Sentenza 10 ottobre 2008
Massime • 1
La causa di non punibilità prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen., in favore del soggetto chiamato a rendere testimonianza in un procedimento civile in cui è parte in causa un prossimo congiunto non è invocabile quando, vertendo la causa civile su profili esclusivamente economici, dall'espletamento della prova testimoniale non possa derivare alcun nocumento alla libertà o all'onore del teste o del prossimo congiunto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2008, n. 40975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40975 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2008 |
Testo completo
M Sentenza n.1285 40 9 75 /08 Registro generale n. 377 del 2006
Udienza pubblica del 10 ottobre 2008 (n. 2 del ruolo)
REPUBBLICA I TALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Presidente Dott. Adolfo Di Virginio
Consigliere 1. Dott. Francesco Gramendola
Consigliere 2. Dott. Luigi Lanza
Consigliere 3. Dott. Giorgio Colla
Consigliere 4. Dott. Giovanni Conti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NA AN, n. a Moncalieri 1'1.9.1946
avverso la sentenza in data 26 settembre 2005 della Corte di appello di Torino
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. Giovanni Galati, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Fatto e diritto Con sentenza in data 17 aprile 2002, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di
Alba, riconosciute le attenuanti generiche, condannava AN
NA alla pena di anni due di reclusione in quanto responsabile del delitto di cui all'art. 372 c.p., perché, deponendo come testimone davanti al Giudice di Alba nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal figlio Umberto contro la
да
A seguito di impugnazione dell'imputato, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena inflitta in anni uno e giorni dieci di reclusione e accordava il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Rilevava la Corte di appello che dovevano considerarsi infondati i rilievi dell'appellante circa la inattendibilità dei testi, dipendenti о ex-dipendenti della ditta "Albascavi", che avevano concordemente dichiarato che la ditta "Pioggia Verde" aveva affettivamente effettuato lavori nei cantieri Valdosa e Pralormo, e che in realtà durante detti lavori era stato proprio l'imputato a dare loro disposizioni. Irrilevante era poi la testimonianza a discarico di IO
ER, che si era limitato a dire di non sapere nulla circa i lavori in detti cantieri.
Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv.
Gian Luca Marta, il quale, con un unico motivo, denuncia la mancata applicazione della esimente di cui all'art. 384 primo e secondo comma c.p., osservando che in base al più recente orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi che il soggetto chiamato a rendere testimonianza, ancorché non avvalsosi della facoltà di non deporre in un procedimento civile in cui è parte in causa un prossimo congiunto, riconosciuta dall'art. 249 c.p.c., è scriminato a norma dell'art. 384 comma primo c.p., quando, come nella specie, renda falsa testimonianza al fine di evitare al congiunto un grave nocumento nella libertà e nell'onore.
Per di più nella specie il MI non avrebbe potuto essere sentito quale teste, versando in una condizione di incapacità ex art. 246 c.p.p., stante il suo autonomo interesse in causa, tale da legittimarne la partecipazione al giudizio.
Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
Non è evocabile nella specie la causa di non punibilità di cui all'art. 384 comma primo c.p., trattandosi di una testimonianza dalla quale non poteva conseguire per chicchessia un nocumento
rr vertendo la causa civile su profili nella libertà о nell'onore, esclusivamente economici.
Non ricorre neppure la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 384 c.p., riguardante il caso in cui il reato è stato commesso da chi non avrebbe potuto essere obbligato a deporre, dato che, contrariamente a quanto dedotto, il MI non versava nella situazione di incapacità a testimoniare prevista dall'art. 246
c.p.c. per le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio (mentre l'art. 247
c.p.c., riguardante il divieto di testimoniare dei prossimi congiunti di una delle parti in causa, è stato dichiarato incostituzionale con sent. Corte cost. n. 248 del 1974).
Infatti, come osservato dal Tribunale, con motivazione in questa sede non sindacabile, nella causa civile non risultava che l'attuale imputato fosse socio di fatto nella ditta individuale
"Pioggia Verde" facente capo al figlio Umberto (convenuto), essendosi egli presentato come semplice consulente di tale ditta, nei confronti della quale per la sua opera emetteva regolari fatture.
Né il MI godeva della facoltà di astensione dal rendere testimonianza (altra ipotesi presa in considerazione dall'art. 384 comma secondo c.p.), posto che l'art. 249 c.p.c. si riferisce, attraverso il richiamo agli artt. 351 e 352 c.p.p. 1930, da intendersi ora fatto agli artt. 200, 201 e 202 c.p.p. vigente, ai soli casi in cui esista un segreto professionale, di ufficio o di Stato e non anche alla facoltà di astensione dei prossimi congiunti, prevista dall'art. 350 c.p.p. 1930 e, ora, dall'art. 199
c.p.p. (v. Cass., sez. VI, 29 settembre 2003, Regoli).
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso addì 10 ottobre 2008.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Fornyiur деть DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 31 OTT 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia