Sentenza 15 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/2001, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
02231/0 1 IN NO DEL POPO OJTA NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE OPP 200 no 421270 IN Gorming Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente R.G.N. 11960/98 - Consigliere Dott. ES CRISTARELLA ORESTANO 16510/98 : 4624 Dott. Antonio VELLA - Consigliere Cron. Rep. 713 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere Ud.06/06/00 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE OL ATTILIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Richiesta copia studio DEI GRACCHI 218, presso lo studio dell'avvocato dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 20006006 CAPOANO E., difeso dall'avvocato BOREA LEONZIO, giusta IL CANCELLIERE delega in atti;
IRE 3000 CANCELLERIA - ricorrente
contro
PLACANICA GIUSEPPA VINCENZA, OL MA CONCETTA, CG068788 OL IO, OL ND, OL LIRE 3000 CANCELLERIA AN, OL LO, OL IA;
- intimati e sul 2° ricorso n° 16510/98 proposto da: '2000 CG068783 GIUSEPPA, OL MA CONCETTA, OL 1108 PLACANICA -1- LO CL, OL ND, OL IA, AN, OL IO, OL elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA S.LORENZO IN LUCINA 4, presso lo studio dell'avvocato DEL PRATO E., difesi dall'avvocato VALLONE IO, giusta delega in atti%;B - controricorrenti e ricorrenti incidentali - --- nonchè
contro
OL ATTILIO;
- intimato -
- avverso la sentenza n. 308/97 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 19/06/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/00 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito 1'Avvocato RI Cristina PINTO, per delega dell'avv. L.BOREA, dep.in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
udito l'Avvocato Francescantonio VALLONE, difensore · della controricorrente e ric. incidentale che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il -2- rigetto di entrambi i ricorsi. -3- 11960/98+16510/98 - 1 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 10.2.1989 TT LA-premesso che per scrit- tura privata, sottoscritta in data 25.10.1987, aveva riconosciuto e, contestualmente, promesso di pagare un debito contratto nei confronti del proprio fratello VI LA per un ammontare di £ 109.000.000; che, deceduto il creditore, gli eredi di questi, (US EN PL, RI TA, ES, DA, NI, OR RA e ME LA) avevano chiesto ed ottenuto dal presidente del tribunale di Sala Consilina decreto ingiuntivo per il pagamento di det- ta somma ed accessori proponeva opposizione avverso il provvedimento monito- - rio sostenendo l'avvenuta estinzione del debito, con il pagamento, in più riprese, della somma di £ 87.088.000, avendo il creditore rinunciato alla residua somma dovutagli per interessi, già compresi nella somma oggetto della citata scrittura. Gli opposti non si costituivano ritualmente in giudizio ma alla prima udienza compariva il loro difensore, Avv. Vallone, il quale, munito di mandato ad lites per procura notarile, contestava la fondatezza dell'opposizione e, prendendo poi parte al giudizio, chiedeva, senza ottenerla, la provvisoria esecuzione del decreto, produceva documenti, si opponeva alla prova testimoniale articolata dall'opponente, chiedeva a sua volta ed otteneva d'essere ammesso alla prova contraria. -Espletata la prova testimoniale, con sentenza 27.4.1995 il tribunale ritenuto che l'attività del procuratore degli opposti, non preceduta dal deposito della comparsa di risposta, fosse da considerare irrituale ed abnorme;
che, pertanto, gli opposti dovessero considerarsi contumaci;
che, comunque, la prova del fatto costi- tutivo della pretesa creditoria emergesse dallo stesso atto d'opposizione; che le deposizioni dei testi addotti dall'opponente fossero generiche oltre che inattendibili e 11960/98+16510/98 - 2 non decisive - rigettava l'opposizione, nulla pronunciando sulle spese stante la ritenuta contumacia degli opposti. Avverso tale decisione proponeva gravame TT LA chiedendone l'integrale riforma. Costituendosi, gli appellati eccepivano, preliminarmente, l'inesistenza della notificazione dell'atto di appello, nonché la nullità di quest'ultimo, in quanto privo dell'avvertimento previsto dall'art. 163 n. 7 CPC, nuova formulazione e, per quanto in questa sede ancora interessa, chiedevano, nel merito, il rigetto dell' impugnazione perché infondata e non provata, nonché l'ammissione, qualora lo si fosse ritenuto necessario, di prova testimoniale intesa ad accertare che il debito non era stato estinto neppure parzialmente. Con sentenza 19.6.1997 la corte d'appello di Salerno - ritenuto che sia l'eccezione d'inesistenza della notificazione dell'atto di appello sia quella di nullità dello stesso fossero infondate;
che anche la censura avente ad oggetto l'erronea applicazione da parte del tribunale dei principi sull'onere della prova fosse priva di fondamento, l'accertamento della sussistenza del debito essendo stato corretta- mente basato sul tenore letterale dall'atto stesso d'opposizione; che, ad ogni modo, l'esistenza del debito risultasse anche con certezza dalla scrittura del 25.10.1987; che la produzione di detto documento dovesse considerarsi "nuova" e, come tale, ammissibile, stante la contumacia dei convenuti in primo grado e la rituale costitu- zione dei medesimi nel giudizio d'appello; che la censura, concernente la valutazione operata dal tribunale dei mezzi di prova, fosse parzialmente fondata;
che, in particolare, le deposizioni rese dai testi SI ED, LE IT e IT LA (fratello di VI ed TT LA), proprio per la loro genericità in ordine all'importo delle somme che avevano riferito esser state versate, fossero da consi- 11960/98+16510/98 - 3 derare attendibili;
che nessun rilievo avesse la mancanza di documentazione attestante gli asseriti versamenti, così come la circostanza che degli stessi non fosse stata effettuata alcuna annotazione sulla scrittura 25.10.1987; che, diversa- mente da quanto ritenuto dal tribunale, in mancanza di prova da parte degli appel- lati in ordine all'esistenza d'altri eventuali rapporti di debito-credito tra i due fratelli, dovesse considerarsi certo ed unico il credito risultante dalla citata scrittura e ad esso, quindi, dovessero imputarsi gli asseriti versamenti;
che, pertanto, alla stregua delle risultanze testimoniali, dovesse considerarsi certo il pagamento, da parte di TT LA, d'una prima tranche dell'intero debito pari a £ 65.600.000; che, per contro, quanto alla seconda tranche di £ 44.660.000, la deposizione resa dal teste IT LA sul punto fosse inattendibile, non essendo credibile che il debitore avesse saldato il debito molto prima della sua scadenza;
che non potessero né dovessero ammettersi nuovi mezzi di prova richiesti da entrambe le parti;
che, in particolare, non fosse ammissibile il giuramento suppletorio sollecitato dall'appel- lante, in quanto, essendo stata acquisita la prova del fatto estintivo solo per una parte del debito, per la parte residua, essendo inattendibile la deposizione resa sul punto dal teste IT LA, la prova dovesse ritenersi del tutto mancata accoglieva parzialmente l'appello proposto e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannava l'appellante al pagamento della somma di £ 43.912.000 ed interessi nonché della metà delle spese del grado compensate per il resto in favore degli appellati, escludeva la condanna alle spese per il grado ante- riore essendovi stata parte appellata contumace. Avverso tale sentenza TT LA proponeva ricorso per cassazio- ne con cinque motivi. ---------- AMT טיילי הויי W י 11960/98+16510/98 - 4, Resistevano US EN PL, RI TA, ES An- tonio, DA, NI, OR RA e ME LA con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale con due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi, pendenti tra le stesse parti ed aventi ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza, vanno riuniti ex art. 335 CPC. I - RICORSO PRINCIPALE Con il primo motivo il ricorrente - denunziando violazione e falsa applica- zione dell'art. 345 CPC in relazione all'art. 360 n.3 CPC si duole che la corte territoriale, ritenendo la scrittura 25.10.1987 documento nuovo, stante l'irrituale produzione della stessa in primo grado, ne abbia ammesso l'acquisizione nel giu- dizio di secondo grado. Il motivo non merita accoglimento. La corte territoriale ha, infatti, ritenuto che il tribunale avesse corretta- mente desunto la prova del fatto costitutivo del rapporto creditorio-debitorio de- dotto in giudizio dallo stesso atto d'opposizione del debitore, onde ha utilizzato l'argomento desumibile dalla scrittura prodotta dagli eredi del creditore solo in seconda motivazione a conferma della raggiunta prova sul punto. Ciò stante, devesi ricordare come la giurisprudenza di questa Corte abbia ripetutamente evidenziato che, ove una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerli, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo dell'impugnazione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, in toto od in un suo singolo capo, id est di tutte le 11960/98+16510/98 - 5 ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano;
onde è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo d'impugnazione avverso la sentenza od il singolo capo di essa debba essere respinto nella sua interezza, le censure avverso le altre ragioni divenendo inammissibili per difetto d'interesse. Con il secondo motivo il ricorrente - denunziando violazione dell'art. 345 CPC in relazione all'art. 92 CPC ed in riferimento alla soccombenza dell'appellato nelle spese si duole che la corte territoriale, pur avendo parzialmente accolto l'appello proposto, abbiano posto parzialmente a suo carico le spese del secondo grado di giudizio senza provvedere in ordine a quelle relative al primo grado. Il motivo non merita accoglimento. Per costante insegnamento di questa Corte, infatti, la liquidazione delle spese di giudizio costituisce estrinsecazione d'un potere ampiamente discrezio- nale del giudice del merito - che incontra il solo limite del divieto di condannare alle spese stesse la parte totalmente vittoriosa cui soltanto è data un'approfondita - conoscenza di tutti gli atti processuali e del comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, onde è l'unico a poter valutare l'opportunità di compensare o meno le spese, ma tale apprezzamento che attiene in primis alla ricorrenza o- meno di circostanze che giustifichino l'esercizio del potere de quo, costituendo la compensazione non un diritto ma una mera aspettativa per la parte totalmente o parzialmente soccombente - poiché si sostanzia in una valutazione esclusiva- mente di merito, non è censurabile in sede di legittimità, tanto meno ove il giudice del merito siasi limitato ad enunziare ed applicare, secondo legge, il solo fonda- mentale principio della soccombenza. 11960/98+16510/98 D'altra parte, nella specie non era ravvisabile malafede processuale per tardiva produzione del documento in secondo grado ma solo errore nella costituzio- ne in primo grado, laddove il documento stesso già era stato prodotto, mentre la reiezione dell'istanza di liquidazione delle spese di detto grado in favore dell' opponente appare correttamente motivata in relazione alla soccombenza in una alla regolamentazione delle spese del giudizio d'appello. Con il terzo motivo il ricorrente - denunziando violazione dell'art. 360 n.5 CPC per omessa valutazione e motivazione circa un punto dell'appello si duole che la corte territoriale non abbia deciso né abbia motivato sulla specifica richiesta, proposta con autonomo motivo d'appello, di condanna degli appellati alle spese del giudizio di primo grado. Il motivo, che ripropone questione già sollevata con il precedente, non me- rita accoglimento. La corte territoriale, come si è sopra evidenziato, non ha affatto omesso di decidere sul punto, avendo, anzi, precisato come nella regolamentazione delle spese motivi d'equità inducessero a disporne la compensazione della metà per il solo grado d'appello, in ragione del parziale accoglimento del gravame, dovendo per il resto, quindi anche per il giudizio di primo grado nel quale l'opposizione era stata totalmente respinta, seguire la soccombenza Con il quarto motivo il ricorrente - denunziando violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 116 CPC in relazione all'art. 360 n. 3 CPC per la mancata valuta- zione circa la rilevanza della prova - si duole che la corte territoriale abbia ritenuto inattendibile la deposizione resa dal teste IT LA in merito all'avvenuta estinzione del debito assumendo inverosimile che un debitore estingua il proprio debito prima della scadenza e non tenendo conto del fatto che, essendo l'attuale 11960/98+16510/98 - 7 ricorrente gestore di un noto albergo e punto nautico, proprio dopo il periodo estivo avrebbe avuto maggiore disponibilità di liquidi e, quindi, maggiore possibilità di estinguere i propri debiti. Inoltre, il pagamento anticipato, spiegherebbe anche la rinunzia, da parte del creditore, agli interessi pattuiti. Il motivo non merita accoglimento. Questa Corte ha ripetutamente evidenziato come il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza impugnata a norma dell'art. 360 n. 5 CPC, debba contenere, in ottemperanza al disposto dell' art. 366 n. 4 CPC, la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero la specificazione di illogicità, consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte, quindi l'assoluta incompatibilità razionale degli argo- menti e l'insanabile contrasto degli stessi;
come non possa, invece, farsi valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al convincimento della parte ed, in particolare, non possa proporsi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convinci- mento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame, diversamente risolvendosi il motivo di ricorso per cassazione - com'è, appunto, per quello in esame-in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est d'un nuovo giudizio sul fatto estraneo alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità. 11960/98+16510/98 - 8 Né, com'è pure da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al detto giudice d'aver omesse l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti - com'è dato, appunto, rilevare nel caso di specie - da un esame logico e coerente di quelle tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In particolare, va ulteriormente considerato come, allorché sia denunziato, con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 CPC, un vizio di motivazione della sentenza impugnata per incongruità e/o insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove in ragione d'asserita omessa od erronea valutazione delle risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività degli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od erroneamente valutati, che il ricorrente specifichi il contenuto di ciascuna delle dette risultanze mediante loro sintetica ma esauriente esposizione ed, all'occor- renza, come appunto nella specie, integrale trascrizione nel ricorso, non essendo idonei all'uopo il semplice richiamo di mezzi istruttori acquisiti nella fase di merito e la prospettazione del valore probatorio di essi quale inteso soggettivamente dalla parte in contrapposizione alle valutazioni effettuate dal giudice di quella fase con la sentenza impugnata in ordine al complesso delle acquisizioni probatorie e/o a quelle di esse ritenute rilevanti ai fini dell'adottata decisione e, tanto meno, inam- missibili richiami per relationem agli atti della detta precedente fase del giudizio. Nella specie, il motivo, già non inteso a censurare la ratio decidendi ma a prospettare una diversa interpretazione degli accertamenti in fatto, neppure risulta 11960/98+16510/98 - 9 adeguatamente specifico in ordine alle risultanze istruttorie delle quali denunzia l'erronea od insufficiente valutazione, giacché dall'esame di quanto dedotto non è dato desumere l'esatto contenuto delle risultanze istruttorie richiamate dal ricorren- te, delle quali non è riportato l'esatto integrale contenuto bensì solo una frammen- taria ricostruzione basata sull'estrapolazione di talune loro componenti o sulla prospettazione per riassunto del significato di esse quale dal ricorrente stesso soggettivamente inteso e da contrapporre alle valutazioni del complesso delle acquisizioni probatorie effettuate nella sentenza impugnata;
modalità di deduzione della censura evidentemente inidonea, in quanto, per il richiamato principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione, è condizione d'ammissibilità del motivo il consentire al giudice di legittimità di procedere alla valutazione, se pure in astratto, della decisività, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice a quo, dei mezzi istruttori non ammessi e/o delle risultanze assunte erroneamente od insufficientemente valutate. Con il quinto motivo il ricorrente - denunziando violazione dell'art.360 n.5 CPC insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della causa in relazione alla mancata integrazione del quadro probatorio con il necessario ricorso al giuramento suppletorio si duole che la Corte territoriale non abbia ritenuto di - rimettere il giudizio all'Istruttore per completare la prova testimoniale e ciò special- mente in ordine al teste Sgroia, quale teste di riferimento del teste IT Mando- la. Inoltre, la Corte avrebbe errato nel non ammettere il giuramento suppletorio, in quanto l'odierno ricorrente avrebbe offerto elementi, riguardo all'estinzione del debito, che avrebbero dovuto essere valutati almeno come "semiplena probatio” e, quindi, giustificare il ricorso a tale mezzo istruttorio. Il motivo non merita accoglimento. 11960/98+16510/98 - 10 Quanto alla mancata ammissione della prova testimoniale di risulta, que- stione già sollevata anche con il precedente motivo e riproposta negli stessi termini, valga quanto in precedenza evidenziato in ordine all'inidoneità del motivo la cui -formulazione per omessa riproduzione dei capitoli di prova ed omessa specifica argomentazione sulla rilevanza degli stessi ai fini d'una pronunzia diversa da quella adottata sul punto dal giudice del merito non consenta al giudice di legittimità di valutare della decisività del mezzo istruttorio del quale in ricorso si censuri la mancata ammissione. Quanto al mancato deferimento del giuramento suppletorio, devesi rilevare come la corte territoriale non abbia affatto ritenuta raggiunta la semiplena probatio sulla circostanza dell'avvenuta estinzione anche della parte di debito considerata "residua" ed, anzi, proprio sulla ritenuta totale carenza di prova al riguardo abbia motivatamente deciso di non accogliere la sollecitazione dell'odierno ricorrente all'esercizio del potere di cui agli artt. 2736 n. 2 CC e 240 CPC. Non senza considerare che, comunque, il deferimento del giuramento sup- pletorio è rimesso al discrezionale apprezzamento del giudice del merito, onde il mencato esercizio di tale potere non è censurabile in sede di legittimità pur ove ne sia stata effettuata espressa richiesta della parte interessata ed anche se al riguardo non sia stata fornita motivazione (Cass. 22.7.99 n. 7886, 12.6.97 n. 5265). Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, ricorso principale va, dunque, disatteso. II RICORSO INCIDENTALE Con il primo motivo i ricorrenti - denunziando omessa od insufficiente o contraddittoria motivazione, in ordine alle deposizioni dei testi addotti dalla controparte e posti a fondamento della decisione, ex artt. 116 e 360 n. 5 CPC - si 11960/98+16510/98 - 11, dolgono che la corte territoriale abbia parzialmente accolto l'avverso gravame ritenendo attendibili i testi TE ED e LE IT nonostante la ricono- sciuta genericità delle loro deposizioni rese ed, anzi, da tale genericità illogicamente desumendo la genuinità delle stesse;
abbia trascurato il rilevante particolare che il teste TE non fosse un "mero" cliente della controparte ma un amico di vecchia data;
abbia positivamente valutato la deposizione del teste LE IT nono- stante le sue affermazioni risultassero ad generiche ed inidonee a dedurne con certezza né l'esatto importo della somma versata né l'effettività del versamento;
abbia, in fine, errato nel ritenere irrilevante la mancanza di prova documentale dei pretesi versamenti, neppure annotati nella scrittura 25.10.1987. Il motivo non merita accoglimento. Si è già evidenziato, trattando del quarto e del quinto motivo del ricorso principale, qual debba essere l'oggetto del motivo dedotto ex art. 360 n. 5 CPC e qual ne debba essere il modo di prospettazione in relazione all'art. 366 n. 4 CPC. Difformemente dai richiamati principi, anche nel motivo in esame si omette di riportare per esteso il contenuto degli atti istruttori dei quali si assume l'erronea valutazione operandosene, invece, l'inammissibile richiamo per relationem agli atti della precedente fase o per riassunto secondo la soggettiva lettura dei deducenti ovvero ancora l'estrapolazione di singole parti che, avulse dal contesto complessivo dell'atto e collegate con altre parti d'emergenze istruttorie parimenti riassunte od estrapolate, vengono utilizzate al fine d'estrarne significati verosimilmente favorevoli alle tesi sostenute dai deducenti stessi ma indubbiamente insuscettibili d'adeguato riscontro e, quindi, inidonei a fornire qualsivoglia supporto al controllo sulla decisi- vità d'un eventuale riesame delle risultanze in questione ai fini di soluzioni dei punti salienti in controversia difformi da quelle adottate dal giudice a quo. 11960/98+16510/98 - 12 Le tesi esposte nelle censure mosse alle dette soluzioni, d'altronde, in quanto basate sulla valorizzazione di singoli parziali elementi di giudizio, tratti per di più da alcune soltanto delle emergenze istruttorie, mancano d'una disamina com- plessiva delle emergenze stesse e d'una valutazione comparativa con le argomenta- zioni che nell'impugnata sentenza sono, per contro, sviluppate sulla base del complesso degli elementi di giudizio acquisiti e non su di una visione settoriale di essi, per il che non conseguono il risultato di prospettare una critica valida e convincente ma si traducono, sostanzialmente, in un'inammissibile istanza di revi- sione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito e non nella pro- spettazione di vizi dell'iter logico seguito dal giudice del merito rilevanti ai fini d'una censura di esso ex art. 360 n. 5 CPC. Non senza tenere, comunque, nel debito conto che la motivazione fornita dalla corte territoriale all'assunta decisione risulta ampia e tutt'altro che illogica, basata com'è su considerazioni del tutto condivisibili in ordine agli elementi che possono o meno influire sul giudizio d'attendibilità dei testi ed alla necessità ed utilità di riscontri aliunde, basati tanto su altri elementi di giudizio acquisiti quanto su razionali valutazioni dei comportamenti umani secondo ipotesi coerenti con l'id quod plerumque accidit, valutazioni, dunque, operate nell'ambito dei poteri discre- zionali del giudice del merito a fronte delle quali, in quanto obiettivamente immuni dalle censure ipotizzabili in forza della norma surrichiamata, la diversa opinione soggettiva dei ricorrenti è inidonea a determinare le conseguenze previste dalla norma stessa. Con il secondo motivo i ricorrenti - denunziando violazione o falsa applica- zione di norme di diritto ed insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine all'onere della prova ex art. 2697 CC ed art. 360 nn. 3 e 5 CPC - si dolgono che la 11960/98+16510/98 - 13/ corte territoriale abbia ritenuto dovesse gravare su di loro l'onere di provare l'esi- stenza d'altri rapporti di credito-debito tra i fratelli LA onde escludere l'imputabilità al rapporto dedotto in giudizio dei pagamenti effettuati dalla
contro
- parte e non, invece, su quest'ultima, in quanto eccipiente l'avvenuto adempimento, l'onere di provare il nesso di causalità assoluta tra la pretesa ed il dedotto adempi- mento. Il motivo non merita accoglimento. In esso, infatti, non si rinviene alcuna censura adeguatamente argo- mentata in diritto, mentre la censura relativa al difetto di motivazione manca del tutto di qualsiasi argomentazione. Sotto il primo profilo è evidente l'inottemperanza al disposto dell'art. 366 n. 4 CPC, dal quale si richiede, come più volte sottolineato da questa Corte, che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione, ove impugnata ex art. 360 n. 3 CPC, abbiano i caratteri della specificità, della completezza, della riferibilità alla decisione stessa, ciò che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia censurato e l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto;
per il che risulta inammissibile, giusta l'espressa previsione del richiamato art. 366 n. 4 CPC, il motivo nel quale, come nella specie, il vizio venga solo apoditticamente enunziato senz'alcuna argomentazione circa il modo in cui, per contrasto con le stesse o con l'interpretazione di esse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, abbia avuto luogo la violazione di legge nella quale s'assume essere incorsa la pronunzia di merito. E' evidente, infatti, che la questione dedotta non trova regolamentazione se non sotto il profilo probatorio iniziale - prova del credito, prova del pagamento - - nell'invocato art. 2697 CC che nessuna indicazione fornisce in ordine al diverso 11960/98+16510/98 - 14 invocato art. 2697 CC che nessuna indicazione fornisce in ordine al diverso proble- ma, posto con il motivo, dell'individuazione del soggetto tenuto a fornire la prova dell'imputazione del pagamento che, per contro, va effettuata ai sensi dell'art. 1193 CC, ignorato, viceversa nelle argomentazioni dei ricorrenti dai quali si attribuisce, tra l'altro, a questa Corte il singolare prospettato principio d'inversione dell'onere della prova. Vero è, per contro, che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, ove una parte agisca per l'adempimento d'un proprio credito (e l'opposto nel giudizio ex art. 645 CPC è attore in senso sostanziale) ed il convenuto dimostri d'aver pagato delle somme pur senza imputazione a quel credito ma allegando d'averlo in tal modo totalmente o parzialmente estinto (e l'opponente nel detto giudizio è convenuto sostanziale), spetta all'attore, il quale intenda sostenere che il detto pagamento, in applicazione delle regole stabilite dall'art. 1193 sec. co. CC, dovesse essere imputato ad altro credito già scaduto, dare la prova dell'esistenza di quest'ultimo (e pluribus. Cass.
5.5.98 n. 4519, 3.2.98 n. 104128.11.95 n. 12305, 11.3.94 n. 2369 ma già 7417/86, 2947/82, 4004/79, 3902/77, 2450/73) A tale insegnamento si è correttamente attenuta la corte territoriale e non si vede quale altra motivazione dovesse al riguardo fornire. Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, anche il ricorso in- cidentale va, dunque, respinto. III - SPESE Sussisteno evidenti giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
11960/98+16510/98 - 15 LA CORTE Riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese. Così deciso in Camera di Consiglio il 6.6.2000. Il Presidente бастаи Саи бало Il Cons. est. Helliny IL CANCELEREO) Francesc atalu DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 15 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 100000 350000 izy if WAT 4557 $1,5 CORTE SUPREMA CASSAZIONE 8867 4200 222,75 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 28.3.2011 serie 4 al n. 17663 versate € 222,76 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)