente Il Consigliere estensore Exquis para IL CANCELLIERE C1 Олень AR Casand A DEPOSITANO N ERIA Oggi 1 1 5 EFR 7042 Amalgo Casam E N IO Z 86 A /19 R T 5 /4 IS . 6 G N 2 E . - R .R B .P A . A I L D D L R L A E E A . D T B T I N A S U E T N IB S E E S A 3 R I I 1 A T R . E N T A M 5