Sentenza 2 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2001, n. 10597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10597 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO IT LANC1 05 9 7 /0 1 REPUBBLICA ITALIAI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Regenments SEZIONE TERZA CIVILE di сли в иза Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14557/00 FIDUCCIA Presidente Dott. Gaetano Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Dott. Bruno DURANTE Rel. Consigliere Cron. 232.15 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. 3598 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere Ud. 13/03/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA UFFICIO COPIE sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SALERNITANA SPORT SPA, in persona del suo Amministratore per diritti L. 3300 il 03 AGO 2001 Delegato e legale rapp.te p.t. dott. Giovanni Condo' IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA MACEDONIA 92, presso lo studio dell'avvocato GABRIELLA NAPOLI, difeso LIRE 1500 CANCELLERIA dall'avvocato GIOVANNI DEL GROSSO, giusta delega in atti;
ricorrente 0400978 contro 0400979 it FALLIMENTO INVESTID SPA, in persona del Curatore dott. Rosario Nardelli, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2001 XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato MICHELE 507 SANDULLI, che lo difende, giusta delega in atti;
- resistente - avverso la sentenza n. 5783/00 del Tribunale di NAPOLI, emessa il 18/4/2000 depositata il 27/04/00; RG. 1664/1999, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13/03/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. FRACESCO MELE che ha chiesto si dichiari inammissibile il ricorso con le conseguenze di legge. FATTO Il fallimento della Investind s.p.a. ha convenuto Bomark innanzi al tribunale di Napoli la Salernitana sport s.p.a. per ottenerne la condanna al pagamento di lire 1.600.000.000, oltre accessori, subordinatamente a ti- tolo di indebito arricchimento, assumendo che la società Investind aveva erogato lire 1.900.000.000 alla società convenuta, la quale aveva restituito solo lire 300.000.000. Costituitasi in giudizio, la società Salernitana sport ha tra l'altro- eccepito l'incompetenza territo- riale del tribunale adito ed indicato quale giudice competente il tribunale di Salerno, deducendo che quivi è la propria sede legale e negando inoltre l'esistenza 2 di alcun rapporto con la società Investind. Il tribunale di Napoli, con sentenza resa il 18.4.2000 ha rigettato l'eccezione di incompetenza, considerando che nella specie concorrono il foro gene- rale delle persone giuridiche, il “forum contractus" ed il "forum destinatae solutionis"; che il fallimento istante ha optato per questo ultimo foro ricadente nel- la circoscrizione del giudice adito%;B che la negazione dell'obbligazione non incide sulla competenza, dovendo la stessa determinarsi sulla base della domanda. Avverso tale sentenza la Salernitana sport s.p.a. ha proposto ricorso per regolamento di competenza. Il fallimento ha depositato memoria. Bomank Il P.G. ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sen- tenza;
richiesta alla quale le parti hanno replicato con memoria. DIRITTO E' preliminare l'esame dell'eccezione di inammissi- bilità del ricorso. Giova rilevare al riguardo che negli atti vi sono due biglietti di cancelleria riferentesi rispettivamen- te alla comunicazione dell'ordinanza di fissazione di udienza e della sentenza che ha pronunciato sulla com- 3 petenza, notificati al procuratore della ricorrente nelle date del 5.5. e del 15.6.2000. Ora, se la comunicazione della sentenza è avvenuta nella prima data, l'eccezione è fondata ed il ricorso inammissibile, mentre la conclusione è opposta, se è avvenuta nella seconda data. Senonchè, gli atti ed in particolare la relata dell'ufficiale giudiziario non offrono elementi utili per stabilire in quale delle due date è stata notifica- ta la sentenza. E poiché il giudice deve accertare di ufficio la tempestività del regolamento, trattandosi di presuppo- sto processuale dello stesso (Cass.
4.1.1995 n. 115), e può dichiararlo inammissibile solo se vi è la certezza Вотаны che è decorso il termine breve (trenta giorni), se stata comunicata la sentenza, e lungo (un anno dal de- posito della sentenza), nel caso opposto (Cass.
9.11.1996 n. 9818), l'eccezione non può trovare acco- glimento. Passando, quindi, all'esame del ricorso, va rileva- to che la società ricorrente deduce: 1) nella specie non deve trovare applicazione il criterio del "forum destinatae solutionis", bensì il criterio previsto um dall'art. 19 c.p.c., in quanto il debito nasce "da non mai provato"; 2) presunto rapporto obbligatorio, 4 "accertato che non c'è contratto scritto, si deve rite- nere che eventualmente nel nostro caso lo stesso si sia concluso in Salerno ed è superfluo indagare se anche l'obbligazione dedotta in giudizio dovesse essere ese- guita nello stesso luogo"; 3) "non essendoci alcun con- tratto alla base del presunto rapporto obbligatorio in giudizio né agli atti alcun riscontro documentale giu- stificativo per determinare la competenza occorre avere riguardo al contenuto della domanda". Il ricorso è infondato. E' pacifico principio giurisprudenziale che la com- petenza territoriale si determina dalla domanda a pre- scindere dalla sua fondatezza e dalle contestazioni del Boniver convenuto (ex plurimis Cass. 6.8.1997, n. 7277); ciò perché il merito della causa va tenuto separato dalla competenza (Cass. 5.3.1999, n. 1877). Corollario del principio è che nell'individuazione "forum destinatae solutionis" in relazione all'art. del 1182 C.C. non rileva l'eccezione di inesistenza dell'obbligazione (Cass. 27.1.1998 n. 789). Or nella specie, interpretando l'atto introduttivo del giudizio, il tribunale ha ritenuto che sia stata proposta domanda di restituzione di somma determinata, previa costituzione in mora del debitore, e, una volta qualificata in questi termini la domanda, ha affermato 5 che l'obbligazione va adempiuto, al domicilio del credi- tore;
coerentemente ai principi sopra esposti ha rite- nuto la propria competenza, senza assegnare rilievo all'eccezione di insussistenza dell'obbligazione stes- sa. In conclusione, il ricorso va rigettato con espres- sa dichiarazione che la competenza per territorio è del Tribunale di Napoli e con condanna della società ricor- 250.000 109T 456T/19000 rente alle spese. TOT. 290.000
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara la competenza per territorio del tribunale di Napoli;
condanna la ri- corrente alle spese in line 114.000 ' oltre onorari in lire 1.200.000. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 13.3.2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Вчино диганы IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì - 2060 2001- IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 2Registrato in dat SET. 200erie 4 290.000 надмо versate S. UE LA Gire p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI Responsabile Servizio Alli Giudiz (Dr. M. RACCICHIKI) 100